Precedenti Penali: La Cassazione Nega Sconti di Pena per Ricettazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VII Penale, del 23 gennaio 2024, offre un’importante lezione sul peso dei precedenti penali nella valutazione della gravità di un reato e nell’applicazione di benefici di legge. La Corte ha stabilito che la presenza di condanne passate specifiche può precludere sia l’applicazione dell’attenuante per la ricettazione di lieve entità, sia la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Il Caso in Esame
Il caso riguardava un individuo condannato in appello per il reato di ricettazione. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due questioni principali:
1. La mancata applicazione dell’ipotesi attenuata del reato, sostenendo che il valore della merce ricettata fosse esiguo.
2. La violazione dell’art. 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per i reati di particolare tenuità.
Entrambi i motivi sono stati respinti dalla Corte Suprema, che ha dichiarato il ricorso inammissibile.
L’Impatto dei Precedenti Penali sulla Valutazione del Giudice
La Corte ha chiarito che l’analisi per la concessione di benefici non può essere superficiale o limitata a un singolo aspetto, come il valore economico del bene. La legge, in particolare l’art. 133 del codice penale, impone al giudice di considerare una serie di elementi per valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo. Tra questi elementi, i precedenti penali assumono un ruolo di primo piano.
La Reiezione dell’Ipotesi Attenuata
Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, la Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per configurare l’ipotesi attenuata della ricettazione, non basta guardare al valore della cosa, ma è necessario un esame complessivo che includa anche i precedenti penali. Nel caso di specie, l’imputato aveva precedenti specifici per lo stesso tipo di reato, un fattore che la Corte d’Appello aveva correttamente ritenuto ostativo al riconoscimento dell’attenuante. Il ricorso su questo punto è stato considerato una semplice ripetizione di argomenti già validamente respinti in secondo grado.
L’Esclusione della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. L’applicazione dell’art. 131-bis c.p. è esclusa non solo quando il danno è rilevante, ma anche quando il comportamento dell’imputato è abituale. La Corte ha sottolineato che i requisiti per l’applicazione di questa causa di non punibilità hanno carattere alternativo: è sufficiente la valutazione negativa di uno solo di essi per precluderne l’operatività. I precedenti penali dell’imputato sono stati interpretati come un indice di abitualità della condotta, impedendo così di qualificare il fatto come un episodio isolato e di particolare tenuità.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano su una logica di coerenza e rigore. I giudici hanno affermato che un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza individuare vizi logici o giuridici specifici nella sentenza impugnata. La decisione della Corte d’Appello è stata ritenuta adeguatamente motivata, in quanto ha correttamente valorizzato l’esistenza di precedenti specifici come elemento sintomatico di una maggiore pericolosità sociale e di una tendenza a delinquere, incompatibile con i benefici richiesti.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la fedina penale di un imputato non è un mero dato anagrafico, ma un elemento cruciale che il giudice deve ponderare attentamente. I precedenti penali specifici possono chiudere la porta a sconti di pena e cause di non punibilità, anche quando altri elementi, come il modesto valore del bene oggetto del reato, potrebbero in astratto suggerire una minore gravità. La decisione ribadisce che la valutazione della condotta criminale deve essere olistica, tenendo conto della storia personale del reo per giungere a una sanzione giusta e proporzionata.
Perché è stata negata l’attenuante per la ricettazione di lieve entità?
È stata negata perché l’imputato aveva precedenti penali specifici. La giurisprudenza stabilisce che, ai fini della concessione di questa attenuante, non si deve considerare solo il valore della merce ricettata, ma anche tutti gli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale, inclusa la storia criminale del soggetto.
I precedenti penali possono impedire l’applicazione della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Sì. La Corte ha confermato che i precedenti penali possono essere un indice dell’abitualità della condotta, una delle condizioni che la legge indica come ostative all’applicazione della causa di non punibilità. È sufficiente che manchi anche uno solo dei requisiti previsti dalla norma perché il beneficio venga negato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un giudice di legittimità. Pertanto, un ricorso che si limita a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza evidenziare specifici errori di diritto o vizi di motivazione, non può essere accolto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13152 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13152 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
considerato che il primo motivo di ricorso, riguardante il vizio motivazionale in relazione mancata applicazione dell’ipotesi attenuata del reato di ricettazione, non è consentito perché risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatte dalla Corte territoriale (pag. 5), evidenziando l’esistenza di precedenti penali specifici, os al riconoscimento dell’ipotesi attenuata («In tema di ricettazione, ai fini della configur dell’ipotesi attenuata, non rileva esclusivamente il valore della cosa ricettata, ma si deve a riguardo anche agli elementi previsti dall’art. 133 cod. pen., ivi compresi i precedenti pen Sez. 2, n. 3188 del 08/01/2009, Galli, Rv. 242667 – 01);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legg relazione all’art.131 bis, cod. pen., risulta reiterativo oltre che manifestamente infondato avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato circa l’insussistenza dei presupposti p l’applicabilità della causa di non punibilità (pag. 4) ricordando che ai fini del diniego dell di non punibilità i detti requisiti assumono carattere alternativo, nel senso che l’applicazio detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 de 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283044), quali nella specie il valo della merce ricettata e l’abitualità della condotta, desunta dai precedenti penali;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
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