Precedenti penali: quando il passato chiude le porte ai benefici di legge
L’analisi dei precedenti penali di un imputato rappresenta un momento cruciale nel processo penale, capace di influenzare significativamente l’esito del giudizio, specialmente per quanto riguarda la concessione di benefici come la non punibilità per particolare tenuità del fatto o le attenuanti generiche. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza questo principio, stabilendo che una storia criminale densa può legittimamente giustificare il diniego di tali istituti.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di una donna per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. La condanna, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello, è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. La difesa ha basato il proprio ricorso su due motivi principali, contestando la mancata applicazione di due importanti istituti del diritto penale sostanziale.
I Motivi del Ricorso e i precedenti penali
La ricorrente lamentava, in primo luogo, l’erronea esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale. In secondo luogo, contestava il diniego delle circostanze attenuanti generiche, disciplinate dall’art. 62-bis del codice penale. Entrambe le censure, secondo la difesa, derivavano da una motivazione illogica e da un’errata applicazione della legge penale da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la decisione impugnata. Gli Ermellini hanno ritenuto che le motivazioni della Corte d’Appello fossero logiche, coerenti e giuridicamente corrette, respingendo così le doglianze della difesa.
Le Motivazioni
L’ordinanza offre spunti di riflessione fondamentali sul peso dei precedenti penali nella valutazione del giudice. Analizziamo i due punti centrali della decisione.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
La Corte ha stabilito che la non punibilità per particolare tenuità del fatto era stata validamente esclusa. I giudici di merito avevano correttamente evidenziato il significativo ‘disvalore oggettivo’ della condotta. Questo significa che, al di là della personalità dell’imputata, il comportamento in sé era stato giudicato sufficientemente grave da non poter essere considerato ‘tenue’. La motivazione è stata giudicata immune da vizi logici e coerente con le prove emerse durante il processo, rendendo la decisione insindacabile in sede di legittimità.
Il Ruolo dei Precedenti Penali nel Diniego delle Attenuanti Generiche
Il punto più significativo della motivazione riguarda la mancata concessione delle attenuanti generiche. La Cassazione ha confermato che la Corte di merito ha offerto una giustificazione congrua e ben fondata. La decisione si basava su due pilastri:
1. La personalità negativa dell’imputata: Questa è stata desunta dai suoi numerosi precedenti penali.
2. L’assenza di elementi positivi: Non sono emersi fattori favorevoli alla ricorrente che potessero bilanciare il suo passato e giustificare una riduzione di pena.
In sostanza, la Corte ha ribadito che i precedenti penali non sono un mero dato anagrafico, ma un indicatore fondamentale della personalità e della condotta di vita dell’imputato, che il giudice ha il dovere di considerare nel decidere se concedere o meno le attenuanti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cardine del nostro ordinamento: il passato giudiziario di una persona ha un peso determinante. I numerosi precedenti penali possono costituire un ostacolo insormontabile per l’accesso a benefici come la particolare tenuità del fatto e, soprattutto, le attenuanti generiche. La decisione sottolinea che, per ottenere una mitigazione della pena, non basta l’assenza di elementi negativi specifici nel singolo reato commesso, ma è necessaria una valutazione complessiva della personalità dell’imputato che, se gravata da un passato criminale, difficilmente potrà essere considerata meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite.
Perché è stata negata la non punibilità per particolare tenuità del fatto?
La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente escluso questo beneficio in base al ‘rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata’, ovvero la gravità intrinseca del fatto commesso, con una motivazione logica e coerente con le prove.
Quale ruolo hanno avuto i precedenti penali nella decisione?
I precedenti penali sono stati decisivi per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha considerato i numerosi precedenti come prova della ‘negativa personalità dell’imputata’, giustificando così il mancato riconoscimento di qualsiasi beneficio.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato il caso nel merito perché ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati. La motivazione della sentenza d’appello è stata considerata logica, congrua e immune da vizi, tale da non poter essere messa in discussione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33506 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33506 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da NOME ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2, lett. b) cod. strada.
Rilevato che la difesa lamenta: erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.; erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all’art. 62-bis cod. pen.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Considerato, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputata, gravata da numerosi precedenti penali e l’assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 maggio 2024
Il Consigliere estensore
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