Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 36176 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 36176 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. a Cosenza DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza in data 4/10/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art comma 8, D.L. n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibili del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Potenza confermava la decisione del Tribunale di Matera che, in data 8/4/2019, aveva dichiarato COGNOME NOME colpevole del
delitto di truffa, condannandolo alla pena di mesi nove di reclusione ed euro 400,00 di mult nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore, AVV_NOTAIO, deducendo:
2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circos attenuanti generiche, non avendo la Corte di merito correttamente esercitato il proprio poter discrezionale alla luce dei parametri dettati dagli artt. 133 e 133bis cod.pen. Il dife sostiene che i giudici d’appello hanno eluso le doglianze difensive sul punto, trascurando ogn considerazione della modesta entità del danno e delle condizioni personali e familia dell’imputato, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L’omessa valutazione di tutti i crit dettati dall’art. 133 cod.pen. svilisce il potere discrezionale del giudice, avvicinandolo arbitrio insindacabile in quanto nella specie non è stata fornita alcuna motivazione circa selezione dei criteri valorizzati;
2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconosciment della sospensione condizionale e della non menzione;
2.3 la violazione dell’art. 597, comma 5, cod.proc.pen. con riferimento ai princ affermati da SS.UU. n. 22533/2018. Secondo il difensore la Corte territoriale, pur in assenz di devoluzione e facendo ricorso ai poteri officiosi riconosciuti dall’art. 597, comm cod.proc.pen. avrebbe dovuto concedere all’imputato le attenuanti generiche e i doppi benefici di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve preliminarmente darsi atto che in data 9/7/2024 il difensore del ricorrente h fatto pervenire nota di adesione all’astensione proclamata dagli organismi di categoria per giorno 11 luglio. Ritiene il Collegio debba darsi seguito alla giurisprudenza di legittimit che condivisibilmente ritiene che nel giudizio di cassazione celebrato secondo la discipli emergenziale pandemica, in assenza di tempestive richieste di discussione orale, come nella specie, è priva di effetti l’istanza di rinvio presentata dal difensore che dichiari di all’astensione collettiva proclamata dai competenti organismi di categoria, non avendo l’istante diritto di partecipare all’udienza camerale (Sez. 5, n. 26764 del 20/04/2023, 284786-01; Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067-01).
1.1 Tanto premesso, il ricorso è inammissibile in considerazione della manifesta infondatezza delle censure proposte.
Il Tribunale di Matera, dopo aver affermato la penale responsabilità del prevenuto per l’addebito di truffa in rubrica ascrittogli, determinava la pena (in misura lievemente super al minimo edittale) richiamando il precedente giudiziario specifico, la rilevante intensit dolo e le modalità della condotta criminosa, espressamente negando la concessione delle
2 GLYPH
attenuanti generiche e formulando una prognosi negativa in ordine alla futura astensione dall commissione di altri reati ( pag. 6). Con l’atto d’appello il difensore chiedeva in via prin l’assoluzione dell’COGNOME, in subordine il riconoscimento delle attenuanti generic lamentando l’omessa motivazione sul punto da parte del primo giudice e il contenimento della pena al minimo edittale. Il motivo è connotato da radicale genericità in quanto, al dì là contestazione della rilevanza accordata al precedente specifico, non risultano evidenziate situazioni o circostanze meritevoli di apprezzamento a supporto della richiesta.
1.2 La Corte territoriale, dopo aver rigettato il gravame in punto di responsabilità confutato la denunzia di omessa motivazione da parte del primo giudice circa il diniego dell attenuanti ex art. 62 bis cod.pen., richiamando le circostanze evidenziate a supporto dell dosimetria della pena ed argomentando circa l’implicito rilievo alle stesse accordate anche a fine del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. I giudici d’appello evidenziavano inoltre, come il difensore non avesse formulato in sede di conclusioni dinanzi al Tribuna espressa richiesta di applicazione delle predette circostanze, richiamando il princi affermato in sede di legittimità per cui in simile evenienza il giudice non è tenuto a mot il diniego. Questa Corte ha, infatti, in più occasioni chiarito che il giudice di merit tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il dinieg qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza, non potend equivalere la generica richiesta di assoluzione o di condanna al minimo della pena a quella di concessione delle predette attenuanti (Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Rv. 258696 – 01; n. 26272 del 7/5/2019, Rv. 276044 – 01).
La sentenza impugnata nulla argomentava sui benefici in quanto non oggetto dell’impugnazione.
2.11 difensore lamenta che la Corte territoriale non ha fatto uso dei poteri officiosi pre dall’art. 597, comma 5, cod.proc.pen., che la facoltizzava all’applicazione dei benefici di le e al riconoscimento delle attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. a prescindere dalla devoluzione parte. L’assunto è giuridicamente erroneo. La giurisprudenza di legittimità, in piena coerenz con i principi enunziati da Sez. Unite Salerno (n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275376 – 01) ha reiteratamente affermato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge, al pari di una o più cir attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, se l’effettivo espletamento medesimo potere-dovere non sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019, Rv. 276596 – 02; Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, Rv. 279063 – 02) con specifica indicazione degli
elementi di fatto idonei a giustificare l’accoglimento della richiesta (Sez. 1, n. 4418 20/09/2023, Rv. 285413-01;Sez. 4, n. 1513 del 03/12/2013, dep. 2014, Rv. 258487 – 01).
Nella specie si è già detto della devoluzione generica operata in sede di gravame e dell’assenza di elementi idonei a dare concretezza e fondamento all’istanza difensiva di riconoscimento delle attenuanti generiche sicché in difetto di un’utile devoluzione ovvero una puntuale richiesta in sede di conclusioni la Corte di merito non era investita di alcun on motivazionale al fine di giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e benefici di legge.
Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarat inammissibile con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 11 luglio 2024
La Consigliera estensore
La Presidente