Precedenti Penali: La Cassazione Nega Benefici e Attenuanti
La presenza di precedenti penali specifici nel casellario giudiziale di un imputato rappresenta un ostacolo quasi insormontabile per l’accesso a importanti benefici di legge. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando inammissibile il ricorso di una donna condannata per guida in stato di ebbrezza. L’analisi della Suprema Corte chiarisce come la ‘storia criminale’ di un soggetto influenzi pesantemente la valutazione del giudice su istituti come la particolare tenuità del fatto, le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena.
I Fatti del Caso: Ricorso Contro la Condanna
Una donna, ritenuta responsabile del reato previsto dall’art. 186 del Codice della Strada, si è rivolta alla Corte di Cassazione dopo che la Corte d’Appello aveva confermato la sua condanna. La difesa ha articolato il ricorso su tre motivi principali:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
3. La contraddittorietà della motivazione riguardo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La ricorrente sperava di ottenere una revisione della decisione, ma la Cassazione ha respinto tutte le doglianze, basando la propria decisione su un elemento centrale: i precedenti penali dell’imputata.
L’Impatto Decisivo dei Precedenti Penali
La Suprema Corte ha confermato la correttezza del ragionamento dei giudici di merito, i quali avevano dato un peso determinante ai due precedenti penali specifici della donna. Questi non sono stati visti come semplici ‘macchie’ del passato, ma come indicatori di una precisa tendenza a delinquere.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
L’art. 131-bis del codice penale esclude la punibilità per fatti di minima offensività, a condizione che il comportamento non sia abituale. La Cassazione ha chiarito che la presenza di più reati della stessa indole, come nel caso di specie, integra proprio quella condizione di abitualità che la norma vuole escludere. I precedenti penali specifici, quindi, non solo consentono, ma impongono al giudice di negare il beneficio, poiché rendono manifesta la ricorrenza della condotta illecita.
La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Anche per le attenuanti generiche, i precedenti penali hanno giocato un ruolo cruciale. La Corte d’Appello aveva motivato il diniego evidenziando la ‘negativa personalità’ dell’imputata, desunta proprio dalle sue precedenti condanne. La Cassazione ha avallato questa impostazione, ricordando un principio consolidato: il giudice può negare le attenuanti basandosi anche solo sui precedenti, poiché da essi si ricava, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla personalità del reo. Non erano emersi, d’altronde, elementi positivi tali da controbilanciare questo dato negativo.
La Valutazione per la Sospensione Condizionale della Pena
Infine, per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena, la difesa lamentava una motivazione illogica. Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto che la risposta fosse già contenuta implicitamente nella struttura argomentativa della sentenza d’appello. Evidenziando i precedenti penali specifici, la Corte territoriale aveva formulato un giudizio prognostico negativo, ritenendo cioè probabile che l’imputata avrebbe commesso nuovi reati in futuro. Questa valutazione, fondata su dati oggettivi, è sufficiente a giustificare il diniego del beneficio.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte di Cassazione si fondano su una rigorosa applicazione della legge e su un orientamento giurisprudenziale consolidato. I giudici hanno ritenuto che il ricorso fosse manifestamente infondato perché le decisioni dei giudici di merito erano immuni da vizi logici o giuridici. I punti chiave del ragionamento sono:
– Abitualità della condotta: I due precedenti specifici rendono la condotta abituale, precludendo l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.
– Personalità negativa: Gli stessi precedenti sono un indice sufficiente per formulare un giudizio negativo sulla personalità dell’imputata e, di conseguenza, negare le attenuanti generiche in assenza di elementi positivi di segno contrario.
– Prognosi infausta: La storia criminale dell’imputata giustifica un giudizio prognostico negativo sulla sua futura condotta, rendendo inopportuna la concessione della sospensione condizionale della pena.
La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con forza un principio fondamentale del diritto penale: il passato conta. I precedenti penali non sono un dettaglio trascurabile, ma un elemento centrale nella valutazione complessiva della condotta e della personalità dell’imputato. Per chi ha già commesso reati, specialmente se della stessa natura, le porte dei principali benefici processuali e sostanziali si chiudono. La decisione sottolinea che la finalità di istituti come la tenuità del fatto o la sospensione condizionale non è quella di offrire una ‘seconda possibilità’ a chi ha già dimostrato una persistente inclinazione a violare la legge, ma di premiare la condotta occasionale e di lieve entità. Un monito chiaro per chiunque si trovi ad affrontare un procedimento penale con un casellario giudiziale non immacolato.
I precedenti penali impediscono sempre l’applicazione della particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo questa ordinanza, quando i precedenti penali sono specifici e indicano un’abitualità nel comportamento, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere applicata, come previsto esplicitamente dalla norma (art. 131-bis c.p.).
È sufficiente avere precedenti penali per vedersi negate le attenuanti generiche?
Sì, la Corte ha confermato che il giudice può negare la concessione delle attenuanti generiche basando la sua valutazione anche solo sui precedenti penali dell’imputato, poiché essi sono considerati un elemento di preponderante rilevanza per formulare un giudizio di disvalore sulla sua personalità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati dalla difesa sono stati ritenuti infondati. La Corte di Cassazione ha giudicato la motivazione della sentenza d’appello come logica, congrua e conforme ai principi stabiliti dalla giurisprudenza, senza violazioni di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45030 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45030 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME GENOVEVA nato il 07/12/1985
avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME COGNOME ritenuta responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e comma 2-sexies cod. strada.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d’appello escluso la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen.; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; 3. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza: i due precedenti penali specifici annoverati dalla ricorrente, puntualmente richiamati in motivazione, rendono manifesta la ricorrenza del carattere abituale della condotta, ostativa al riconoscimento del beneficio (cfr. ex multis Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, COGNOME, Rv. 267262 – 01:«La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis cod. pen. non può essere applicata, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, qualora l’imputato abbia commesso più reati della stessa indole (ovvero plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni penali sorrette dalla medesima “ratio punendi”), poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola»; Sez. 4, n. 14073 del 5/3/2024, Rv. 286175-02).
Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la Corte di merito ha offerto congrua motivazione a sostegno del decisum, ponendo in evidenza la negativa personalità dell’imputata, gravata da due precedenti penali specifici e l’assenza di positivi elementi da valutarsi ai fini del riconoscimento del beneficio;
considerato che la giustificazione prodotta è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 -01:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).
Considerato, quanto all’ultimo motivo di ricorso, che la risposta fornita dalla Corte d’appello, in cui sono evidenziati i precedenti penali specifici annoverati dalla imputata, implicitamente rimanda ad un giudizio prognostico negativo in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati; considerato che è inammissibile il motivo di ricorso nel quale la difesa si duole della mancata pronuncia su una determinata doglianza ove il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr. Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente