Poteri Discrezionali del Giudice: Quando un Ricorso è Inammissibile
L’esercizio dei poteri discrezionali del giudice nella determinazione della pena rappresenta uno dei cardini del sistema penale. Tuttavia, la contestazione di tali poteri in sede di legittimità richiede motivi specifici e non generiche lamentele. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini entro cui un ricorso può essere considerato ammissibile, ribadendo l’importanza di una motivazione congrua da parte del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato contestava la decisione dei giudici di merito sotto tre profili principali: il trattamento sanzionatorio legato alla recidiva, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e, più in generale, la determinazione della pena, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Cassazione e i Poteri Discrezionali del Giudice
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, giudicandolo generico. Secondo gli Ermellini, l’appellante non ha sollevato vizi di legittimità concreti, ma si è limitato a criticare l’esercizio corretto dei poteri discrezionali del giudice di merito. Vediamo nel dettaglio i punti analizzati dalla Corte.
Analisi della Recidiva e dei Precedenti
Il giudice di merito aveva tenuto conto delle numerose condanne precedenti dell’imputato, anche per lo stesso tipo di reato e per evasione. La Cassazione ha ritenuto questa valutazione pienamente legittima, in quanto i precedenti penali sono un elemento fondamentale per apprezzare la pericolosità sociale e la capacità a delinquere del soggetto, giustificando un trattamento sanzionatorio più severo.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la decisione di non concedere le attenuanti generiche è stata considerata corretta. Il giudice di merito non si era limitato a constatare l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato, ma aveva evidenziato la presenza di ‘decisivi contrari elementi’. La scelta di un rito abbreviato, in questo contesto, non è stata ritenuta rilevante ai fini della concessione del beneficio. La valutazione si è basata su un giudizio complessivo sulla personalità dell’imputato, emersa negativamente dagli atti.
La Determinazione della Pena
Infine, per quanto riguarda la quantificazione della pena, la Corte ha osservato che la sentenza impugnata aveva fornito una motivazione congrua. La pena, sebbene modestamente superiore al minimo edittale, era giustificata da un giudizio negativo sulla ‘particolare capacità a delinquere’ dell’imputato. Tale capacità era stata desunta non solo dai precedenti, ma anche dall’intensità del dolo, ovvero dalla piena consapevolezza e volontà con cui il reato era stato commesso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale dell’ordinanza risiede nel principio secondo cui il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Il ricorrente deve denunciare vizi specifici della sentenza impugnata, come la manifesta illogicità della motivazione o la violazione di legge. In questo caso, il ricorso è stato considerato ‘genericamente proposto’ perché si limitava a contestare l’esito di una valutazione discrezionale del giudice di merito, la quale era però supportata da una motivazione logica, coerente e basata su elementi concreti (precedenti, intensità del dolo, assenza di elementi positivi).
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione riafferma un principio fondamentale: per contestare efficacemente una sentenza davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un dissenso sulla pena inflitta o sulla valutazione delle circostanze. È necessario individuare e argomentare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione del giudice. L’esercizio dei poteri discrezionali del giudice, se adeguatamente motivato con riferimento alla gravità del fatto, alla capacità a delinquere del reo e ai suoi precedenti, è insindacabile in sede di legittimità. La condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza della proposizione di un ricorso privo dei requisiti di ammissibilità.
Quando un ricorso contro la determinazione della pena viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico e inammissibile quando non contesta specifici vizi di legge o illogicità manifeste nella motivazione della sentenza, ma si limita a criticare l’esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito che sia, invece, correttamente motivato.
Quali elementi può considerare il giudice per negare le attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche non solo in assenza di elementi positivi a favore dell’imputato, ma anche e soprattutto in presenza di ‘decisivi contrari elementi’, come una spiccata capacità a delinquere desunta dai precedenti penali e dall’intensità del dolo.
In che modo i precedenti penali di un imputato influenzano i poteri discrezionali del giudice?
I precedenti penali, specialmente se numerosi e specifici (per lo stesso reato), sono un elemento fondamentale che il giudice utilizza per valutare la capacità a delinquere del reo. Questa valutazione giustifica l’esercizio dei poteri discrezionali nell’applicare un aumento di pena per la recidiva e nel determinare una sanzione adeguata alla gravità della condotta complessiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35117 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35117 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOREALE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è genericamente proposto in relazione al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito, che ha considerato, ai fini della recidiva, le nutrite condanne e, segnatamente, per il medesimo reato per il quale si procedeva e per vicende di evasione; quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha considerato non solo la mancanza di elementi positivi, ma la presenza di decisivi contrari elementi, non rilevando l’accesso al rito contratto a riguardo; quanto, infine, alla determinazione della pena, modestamente discostata dal minimo edittale, ha congruamente espresso un giudizio negativo riferito alla particolare capacità a delinquere del ricorrente, desunta dalla intensità del dolo e dai precedenti a suo carico già indicati;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26.09.2025