Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13939 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13939 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’omessa applicazi
delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito, poiché riprodutt profili di censura schiettamente fattuali già congruamente vagliati e disatt
congrue argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (cfr. p. 2 della impu sentenza, ove si è sottolineata la ritenuta irrilevanza della confess
ricorrente e la pericolosità sociale dello stesso desunta dai numerosi precedenti penali, anche specifici. Tale motivazione, non contraddittoria
illogica, è insindacabile in sede di legittimità, poiché non occorre che il g merito, nel motivare il diniego della diminuenti in esame, prenda in considera
tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o co
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazi inoltre, secondo la giurisprudenza costante di legittimità, tale m
riconoscimento può essere legittimamente giustificato anche sulla base dei precedenti penali a carico del prevenuto; cfr., ad es., Sez. 3, n. 3 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, R 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269);
che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: attesa diversità dei due istituti, il giudice ben può desumere dalla sussis precedenti penali una pericolosità sociale del soggetto agente ostat riconoscimento delle attenuanti generiche e al contempo ritenere però presenti, nel caso di specie, i presupposti per l’applicazione della recidiva n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 38780 del 17/06/201 COGNOME, Rv. 260460-01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna del ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso, il 7 marzo 2025.