Precedenti Penali: Quando il Passato Chiude le Porte della Cassazione
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre uno spunto cruciale sull’impatto dei precedenti penali nel giudizio di legittimità. Un ricorso, basato su un presunto vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio, è stato dichiarato inammissibile proprio a causa della corretta e logica valutazione del passato giudiziario dell’imputato da parte dei giudici di merito. Questo caso evidenzia come una storia criminale significativa possa precludere la possibilità di ottenere una mitigazione della pena, rendendo di fatto sterile il tentativo di contestare la decisione in ultima istanza.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente, già condannato in primo e secondo grado per il reato previsto dall’art. 590 bis del codice penale (lesioni personali stradali gravi o gravissime), ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava un presunto vizio di motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano in merito al trattamento sanzionatorio. In particolare, si contestava la determinazione della pena e, soprattutto, la mancata concessione delle attenuanti generiche.
L’Impatto Determinante dei Precedenti Penali
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. La Suprema Corte ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una spiegazione approfondita e del tutto logica per le sue scelte sanzionatorie. La motivazione della corte di merito si basava su un richiamo specifico e pertinente ai “plurimi e gravi precedenti penali” a carico del ricorrente.
I giudici di secondo grado avevano sottolineato come l’assenza totale di elementi positivi da valorizzare, unita a un passato giudiziario così negativo, giustificasse pienamente sia il rigetto della richiesta di attenuanti generiche sia la quantificazione della pena inflitta. Tale approccio è stato considerato dalla Cassazione come pienamente conforme alla giurisprudenza consolidata.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità, ha ribadito un principio fondamentale: il giudice di merito ha il potere discrezionale di negare le attenuanti generiche quando la valutazione complessiva della personalità dell’imputato, desunta anche dai suoi precedenti penali, non offre spunti per una mitigazione della pena. Il ricorso per vizio di motivazione è ammissibile solo se la decisione del giudice di merito appare manifestamente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata ravvisata. La Corte d’Appello ha semplicemente esercitato correttamente il proprio potere, ancorando la decisione a elementi concreti e negativi (i precedenti) e all’assenza di elementi positivi.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza conferma che la presenza di un curriculum criminale di rilievo costituisce un ostacolo quasi insormontabile per ottenere benefici come le attenuanti generiche. Per la difesa, ciò significa che contestare una pena in Cassazione sulla base di un presunto vizio di motivazione diventa un’impresa ardua se i giudici di merito hanno adeguatamente giustificato la loro severità facendo leva su elementi oggettivi come i precedenti penali. La decisione finale, che condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende, serve da monito: un ricorso palesemente infondato non solo non porta a risultati, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato, relativo a un presunto vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto infondato. La Corte d’Appello aveva già spiegato in modo logico e approfondito le ragioni della sua decisione.
Quale ruolo hanno avuto i precedenti penali nella decisione?
I precedenti penali del ricorrente sono stati l’elemento centrale. La Corte d’Appello li ha usati come giustificazione principale per negare la concessione delle attenuanti generiche, data la loro gravità e numerosità, e l’assenza di elementi positivi da valutare.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38374 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38374 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
9f
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4 aprile 2024 di conferma della condanna del Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all’art. 590 bis cod. pen. commesso in Peschiera Borromeo il 13 maggio 2017.
Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio, è inammissibile in quanto la Corte ha spiegato in maniera approfondita e non illogica le ragioni della determinazione della pena, della mancata concessione RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche, attraverso un pertinente richiamo ai plurimi e gravi precedenti penali ed all’assenza di elementi di segno positivo da valorizzare ai fini della mitigazione del trattamento sanzioNOMErio (pag 6), in conformità di Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 – 01.
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2024