Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38717 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38717 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ARCO il DATA_NASCITA NOME nato a ARZIGNANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i ricorsi proposti a mezzo dei rispettivi difensori da NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Rilevato che, a motivi di ricorso, i difensori hanno articolato le seguenti ragioni di doglianza.
Per NOME COGNOME: 1. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 164, comma 4 e 165, comma 2, cod. pen. 2. mancanza di motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche.
Per NOME COGNOME: 1. vizio di motivazione in ordine alla mancata riduzione massima della pena relativamente alla fattispecie del tentativo di furto; 2. Vizio di motivazione con riferimento all’eccessiva entità della pena irrogata.
Considerato, quanto alla prima censura proposta da NOME COGNOME, che la doglianza è destituita di fondamento: sebbene in modo conciso, la Corte di appello ha ritenuto che il ricorrente non potesse beneficiare della sospensione condizionale della pena, essendo gravato da un precedente specifico. In tal modo è stato espresso un giudizio negativo circa la prognosi in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati. L’argomentazione è conforme ai criteri ermeneutici stabili in questa sede .
Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, che il riferimento al precedente specifico annoverato dall’imputato operato nella parte della sentenza dedicata al trattamento sanzionatorio, può adeguatamente fondare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la “ratio” della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).
Ritenuto, quanto al ricorso proposto da NOME COGNOME, che la determinazione del quantum della pena in concreto irrogata è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2024
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