Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 4146 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 4146 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Firenze il 22/06/1949
avverso la sentenza del 09/01/2024 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria redatta ai sensi dell’art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, d Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dei difensori, avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME
entrambi del foro di Firenze, che insistono per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza l’impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Livorno, la Corte di appello di Firenze ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 44 lett. e) d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (capo 1) perché il fatto non sussiste e ha dichiarato estinto il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (capo 3) ai sensi dell’art. 181, comma 1-quinquies, del medesimo d.lgs., nel resto confermando la decisione impugnata, la quale aveva assolto l’imputato per la particolare tenuità del fatto, a norma dell’art. 131-bis cod. pen., dai residu reati previsti dagli artt. 110 cod. pen. e 95 d.P.R. 380 del 2001 (capo 2) – in cui si contesta l’edificazione, in zona sismica, di un muro in pietra a contenimento di una piccola scarpata, consistente in due distinti muri ciascuno di metri 1,50 lineari, sovrapposti l’uno all’altro e con intervallo di balze di piantumazioni local senza il preavviso alle autorità preposte, né la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione -, e 110 cod. pen., 13 e 30 I. 6 dicembre 1991, n. 394 (capo 5) – relativo alla realizzazione dell’opera dinanzi indicata all’interno dell’area protetta Ente Parco Nazionale del’Arcipelago Toscano senza le necessarie autorizzazioni.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che denuncia il vizio di motivazione con riferimento al mancato proscioglimento nel merito. Dopo aver rimarcato l’interesse all’impugnazione, stante l’iscrizione nel casellario giudiziale dell sentenza emessa ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. e ripercorso la vicenda processuale, quanto al capo 2), rappresenta il difensore il carattere precario e temporaneo del muro a secco, desumibile dal fatto che esso, al momento del sequestro, risultava ricondotto nelle misure originariamente dichiarata nelle Scia e che le difformità di quota erano dovute ad esigenze contingenti, come emerge dalla relazione tecnica redatta dal geometra COGNOME con la conseguenza che l’edificazione del manufatto non avrebbe richiesto alcuna autorizzazione del Genio civile, né alcun preavviso. Sul punto, la motivazione sarebbe illogica in quanto la Corte d’appello non solo non ha tenuto conto dell’indicata relazione tecnica, ma ha confuso la precarietà del manufatto con la precarietà delle differenze di quota, che erano destinate a venire meno con la costruzione del primo muro. Quanto al capo 5), la motivazione sarebbe illogica perché confonde i periodi di riferimento e l’oggetto della contestazione, dato che la necessità di un nuovo nulla osta dell’ente parco riguardava una situazione del tutto diversa e successiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché i motivi, laddove denunciano asseriti vizi motivazionali, a ben vedere sollecitano una diversa lettura dei dati probatori.
In relazione al reato di cui al capo 2), si osserva, in primo luogo, che la Corte di merito ha tenuto conto della relazione tecnica, redatta a posteriori, dal geometra COGNOME direttore dei lavori e coimputato, ritenendo che le conclusioni in essa affermate, dirette ad accreditare la precarietà delle difformità riscontrate al momento del sopralluogo in quanto dettate da esigenze costruttive, fossero smentite dal fatto che l’opera era pressoché terminata, tanto che, successivamente, non si procedette alla realizzazione del secondo muro.
In secondo luogo – e in maniera dirimente – si rileva che la Corte di d’appello, pur dando atto che, in ogni caso, si era in presenza di un intervento di minore rilevanza, ha ribadito la sussistenza del reato espressamente richiamando il principio, qui da ribadire e con il quale il ricorrente omette d misurarsi criticamente, giusto il quale gli obblighi, sanciti dall’art. 93, commi 1 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di preavviso scritto allo sportello unico comunale dell’intenzione di procedere all’esecuzione di un intervento edilizio in zona sismica e di deposito del progetto sottoscritto da un professionista abilitato e dal direttore dei lavori, il cui inadempimento è sanzionato dall’art. 95 del d.P.R. citato, sussistono anche nel caso di opere non soggette alla preventiva autorizzazione per l’inizio dei lavori, prevista dall’articolo del medesimo testo normativo, perché concretamente qualificabili di minore rilevanza o prive di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità, deponendo in tal senso il disposto del successivo art. 94-bis, comma 5, che, nel demandare alle regioni la facoltà di istituire controlli anche con modalità a campione, postula che l’ufficio tecnico regionale sia stato preavvertito dell’intervento e disponga del relativo progetto (Sez. 3, n. 37117 del 15/06/2023, COGNOME, Rv. 285138). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di merito, pertanto, ha ribadito che, seppur non fosse necessaria la preventiva autorizzazione per l’inizio dei lavori, nondimeno permaneva l’obbligo di dare preavviso scritto alle autorità preposte e di presentare il relativo progetto firmato da un professionista abilitato e dal direttore dei lavori, il che non er avvenuto.
In relazione al reato di cui al capo 5), si rileva che la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante il rilascio, da parte dell’Ente Parco Nazionale del’Arcipelago Toscano, del nulla osta, in quanto riguardava l’originaria previsione, ossia quella relativa alla realizzazione di due muretti di altezza di 1,5 m. – e non la
realizzazione dell’unico muro, lungo 80 m. e alto 1,75-1,80 m., in relazione alla quale, peraltro, era stata rilasciata una successiva autorizzazione paesaggistica, che, appunto, legittimava la realizzazione di un solo muro.
Si tratta di una valutazione di fatto, in relazione alla quel il ricorren oppone censure di merito, finalizzate a una diversa ricostruzione della vicenda, censure che esulano dal perimetro segnato dall’art. 606 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 17/12/2024.