Precedenti Penali e Art. 131 bis: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’art. 131 bis del codice penale, è spesso al centro di accesi dibattiti processuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale: la presenza di precedenti penali 131 bis può essere un ostacolo insormontabile per ottenere il beneficio, rendendo persino inammissibile un ricorso che non affronti adeguatamente questo aspetto. Analizziamo insieme la decisione per comprenderne la portata.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Messina. L’imputata, tramite il suo difensore, aveva proposto ricorso per Cassazione, lamentando la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell’art. 131 bis c.p. Tale norma, come noto, esclude la punibilità per i reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, quando l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento dell’autore non risulta abituale.
La difesa sosteneva che, nel caso di specie, sussistessero tutti i presupposti per il riconoscimento di tale beneficio. Tuttavia, la questione era già stata valutata e rigettata dalla Corte territoriale.
La Decisione della Cassazione: il Ruolo dei Precedenti Penali 131 bis
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi strettamente connessi tra loro. In primo luogo, i giudici di legittimità hanno qualificato il motivo di ricorso come una ‘pedissequa reiterazione’ di argomentazioni già sollevate e puntualmente respinte nel giudizio d’appello.
In secondo luogo, e questo è il punto cruciale, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione operata dal giudice di merito. La concessione del beneficio era stata negata a causa della presenza di ‘plurimi precedenti’ a carico dell’imputata, nello specifico ben cinque condanne. Questo elemento è stato ritenuto ostativo all’applicazione della norma.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione è lapidaria ma estremamente chiara. L’art. 131 bis c.p. richiede, tra le altre condizioni, che il comportamento del reo non sia ‘abituale’. La presenza di ben cinque condanne precedenti è stata interpretata come un chiaro indice di una tendenza a delinquere che mal si concilia con il carattere occasionale e isolato che la norma implicitamente presuppone.
La Corte d’Appello aveva già evidenziato nella sua motivazione (a pagina 3, come specificato dalla Cassazione) che tali precedenti penali erano di per sé sufficienti a escludere il beneficio. Riproporre la stessa richiesta in sede di legittimità senza criticare specificamente e in modo pertinente la logicità di tale valutazione si traduce in un motivo di ricorso infondato e, in questo caso, inammissibile. Il ricorso per Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Quando la motivazione della corte di merito è solida e immune da vizi, come nel caso di specie, un ricorso che la ignori o la contesti genericamente è destinato all’insuccesso.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi intende beneficiare della particolare tenuità del fatto deve avere una ‘fedina penale’ che dimostri l’occasionalità della condotta illecita. La presenza di numerosi e significativi precedenti penali è un fattore che il giudice di merito deve valutare e che, se correttamente considerato, può legittimamente portare all’esclusione dell’art. 131 bis c.p. Di conseguenza, un ricorso in Cassazione basato esclusivamente sulla richiesta di applicazione della norma, senza contestare in modo specifico e fondato le ragioni del diniego basate sui precedenti, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Tale esito comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
La presenza di precedenti penali impedisce sempre l’applicazione dell’art. 131 bis c.p. (particolare tenuità del fatto)?
Sì, secondo questa ordinanza, la presenza di plurimi precedenti (in questo caso, cinque condanne) è stata considerata ostativa alla concessione del beneficio, in quanto indica un comportamento che non può essere considerato occasionale.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello, senza introdurre nuove critiche o vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22090 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22090 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/07/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME,
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla omessa applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. è indeducib perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedott in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito a pag.3 della motivazione per quant attiene alla presenza di plurimi precedenti (5 condanne) ostative la concessione del beneficio;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 aprile 2024
Il Pres . ente