Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15791 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15791 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI SALERNO nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il 04/05/1957 avverso la sentenza del 16/01/2024 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la memoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore per nuovo giudizio;
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23 co 137/2020.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
A seguito di conversione dell’appello disposta dalla Corte di Appello Salerno con ordinanza del 7 novembre 2024, giunge innanzi a questa Corte l’impugnazione presentata dalla Procura generale della Repubblica presso l citata Corte di appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferior data 16 gennaio 2024, con la quale NOME COGNOME è stato assolto dal rea di invasione arbitraria di un fabbricato di proprietà del Comune di Cava Tirreni.
Nell’atto di impugnazione si deduce violazione di legge e manifesta illogic e contraddittorietà della motivazione che ha mandato assolto l’imputato, nu potendo evincersi in ordine alla durata dell’occupazione e quindi in ord all’elemento materiale della fattispecie incriminatrice, così dimostrand confondere tra momento perfettivo del reato e sua consumazione integrata soltanto quando si è esaurito l’ iter criminis. Nel caso concreto, un’intera famiglia è stata trovata ad occupare un luogo destinato ad abitazione, di talché ap ragionevole inferirne la durata della condotta, piuttosto che la sua occasiona Tanto più che, in caso di dubbio, il giudice ben avrebbe potuto integ l’istruttoria, escutendo il testimone di polizia giudiziaria sullo specifico pu
2. L’impugnazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Salerno, riqualificata correttamente come ricorso per cassazione, accolta, risultando fondato il motivo articolato in relazione alla mani illogicità della decisione.
Infatti, un primo profilo di illogicità motivazionale si ravvisa affermazione della assenza di elementi (gli ‘esiti investigativi’ cui fa rife la sentenza, a pg. 1) tali da comprovare la responsabilità dell’imputato risultando in particolare provata la permanenza o quanto meno la protrazion dell’invasione, mentre, al tempo stesso, si prende atto della presenza nell’ abitativa del Comune di Cava de’ Tirreni, dell’intero nucleo famigli dell’imputato, a conferma della presumibile stabilità della occupazio dell’immobile.
Ma ancor più illogico sul piano motivazionale (tale da risolversi nel vizio manifesta illogicità previsto dall’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen affermazione della irreperibilità di elementi fattuali a comprova del f imputato, a fronte del mancato esercizio da parte del giudice, come ricordat nell’impugnazione, dei poteri d’integrazione in materia istruttoria. Il riferim contenuto a pg. 2 del ricorso, è al principio della completezza dell’att istruttoria svolta in primo grado, presidiata, in difetto, dai poteri ‘is riservati al giudice in via autonoma dall’art.507 c.p.p., che consenton permanente e diffuso controllo del giudice sulla progressione del processo anche nell’area della formazione della prova e che costituiscono il necessar correlato della indisponibilità dell’azione penale, conseguente al riconoscimen della natura ultraindividuale degli interessi tutelati dalla giurisdizione p (Sez. 2, n. 34868 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 276430 – 01).
In effetti, pur nell’ambito del rito dibattimentale che lo consen (l’acquisizione della comunicazione di notizia di reato era avvenuta p consenso delle parti, non a seguito di giudizio abbreviato), quasi a vo
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selezionare il materiale ‘in favor rei’, è stata omessa ogni possibile acquisizione istruttoria ‘condannando’ il processo all’esito assolutorio.
3. L’esercizio della prerogativa giudiziale (l’art. 507, comma 1-bis, cod. proc.
pen. stabilisce espressamente ed eloquentemente che ciò possa avvenire anche in relazione “agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma deg
articoli … e 493, comma 3 -che è esattamente il caso del presente processo)
avrebbe consentito al giudice la verifica della eventuale permanenza della situazione occupazionale abusiva, interrogando i firmatari della comunicazione di
notizia di reato sulle circostanze dell’accesso e sui motivi che lo avevano giustificato, ovvero interpellando gli uffici competenti dell’ente proprietario
ragionevolmente all’origine della segnalazione che aveva portato alla verifica. Ciò
al precipuo fine di comprendere la permanenza della denunciata invasione ed occupazione, condizione per la sussistenza del reato (Sez. 2, n. 11 544 del
08/02/2011, COGNOME Rv. 249887 – 01; Sez. 2, n. 19079 del 03/05/2011, COGNOME
Rv. 250320 – 01).
Per quanto detto, si giustifica l’annullamento della decisione con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore che procederà in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa persona fisica.
Così deciso il 6 febbraio 2025
Il ConsigLiere estensore
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La Presidente