Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38972 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38972 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a BATTIPAGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2025 del TRIBUNALE di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., in persona della sostituta NOME COGNOME, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 22 aprile 2025, ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui all’art. 116 Cod. strada commesso il 3 aprile 2023 perché il fatto non costituisce reato. In particolare, era stato contestato al COGNOME di avere guidato un’autovettura senza patente di guida perché mai conseguita e avendo commesso il medesimo fatto il 23 settembre 2022.
Il Tribunale ha ritenuto non provata la definitività della contestazione amministrativa in precedenza elevata nei confronti del COGNOME e non attivabili poteri istruttori atti ad accertarla.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Salerno affidato ad unico motivo con cui si deduce il vizio di motivazione. Contesta il P.G. ricorrente tanto l’argomento secondo cui il decorso del termine di sessanta giorni dalla elevazione della contestazione amministrativa non proverebbe la definitività della stessa quanto quello relativo alla impossibilità di dare corso a un approfondimento istruttorio ritenuto indispensabile, alla luce dei principi di legittimità consolidati che consentono al giudice l’assunzione di nuovi mezzi di prova nel caso di inerzia delle parti.
Il P.G., in persona della sostituta NOME COGNOME, ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Va, innanzitutto, premesso che è ricorribile per cassazione la sentenza di proscioglimento pronunciata in relazione a un reato contravvenzionale, trattandosi di reato per il quale è prevista la citazione diretta ai sensi dell’art. 550, co. 1 e 2, cod. proc. pen. nonché dell’art. 593 cod. proc. pen. Detto articolo è stato sostituito dall’art. 2, co. 1, lett. p) della legge 9 agosto 2024, n. 114 nel senso che mentre prima prevedeva che «il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di proscioglimento» a seguito della novella, prevede, invece, che «il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, co. 1 e 2»
E’ costante l’orientamento espresso da questa Corte di legittimità secondo cui per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell’art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un’attestazione documentale della definitività dell’accertamento del
2 GLYPH
Ctk)
pregresso illecito ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l’irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta, fermo restando il principio secondo cui la prova della definitività dell’accertamento è a carico dell’accusa, sicché la relativa dimostrazione può essere fornita con elementi di sicuro valore probatorio da cui risalire, in mancanza di allegazioni contrarie da parte dell’interessato, alla certezza della definitività della pregressa violazione amministrativa (Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Rv. 287732 01; Sez. 7 – n. 30502 del 10/07/2024, COGNOME, Rv. 286879 – 01; Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200 – 01).
Nel caso di specie, pur avendo richiamato il Tribunale l’annotazione di P.G. del 3 aprile 2023 e l’esame reso dal teste, verbalizzante, da cui risultava che il COGNOME non era provvisto di patente di guida perché mai conseguita e che era stato già sanzionato il 2 settembre 2022 per la stessa contestazione, ha ritenuto, disattendendo i principi giurisprudenziali sopra richiamati, non provata la recidiva nel biennio, pur avendo dato atto che «il COGNOME non ha fornito alcuna versione difensiva né questa emerge dagli atti». A ciò ha aggiunto che l’eventuale attivazione dei suoi poteri istruttori si sarebbe risolta in un “un atto esplorativo” di indagine che non compete alle prerogative del giudice.
La motivazione posta a sostegno della valutazione operata non tiene conto dei principi affermati da questa Corte di legittimità secondo cui spetta al giudice il potere di integrazione probatoria ex art. 507 cod. proc. pen. anche con riferimento a prove la cui assunzione non sia stata richiesta o acconsentita dalle parti, poiché tale potere è funzionale a garantire il controllo giudiziale sull’esercizio dell’azione penale e sul suo sviluppo processuale ovvero sulla completezza del compendio probatorio su cui deve fondarsi la decisione (Sez. 2 n. 34868 del 04/07/2019, Rv. 276430 – 01; Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, Rv. 273267 – 01)-
Da quanto detto discende la fondatezza del ricorso e l’annullamento della sentenza, con rinvio, al Tribunale di Salerno
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, al Tribunale di Salerno in diversa composizione fisica.
Deciso in data 11 novembre 2025