Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 36883 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36883 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Trani il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 05/06/2025 del Magistrato di Sorveglianza di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
In data 21 marzo 2025 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, con sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 444 e seguenti cod. proc. pen., ha applicato a NOME COGNOME la pena di mesi otto di reclusione ed euro 220,00 di multa.
La pena detentiva è stata convertita ai sensi degli artt. 20-bis cod. pen. e 56 della I. 689 del 1981 con la corrispondente sanzione di mesi otto di detenzione domiciliare.
Nel dispositivo il giudice, tra le varie modalità, ha previsto che il condannato poteva “lasciare il domicilio dalle ore 8,00 alle ore 17,00 di ogni giorno” e che sct. rebbe dovuto rimanere nell’ambito territoriale della Regione Puglia.
Il provvedimento, come previsto dall’art. 62 I. 689 del 1981, è stato trasmesso dal pubblico ministero al Magistrato di Sorveglianza di Bari affinché lo stesso, verificata l’attualità delle prescrizioni, emettesse l’ordinanza di attuazione necessaria a dare corso all’esecuzione della sanzione sostitutiva.
Il Magistrato di Sorveglianza di Bari, con provvedimento del 23 aprile 2025, ritenuto che a carico del condannato risultavano 17 precedenti condanne, alcune per fatti di rilevante gravità, e un procedimento allo stato pendente per il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, ha modificato le prescrizioni imposte prevedendo espressamente che il condannato potè lasciare la propria abitazione per quattro ore al giorno (dalle 8,00 alle 10,00 e dalle 15,00 alle 7,00) e ha limitato l’ambito territoriale di spostamento al solo comune di residenza.
Avverso tale provvedimento ha proposto opposizione la difesa rilevando, in sintesi, che la modifica in peius delle prescrizioni imposte dal giudice della cognizione era illegittima in quanto non era emerso alcun elemento nuovo che potesse far ritenere mutata l’originaria situazione, peraltro caratterizzata dalla gravità delle condizioni di salute del condannato, per cui il diverso giudizio circa la pericolosità del condannato era del tutto ingiustificato.
Il Magistrato di sorveglianza, con provvedimento del 4 giugno 2025, ha accolto l’opposizione limitatamente all’ambito della limitazione territoriale prevista per gli spostamenti, ripristinato in quello regionale, e ha rigettato nel resto la richiesta con riferimento al numero di ore nelle quali il condannato era autorizzato a permanere al di fuori della propria abitazione.
Nello specifico il magistrato, quanto alla richiesta di ripristinare l’orario originario, ha rilevato che dalla sentenza di condanna non emergevano le esigenze sanitarie rappresentate dalla difesa e, soprattutto, che dalla stessa sentenza di condanna “alcuna motivazione emerge in merito alla meritevolezza del beneficio né si evincono elementi obiettivi da cui desumere l’attualità della pericolosità sociale del soggetto, per contro rilevati dal magistrato nel provvedimento impugnato”.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in
relazione all’art. 62 I. 689 del 1981. Nello specifico la difesa rileva che il magistrato di sorveglianza avrebbe erroneamente applicato la norma in quanto questa, facendo espresso riferimento alla “previa verifica dell’attualità delle prescrizioni”, attribuirebbe allo stesso il potere di modificare le prescrizioni nel solo caso in cui l’originaria situazione sia mutata per il sopravvenire di un fatto nuovo, non potendo, di contro, essere interpretata la stessa disposizione nel senso da attribuire al magistrato di sorveglianza un potere di critica o di “correzione” della decisione del giudice della congnizione. Tutto ciò, inoltre, pure considerato che la motivazione del provvedimento impugnato in merito alla pericolosità del condannato sarebbe manifestamente illogica in quanto non terrebbe in alcun conto del fatto che 12 dei 17 precedenti citati sono stati commessi tra gli anni ’70 e ’80 e riguardano il reato di emissione di assegni a vuoto, depenalizzato, e che oltre a quello pendente, per il quale vige la presunzione di innocenza, l’ultimo fatto risale al 4 ottobre 2002.
In data 18 settembre 2025 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
La questione che si pone è di individuare il potere attribuito al Magistrato di sorveglianza quando è chiamato a provvedere ai sensi dell’art. 62 I. 689 del 1981 al fine di emettere l’ordinanza che dà attuazione alla sentenza che ha convertito la pena nella sanzione sostitutiva della semilibertà ovvero della detenzione domiciliare.
L’art. 62 I. 689 del 1981, così come modificato con il d. Igs 150 del 2022, regola il procedimento con il quale, a norma dell’art. 678, comma 1 -bis cod. proc. pen., il magistrato di sorveglianza è chiamato a pronunciare l’ordinanza attuativa della sanzione sostitutiva disposta dal giudice della cognizione con la sentenza, quando questa è divenuta irrevocabile.
Ai sensi di tale norma, pertanto, quando deve essere eseguita una sentenza di condanna alla pena sostitutiva della semilibertà o della detenzione domiciliare, il pubblico ministero trasmette la sentenza al magistrato di sorveglianza del luogo di domicilio del condannato.
Lo stesso provvedimento di esecuzione è quindi notificato al condannato e al difensore di fiducia che lo ha assistito nella fase di merito.
Il magistrato di sorveglianza, quindi, procedendo de plano con le forme di cui all’art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., è tenuto a provvedere entro quarantacinque giorni con ordinanza.
In tale fase l’attività che è demandata al magistrato di sorveglianza è, di norma, quella di confermare quanto stabilito nella sentenza in ordine alle modalità di esecuzione e circa le prescrizioni della pena imposte con la sentenza.
Il dato testuale della disposizione – “… previa verifica dell’attualità delle prescrizioni … provvede con ordinanza con cui conferma e, ove necessario modifica” impone di ritenere che l’ulteriore potere di modificare le prescrizioni e le modalità stabilite nella sentenza sia riconosciuto al magistrato di sorveglianza nel solo caso in cui la situazione in merito alla quale si è espresso il giudice della cognizione sia mutata.
Il termine utilizzato, “attualità”, infatti, delimita e circoscrive il pote attribuito al magistrato di sorveglianza nel senso che la sua valutazione non può, in assenza di elementi nuovi, sovrapporsi a quella in precedenza effettuata, così analogamente a quanto statuito per la omologa misura alternativa per cui «le modifiche “in peius” delle prescrizioni imposte con l’ordinanza applicativa della detenzione domiciliare, divenuta irrevocabile, devono essere giustificate dalla sopravvenienza di elementi nuovi, che siano tali da mutare in maniera significativa i presupposti di fatto originariamente valutati» (Sez. 1, n. 37345 del 28/09/2005, COGNOME, Rv. 232510 – 01; Sez. 1, n. 40328 del 25/09/2008, COGNOME, Rv. 241705 – 01).
In generale, quindi, si deve ribadire che in materia di sorveglianza i provvedimenti, nei cui confronti si sia esaurito l’iter processuale relativo ad eventuali impugnazioni, acquistano la caratteristica della irrevocabilità e tale caratteristica comporta la preclusione di qualsiasi modifica a meno che non intervengano fatti nuovi, che possano modificare in modo apprezzabile i presupposti di fatto già precedentemente valutati sulla base dei quali è stata concessa la misura alternativa con le relative prescrizioni (così sempre (Sez. 1, n. 37345 del 28/09/2005, COGNOME, Rv. 232510 – 01).
In tale prospettiva e con specifico riferimento alle sanzioni sostitutive disposte all’esito del giudizio di cognizione, pertanto, si deve confermare che il magistrato di sorveglianza non può sovrapporre il proprio giudizio e la propria valutazione a quelli effettuati sul medesimo materiale, a parità di situazione, dal giudice della cognizione.
Ciò in quanto la decisione del magistrato di sorveglianza non può porsi quale critica, rivisitazione rivisitazione o, peggio, quale correzione dell’operato del giudice di ~rito la cui decisione, può essere emendata soltanto ricorrendo agli ordinari mezzi di impugnazione [in termini analoghi con riferimento al giudice dell’esecuzione cfr.
Sez. 1, n. 32557 del 24/09/2025, C., n.nn. che, proprio in ordine alla richiesta del pubblico ministero in ciò sollecitato dal magistrato di sorveglianza di correggere il dispositivo escludendo la sostituzione della pena con la detenzione domiciliare, ha evidenziato che «il potere riconosciuto in situazioni eccezionali al giudice dell’esecuzione di interpretare il giudicato (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260696 – 01) non può estendersi fino a effettuare una nuova e diversa valutazione di merito in ordine agli elementi già considerati, anche erroneamente, dal giudice della cognizione e ciò in quanto l’incidente di esecuzione, anche in questi casi specifici, non è e non può diventare un mezzo di impugnazione ulteriore deputato a verificare la correttezza, in fatto e in diritto, della decisione emessa, ormai divenuta irrevocabile (Sez. 1, n. 50126 del 14/11/2023, Portaccio, n.m.)»].
Nel caso di specie l’ordinanza impugnata non è conforme ai principi indicati.
Il magistrato di sorveglianza, infatti, confermando anche solo parzialmente il provvedimento opposto, si è limitato a criticare la decisione assunta dal giudice della cognizione, peraltro senza confrontarsi con il contenuto della motivazione della sentenza – che pure dava comunque atto della situazione di salute del condannato e già aveva considerato i numerosi precedenti dello stesso – e ha così disposto la modifica delle modalità di esecuzione e le prescrizioni della pena previste dal giudice della cognizione in assenza di fatti nuovi.
In tal modo, quindi, lo stesso ha indebitamente sovrapposto la propria valutazione a quella effettuata dal giudice della cognizione ed è pertanto incorso nel medesimo errore di diritto da cui era affetta la prima decisione.
Le ragioni esposte impongono l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato relativamente alla conferma della prescrizione di cui al punto 2), così come modificata nel provvedimento opposto, e anche di quello originario emesso dal Magistrato di sorveglianza di Bari in data 23 aprile 2025.
Gli atti devono essere trasmessi al Magistrato di sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso affinché lo stesso, attenendosi ai principi indicati, provveda ai sensi dell’art. 62 I. 689 del 1989.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alla conferma della prescrizione di cui al punto 2), come modificata nel provvedimento emesso dal magistrato di sorveglianza di Bari in data 23 aprile 2025, e annulla senza
rinvio anche quest’ultimo provvedimento. Dispone trasmettersi gli atti al magistrato di sorveglianza di Bari per l’ulteriore corso.
Così deciso il 15 ottobre 2025
estensore GLYPH Il Consigli
Il Presidente