Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4856 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 4856  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FATTY LAMIN CUI 04Y0E5E nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2022 del GIUDICE DI PACE di 3ESI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore; Procedimento a trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
 Con sentenza del 19 settembre 2022, il Giudice di pace di 3esi ha dichiarato NOME responsabile del reato di cui all’art. 14, comma 5quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 perché, senza giustificato motivo, essendo stato espulso dal Prefetto di Modena il 9 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 14 comma 5ter, d.lgs. cit., destinatario dell’ordine di espulsione del AVV_NOTAIO di Siena in data 5 febbraio 2021, non vi ha ottemperato continuando a permanere nel territorio dello Stato.
L’imputato è stato individuato e identificato il 30 marzo 2021 in occasione dell’intervento della polizia giudiziaria a seguito dell’aggressione subita da una donna e, dura il controllo, è risultata la sua sottoposizione ai provvedimenti amministrativi sopra indicati.
La sanzione è stata determinata in quella pecuniaria di 7.000 euro di multa.
L’eccezione di nullità della notifica della citazione a giudizio è stata rigettat in quanto l’adempimento è stato eseguito, nella fattispecie, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a norma dell’art. 16, comma 4, d.l. 16 ottobre 2012, n. 179.
In relazione all’invocata autorizzazione di cui all’art. 17 d.lgs. n. 286 de 1998 ha evidenziato come la stessa debba essere rilasciata dal AVV_NOTAIO e non dal giudice che procede.
Ha inoltre respinto la richiesta di audizione di un teste indicato dalla difesa in quanto la relativa istanza non era stata avanzata a norma dell’art. 468 cod. proc. pen.
Avverso la sentenza NOME, per mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, ha proposto impugnazione davanti al Tribunale di Ancona.
Ha eccepito, in primo luogo, l’avvenuta notifica del decreto di citazione a giudizio dell’imputato presso lo studio del difensore (domicilio eletto dall’imputato), indicato come avente sede in 3esi, INDIRIZZO, anziché in INDIRIZZO della stessa città, per come noto anche alla polizia giudiziaria operante.
In ragione della errata indicazione del luogo in cui aveva sede il proprio studio, il difensore si era disinteressato inizialmente del procedimento al quale, solo in un secondo momento si era dedicato appieno.
Il difensore, quindi, aveva ricostruito la vicenda personale dell’imputato del quale era riuscito a individuare le modalità del rientro nel Paese di origine (il Gambia) tramite l’ausilio della RAGIONE_SOCIALE, per mezzo dell’operatore NOME COGNOME.
Tali circostanze risultavano dalla documentazione prodotta all’udienza di discussione del 19 settembre 2022.
L’impugnazione ha sostanzialmente riproposto le questioni già sollevate davanti al Giudice di Pace.
In primo luogo, è stata ribadita l’eccezione di nullità della notifica del decreto di citazione a mezzo della posta elettronica certificata che può essere utilizzata per le notifiche eseguite presso il difensore nell’interesse dell’imputato solo nel caso di cui all’art. 161, comma 4, cod. proc. pen.: ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Peraltro, nel caso in esame, l’elezione di domicilio non poteva ritenersi validamente eseguita in quanto l’indicazione dello studio del difensore era avvenuta erroneamente.
Inoltre, era mancato ogni contatto diretto tra difensore e imputato.
Il difensore ha inoltre lamentato il mancato esercizio del diritto di difesa non essendo stato concesso un differimento dell’udienza del 19 settembre 2022 alla quale il processo era stato rinviato proprio per l’esame di NOME che il difensore non era riuscito a rintracciare in Gambia per potere ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998.
Il mancato differimento, quindi, aveva impedito al difensore di attivarsi per chiedere tale provvedimento al AVV_NOTAIO.
Infine, l’omessa escussione del teste COGNOME era stata illegittimamente esclusa per la violazione dell’art. 468 cod. proc. pen. in quanto le circostanze sulle quali lo stesso avrebbe dovuto testimoniare erano rilevanti e afferivano alle ragioni che avevano impedito all’imputato di ottemperare al provvedimento di espulsione.
Il teste, quindi, avrebbe dovuto essere ammesso a norma dell’art. 507 cod. proc. pen. in quanto la relativa escussione si presentava assolutamente indispensabile ai fini della decisione.
Con ordinanza del 30 marzo 2023 il Tribunale di Ancona ha qualificato l’impugnazione come ricorso per cassazione, vertendosi in tema di sentenza di primo grado che ha comminato la sola pena pecuniaria, disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
 Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.
Con l’unico, composito, motivo sono state sollevate tre distinte censure, tutte di ordine processuale.
2.1. La prima, relativa all’affermata erroneità della notifica del decreto di citazione a giudizio presso un indirizzo errato del difensore di fiducia, è stata correttamente rigettata dal giudice di primo grado che ha rilevato come la notificazione al difensore sia stata eseguita presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
La stessa prospettazione del difensore in ricorso è contraddittoria in quanto, da un lato, sostiene l’errata notifica del decreto di citazione, dall’altra ammette di avere trascurato le due pec che gli erano state inviate.
Afferma inoltre, che, nonostante l’elezione di domicilio dell’imputato presso lo stesso difensore, la notifica del decreto di citazione ad esso relativa non poteva essere eseguita con l’invio della pec al difensore.
Oltre alla contraddittorietà della prima proposizione difensiva, deve essere ribadito che «in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, le notificazioni all’imputato sono eseguite mediante invio dell’atto all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, no essendo necessaria, a tal fine, un’ulteriore notifica all’imputato, in quanto la disposizione di cui all’art. 83, comma 14, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per la sua natura eccezionale e derogatoria, assicura la riferibilità della medesima comunicazione al difensore titolare della pec e al suo assistito» ( Sez. 2, n. 884 del 16/11/2022, dep. 2023, Pirchio, Rv. 284418).
Trattasi di principio sostanzialmente conforme a quanto deciso in altro arresto secondo cui «in tema di disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, le notificazioni all’imputato, anche se detenuto, sono eseguite mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore di fiducia, stante l natura eccezionale e derogatoria dell’art. 83, comma 14, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27» (Sez. 1, n. 43703 del 21/10/2021, Portante, Rv. 282223).
Da quanto esposto, discende l’infondatezza della prima censura.
2.2. La seconda critica articolata alla decisione del Giudice di pace riguarda il mancato espletamento dell’esame dell’imputato il cui esame era stato ritualmente ammesso e che non aveva avuto luogo per la mancata comparizione dello stesso all’udienza appositamente fissata.
In tale occasione, per stessa ammissione del ricorrente, il difensore non era stato in grado di indicare il luogo in cui poteva trovarsi l’imputato e viene
lamentata, a tale proposito, la violazione del diritto di difesa a norma dell’art. 17 legge 25 luglio 1998, n. 286 nella parte in cui è previsto che possa essere ottenuta un’autorizzazione amministrativa allo scopo di consentire allo straniero espulso di rientrare nel territorio nazionale allo scopo di esercitare il proprio diritto di difesa nel procedimento penale.
La lesione risiederebbe nel fatto che il giudice, verificata l’assenza dell’imputato all’udienza fissata per l’esame, non ha disposto il rinvio a udienza successiva per consentire la formulazione della richiesta a norma della disposizione citata.
L’assunto è privo di fondamento in quanto sarebbe stato onere dell’imputato chiedere l’autorizzazione per la prima udienza fissata per l’adempimento istruttorio, né risulta, in alcun modo, fondato il rilievo per cui l’autorizzazione avrebbe potuto essere concessa solo se vi fosse stato il differimento della seconda udienza, giacché anche per l’udienza nella quale COGNOME è stato assente avrebbe potuto essere chiesta l’autorizzazione.
2.3. E’ fondato l’ultimo rilievo relativo alla mancata escussione del teste COGNOME, richiesto ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. allo scopo di dimostrare la sussistenza del «giustificato motivo» per il quale l’imputato non ha ottemperato all’ordine di espulsione.
Non è corretto, infatti, il riferimento alla mancata indicazione del teste a norma dell’art. 468 cod. proc. pen. in quanto «il giudice ha il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove testimoniali indicate in liste depositate tardivamente, trattandosi di potere funzionale a garantire il controllo giudiziale sull’esercizio dell’azione penale e sul suo sviluppo processuale, ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione» (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, Houda, Rv. 277591 e altre conformi precedenti).
Peraltro, «è affetta da violazione di legge la sentenza che non dia adeguata motivazione del mancato esercizio da parte del giudice dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 507 cod. proc. pen., limitandosi a richiamare l’intervenuta decadenza dell’imputato dalla prova testimoniale per mancata citazione dei testimoni» (Sez. 4, n. 5898 del 17/01/2019, Borsi, Rv. 275266 – 02).
Nel caso di specie è stato indicato che il teste avrebbe potuto riferire in ordine al «giustificato motivo» del mancato rimpatrio, ossia su un tema pertinente rispetto all’oggetto del procedimento.
Conseguentemente, la motivazione del rigetto della richiesta di escussione del teste non poteva fondarsi esclusivamente sulla rilevata intempestività avrebbe dovuto essere diversa dal mancato deposito della lista testi, dovendo, semmai, il giudice pronunciarsi sulla effettiva non indispensabilità
dell’adempimento richiesto ai fini della decisione.
Da quanto esposto, discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE in diversa persona fisica.
Così deciso il 03/11/2023