Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8963 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: NOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 28/06/2023 della Corte appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inamnnissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Piacenza, emessa il 16 settembre 2022, ha confermato la condanna del ricorrente in relazione al reato di rapina commesso ai danni di COGNOME NOME, al quale, con violenza alla persona, aveva strappato dal collo una collanina d’oro.
Ricorre per cassazione l’imputato, deducendo:
violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto privo di vizi formali l’utilizzo da parte del Tribunale dei poteri officiosi di cui all’art. 507 proc. pen. per ammettere, prima dell’audizione dell’imputato, prove non richieste dal Pubblico ministero in quanto contenute in una lista testi depositata tardivamente per una negligenza dovuta all’ufficio di cancelleria del Tribunale;
violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto privo di vizi formali l’utilizzo da parte del Tribunale dell’art. 507 cod. proc. pen. pe acquisire prove alla prima udienza e non dopo l’espletamento dell’istruttoria, così ribaltandosi l’iter processuale stabilito dal legislatore;
violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto di ammettere, ex art. 507 cod. proc. pen., la testimonianza di soggetti presenti ai fatti per valutare se l’imputato avesse usato violenza nei confronti della vittima, posto che non si avrebbe avuta prova certa della sussistenza di tale elemento costitutivo del reato alla luce RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni della persona offesa, smentite da quelle dell’imputato ingiustamente non credute;
vizio della motivazione quanto alla mancata concessione dei doppi benefici di legge, essendosi la Corte limitata a richiamare la presenza di precedenti penali ostativi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Quanto ai primi due motivi, che possono essere trattati congiuntamente, deve ricordarsi il principio di diritto, invero ormai pacifico, secondo cui il giudice p esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto. (La Corte ha affrontato la questione alla luce della nuova formulazione dell’art. 111 Cost. ed ha ritenuto che condizioni necessarie per l’esercizio di tale potere sono l’assoluta necessità dell’iniziativa del giudice, da correlare a una prova avente carattere di decisività, e il suo essere circoscritto nell’ambito RAGIONE_SOCIALE prospettazioni RAGIONE_SOCIALE parti, la cui facolt
di richiedere l’ammissione di nuovi mezzi di prova resta, peraltro, integra ai sensi dell’art. 495 comma secondo c.p.p.). (Sez. U, Sentenza n. 41281 del 17/10/2006, COGNOME).
Tenendo fede a tale principio, ispirato alla necessità di raggiungere un pieno accertamento della verità nel processo penale al di là dell’impulso di parte, non può ritenersi viziata da alcuna sanzione processuale la decisione del Tribunale di attivare i poteri officiosi di cui all’art. 507 cod. proc. pen. alla prima udienz allorquando, come nella specie, i testi di accusa non si sarebbero potuti escutere per la mancanza di prova della tempestività del deposito della lista da parte del Pubblico ministero ed indipendentemente dalle cause della tardività o del mancato deposito.
Peraltro, il Tribunale, così assicurando un adeguato contraddittorio, aveva escusso i testi di accusa prima di esaminare l’imputato, così consentendogli il pieno esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà difensive attraverso una piena conoscenza RAGIONE_SOCIALE prove a suo carico emerse a seguito dell’escussione dei testi del Pubblico ministero, circostanza che ha consentito alla difesa di chiedere l’audizione di nuovi testi ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., che il Tribunale, come si dirà oltre, non ha ritenuto di disporre non ravvisandone l’assoluta necessità.
Tanto assorbe ogni altra considerazione difensiva contenuta nei primi due motivi di ricorso.
2. Quanto al terzo motivo, la Corte ha avallato la decisione del Tribunale di non escutere ulteriori testimoni in ordine alla dinamica del fatto, tenuto conto del positivo giudizio di attendibilità conferito alle dichiarazioni della persona offesa, i quanto anche corroborate da quelle del di lei padre e dalle ammissioni dell’imputato circa il fatto di avere effettivamente strappato dal collo la collanina alla vittima, sia pure, a suo dire, senza violenza alla persona così come invece aveva riferito la persona offesa, alla quale il Tribunale ha attribuito, per le ragion dette e senza incorrere in vizi logici, piena credibilità.
Deve, in proposito, ricordarsi il principio, ancora di recente ribadito, secondo cui, in tema di valutazione della prova testimoniale, l’attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo “id quod plerumque accidit”, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola AVV_NOTAIO che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).
Le dichiarazioni della persona offesa, ritenute attendibili dai giudici di merito, quand’anche non assistite da riscontri esterni – in questo caso, peraltro, presenti – possono anche da sole sostenere il giudizio di condanna, secondo pacifici principi
da lungo tempo affermati ed oramai consolidati nella giurisprudenza di legittimità, a partire da Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, RAGIONE_SOCIALE, secondo la quale, le regole dettate dall’art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.
Ne consegue che, come correttamente ha sostenuto la Corte territoriale, la decisione del Tribunale di non escutere ulteriori testimoni che avrebbero dovuto riferire sulla dinamica del fatto, ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., non è viziata 3.L’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché la Corte ha negato la concessione dei doppi benefici di legge in considerazione della presenza di precedenti penali ostativi – sulla base dei quali era stata anche contestata la recidiva specifica infraquinquennale, poi ritenuta sub-valente rispetto alle attenuanti – circostanza che il ricorrente non ha inteso smentire e che rendeva superflua ogni ulteriore valutazione sulla sua personalità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 30.01.2024.
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Il Consigliere estensore
NOME COGNOME