Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42934 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN VITO DEI NORMANNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi con cui NOME era stato dichiarato colpevole del reato di guida in sato di ebbrezza (tasso alcolemico 1,63 e 1,67g/1).
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento alla applicabilità dell’art. 131 bis cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
3. Tutti i motivi di ricorso sono manifestamente infondati.
Quanto alla applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., giudici di merito hanno reso motivazione esaustiva e congrua, non manifestamente illogica e pienamente rispettosa della consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, secondo cui ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offe dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018 Rv. 274647 – 0 Sez. 7 – , Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022 Rv. 283044 – 01). Nella specie, la Corte territoriale ha richiamato non solo il livello del tasso alcolemico, ma la oggettiva pericolosità della condotta di guida, connotata dall’essersi spostato in stato di ebbrezza in centro abitato e in piena notte. Deve inoltre rilevarsi che l’art. 131 bis cod. pen. richiede, ai fini del beneficio, ch la condotta non sia abituale. La questione relativa alla definizione del concetto di abitualità è stata risolta dalle Sezioni Unite con la sentenza del 25 febbraio 2016, n.13861, COGNOME, con la quale si è chiarito che il comportamento è abituale quando l’autore ha commesso almeno altri due reati oltre a quello per cui si procede. E’ dunque certamente da escludere l’applicazione dell’art.131 bis cod pen, essendo incontestato che il ricorrente sia gravato da plurimi precedenti.
Va poi ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze
attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi ind 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconosc beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o a reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).
Inoltre, le ragioni del diniego dei benefici della sospensione condizionale della pe ritenersi implicite nella motivazione con cui il giudice neghi le circostanze attenuan richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell’imputato, dal moment legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione deg indicati dall’art.133 cod. pen (Sez. 3 n. 26191 del 28/03/2019 Ud. (dep. 13/06/2019) Rv. 276041; Sez. 4 n. 34754 del 20/11/2020 Ud. (dep. 07/12/2020) Rv. 280244 – 05).
Tanto premesso , la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti gen la sospensione condizionale della pena alla luce della negativa personalità dell’imputa da plurimi precedenti penali.L’ apparato argomentativo della sentenza impugnata, in illustrati i fattori negativi che non consentivano il riconoscimento delle circostanze art. 62 bis cod. pen e del beneficio della sospensione, è conforme ai principi sopra rip presenta alcuna aporia di ordine logico.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore de delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024
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