Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17210 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 02/10/2023 dal Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udite le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite, nell’interesse del ricorrente, le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, che ha
chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 2 ottobre 2023 il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell’appello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, applicava a NOME la misura della custodia cautelare in carcere, che era stata rigettata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno il 25 luglio 2023, relativamente al delitto di cui al capo 1.
All’indagato, in particolare, si contestava l’omicidio aggravato di NOME, eseguito a Palomonte, nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2021, con calci, pugni e strumenti taglienti, all’interno del container dove i due soggetti alloggiavano. Tale datazione dell’omicidio era affermata dal Tribunale del riesame di Salerno in difformità dal Pubblico ministero, che, invece, collocava l’aggressione mortale nella notte tra il 21 e il 22 dicembre 2021.
Dopo l’omicidio, commesso presso l’azienda zootecnica di NOME COGNOME, denominata “RAGIONE_SOCIALE“, dove il container era posizionato e dove l’indagato e la vittima lavoravano come operai, il ricorrente gettava il cadavere da un cavalcavia della INDIRIZZO, facendolo precipitare nell’area sottostante, ubicata a Palomonte, in località Padula, dove veniva trovato, in condizioni deteriorate, dai militari della Stazione dei Carabinieri di Contursi Terme la mattina dell’8 febbraio 2022.
Questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, innanzitutto, era avvalorata dalle tracce ematiche di NOME, repertate all’interno del container dove la vittima viveva con l’indagato.
Tali reperti, a loro volta, erano correlati alle ulteriori tracce ematiche della vittima, rinvenute nel portabagagli dell’autovettura Alfa Romeo GT, targata TARGA_VEICOLO, usata abitualmente da NOME, che confermavano l’assunto accusatorio, secondo cui l’indagato, dopo avere ucciso la persona offesa, aveva caricato il cadavere sul suo veicolo ed era andato a gettarlo dal cavalcavia presso il quale era stato ritrovato.
Costituiva un’ulteriore conferma dell’ipotesi accusatoria la circostanza che il 28 dicembre 2021, il giorno successivo alla scomparsa di NOME, il ricorrente era partito per l’India, il suo Paese d’origine, dopo avere acquistato il biglietto aereo intercontinentale, qualche ora prima della partenza, presso l’RAGIONE_SOCIALE di Roma.
Si muoveva nella stessa direzione indiziaria la circostanza che, il 29 dicembre 2021, il giorno dopo la scomparsa di NOME, l’indagato e la vittima venivano licenziati da NOME.
Tale ricostruzione della vicenda criminosa, sul piano medico-legale, si riteneva corroborata dalle conclusioni alle quali perveniva la consulente tecnica
del Pubblico ministero, la AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME, che, nella relazione del 23 gennaio 2023, evidenziava che la morte di NOME, collocata tra il 10 dicembre e il 30 dicembre 2021, era stata causata da un’aggressione particolarmente violenta, che aveva provocato alla vittima fratture multiple e lesioni da corpi contundenti taglienti.
Non si ritenevano, per converso, utili per ricostruire la dinamica dell’omicidio di NOME le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che erano inficiate da numerose contraddizioni, tanto è vero che il Pubblico ministero – dopo che tali soggetti erano stati esaminati in sede di indagini difensive – procedeva al loro interrogatorio quali persone indiziate del delitto di cui all’art. 378 cod. pen., commesso al fine di favorire l’elusione delle indagini da parte del ricorrente.
In questa cornice, il Tribunale del riesame di Salerno, sottoponendo a una rivisitazione complessiva il compendio indiziario, riteneva corretta la qualificazione giuridica del reato ascritto a NOME al capo 1 e convergenti nei suoi confronti gli elementi probatori acquisiti.
Il Tribunale del riesame di Salerno, inoltre, riteneva sussistenti le esigenze cautelari necessarie all’applicazione della misura carceraria, in conseguenza dell’indole aggressiva dell’indagato e delle modalità efferate con cui l’azione omicida si era concretizzata, che rendevano elevato il pericolo di reiterazione del reato, rilevante ex art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Sulla scorta di questa, rivisitata, ricostruzione degli accadimenti criminosi, il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell’appello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, applicava a NOME la misura cautelare della custodia in carcere, che era stata rigettata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno con ordinanza del 25 luglio 2023.
Avverso questa ordinanza NOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando sei censure difensive.
Con i primi due motivi di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale del riesame di Salerno, nell’accogliere l’appello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, modificato la ricostruzione degli accadimenti criminosi, individuando la data di commissione del reato di cui al capo 1 – collocata dal Pubblico ministero tra il 21 e il 22 dicembre 2021 – nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2021, determinando, in questo modo, una modifica della contestazione accusatoria incompatibile con i poteri riconosciuti al tribunale del riesame dal combinato disposto degli artt. 291, 292 e 309 cod. proc. pen.
Si deduceva, al contempo, che l’individuazione della data dell’omicidio nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2021 era smentita dalle emergenze probatorie, atteso che non vi era prova che NOME fosse scomparso in tale arco temporale, essendo stato visto nell’azienda agricola di NOME, dove lavorava quale operaio, quantomeno fino al 28 dicembre 2021, come riferito dalla stessa NOME, le cui dichiarazioni confutavano l’assunto accusatorio.
Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 273 cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano, in senso sfavorevole all’indagato, la rivisitazione del giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno. Tale rivisitazione, infatti, non era consentita alla luce delle incertezze indiziarie relative alle cause della morte di NOME, che non era possibile superare sulla base della consulenza tecnica del Pubblico ministero svolta dalla AVV_NOTAIO.
Con il quarto motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, in riferimento agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che permettevano la rivisitazione del giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che non era consentita alla luce delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che erano state illegittimamente svalutate dal Tribunale del riesame di Salerno.
Con il quinto motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, in riferimento all’art. 273 cod. proc. pen., per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la rivisitazione del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di NOME, che non era consentita alla luce delle incertezze probatorie, che avrebbero dovuto essere interpretate favor rei, non essendosi raggiunta, anche tenuto conto delle dichiarazioni di NOME NOME, la prova della data di commissione dell’omicidio.
Con il sesto motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, per essere stata la custodia cautelare in carcere applicata a NOME disposta senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell’indagato, necessari per valutare la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che era stata affermata dal Tribunale del riesame di Salerno in assenza di indici concreti che inducessero a ritenere sussistenti le esigenze cautelari richiamate nel provvedimento censurato.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME è infondato.
2. Devono, innanzitutto, ritenersi infondati i primi due motivi di ricorso, di cui appare opportuna una trattazione congiunta, con cui si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, per avere il Tribunale del riesame di Salerno, nell’accogliere l’appello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, modificato la ricostruzione degli accadimenti criminosi, individuando la data di commissione del reato di cui al capo 1 – collocata dal Pubblico ministero tra il 21 e il 22 dicembre 2021 – nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2021, determinando, in tal modo, una modifica della contestazione accusatoria incompatibile con i poteri riconosciuti al tribunale del riesame dal combinato disposto degli artt. 291, 292 e 309 cod. proc. pen.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo è smentito dalle emergenze indiziarie, trascurando di considerare la sequenza procedimentale all’esito della quale il Tribunale del riesame di Salerno, in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico ministero, applicava a NOME la misura della custodia cautelare in carcere, che, il 25 luglio 2023, era stata rigettata dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno.
Non può, in proposito, non rilevarsi che è certamente vero che il Tribunale del riesame di Salerno, nel procedere alla rivisitazione dell’originario giudizio di gravità indiziaria, favorevole all’indagato, operava una modifica parziale della ricostruzione degli accadimenti criminosi, individuando la data di commissione dell’omicidio di NOME, originariamente collocata dal Pubblico ministero tra il 21 e il 22 dicembre 2021, nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2021.
Tuttavia, lo spostamento della data di commissione del delitto di cui al capo 1, compiuta dal Tribunale del riesame di Salerno, traeva la sua legittimazione dell’appello proposto dal Pubblico ministero, ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., il cui vaglio giurisdizionale presupponeva la rivalutazione di tutti gli elementi di cui all’art. 292 cod. proc. pen., conseguente all’effetto devolutivo integrale determinato dall’impugnazione dell’ordinanza cautelare genetica.
Né potrebbe essere diversamente, atteso che, qualora il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di adozione di un provvedimento coercitivo per l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale del riesame investito dell’appello del Pubblico ministero, per valutare la fondatezza
dell’impugnazione, ha l’onere di prendere in considerazione l’intero compendio indiziario sottoposto a censura. Ne consegue che, in questi casi, il Tribunale del riesame deve rendere un’adeguata motivazione in ordine alla configurabilità dei gravi indizi di colpevolezza, della quale, in precedenza, l’indagato non aveva alcun interesse a dolersi, essendo stata disattesa nei suoi confronti la richiesta di applicazione della misura cautelare.
A queste, pur dirimenti, considerazioni, deve aggiungersi che, nel caso in esame, l’originaria piattaforma indiziaria veniva ampliata a seguito delle indagini difensive con cui venivano acquisite le sommarie informazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, le cui dichiarazioni apparivano incompatibili con l’originaria collocazione dell’omicidio tra il 21 e il 22 dicembre 2021.
L’acquisizione di tali dichiarazioni, quindi, comportava una rivisitazione complessiva del compendio indiziario, tanto è vero che tali soggetti, dopo essere stati esaminati in sede di indagini difensive, venivano interrogati dal Pubblico ministero quali persone indiziate del delitto di cui all’art. 378 cod. pen., commesso al fine di favorire l’elusione delle attività di indagine da parte di NOME COGNOME. Tutto questo, naturalmente, imponeva al Tribunale del riesame di Salerno, relativamente all’individuazione della data del commesso reato, di tenere conto di tale ampliato compendio indiziario.
In questa cornice, non si può che richiamare la giurisprudenza di legittimità, consolidatasi in tema di poteri del tribunale del riesame nelle ipotesi di appello del Pubblico ministero, secondo cui: «In tema di appello del Pubblico ministero avverso l’ordinanza di rigetto di misura cautelare, la cognizione del tribunale non è limitata ai singoli punti oggetto di specifica censura, in applicazione del principio devolutivo, bensì è estesa all’integrale verifica delle condizioni e dei presupposti per l’adozione della misura genetica delineati dall’art. 292 cod. proc. pen., spettando al giudice dell’impugnazione tutti i poteri rientranti nella competenza funzionale del primo giudice» (Sez. 6, n. 41997 del 24/09/2019, COGNOME, Rv. 277205 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 37086 del 19/05/2015, COGNOME, Rv. 256008 – 01).
Questo orientamento si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Quando il GIP, ritenuta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, abbia respinto la richiesta dal pubblico ministero di applicazione di una misura cautelare personale per assenza di esigenze cautelari e il P.M. abbia proposto appello su quest’ultimo punto, la parziale statuizione del GIP sulla sussistenza degli indizi, non suscettibile di autonoma impugnazione da parte dell’indagato, non determina a carico di questo alcuna preclusione nel giudizio di
appello né sotto il profilo del giudicato cautelare né sotto quello dell’effetto devolutivo dell’impugnazione del P.M. In tale caso il giudice di appello è legittimato a procedere alla verifica della sussistenza dei gravi indizi in quanto antecedente logico necessario alla decisione sulle esigenze cautelari e presupposto ineludibile dell’applicabilità della misura cautelare» (Sez. 6, n. 1835 del 12/05/1995, Ofreni, Rv. 202879 – 01).
2.1. Parimenti infondata deve ritenersi la correlata doglianza, secondo cui la collocezione della data dell’omicidio nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2021, era smentita dalle emergenze probatorie, atteso che non vi era prova che NOME fosse scomparso in tale frazione temporale, essendo stato visto nell’azienda agricola di NOME, almeno fino al 28 dicembre 2021, come riferito dalla stessa NOME, le cui dichiarazioni confutavano l’assunto accusatorio.
Osserva il Collegio che la collocazione temporale dell’omicidio censurata traeva origine da due elementi indiziari, su cui il Tribunale del riesame di Salerno si soffermava in termini congrui.
A sostegno delle sue conclusioni, innanzitutto, il Tribunale del riesame di Salerno evidenziava che, il 28 dicembre 2021, il giorno successivo alla scomparsa di NOME dall’azienda zootecnica dove lavorava, il ricorrente partiva per l’India, dopo avere acquistato il biglietto aereo poche ore prima della partenza presso l’RAGIONE_SOCIALE di Roma.
Tale dato circostanziale è incontroverso, essendo stato accertato grazie al titolare dell’agenzia di viaggi, NOME COGNOME, che, sentito il 5 luglio 2022, riferiva di avere acquistato per l’imputato un volo per l’India il 28 dicembre 2021 al prezzo di 490,00 euro, dopo essere stato contattato, alle ore 8 della stessa giornata, da un cliente che conosceva, NOME COGNOME, che gli aveva chiesto di prenotare, con urgenza, un volo per l’indagato. Tali sommarie informazioni venivano riscontrate da NOME COGNOME, che, sentito il 18 agosto 2022, confermava le dichiarazioni di NOME COGNOME.
La collocazione dell’omicidio di NOME nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2021, per altro verso, si riteneva avvalorata dalla circostanza che la vittima, il 29 dicembre 2021, ad appena un giorno dalla sua scomparsa dall’azienda dove lavorava, veniva licenziato da NOME COGNOME, che, nel corso della stessa giornata, licenziava anche l’indagato, che, il giorno prima, era partito precipitosamente per l’India con le modalità che si sono descritte.
Quest’ultimo dato circostanziale, sul piano logico, assume un rilevo difficilmente superabile, atteso che, laddove l’omicidio di NOME fosse stato commesso tra il 21 e il 22 dicembre 2021, non si comprenderebbero le ragioni per cui NOME avrebbe dovuto attendere sette giorni prima di licenziarlo, anche tenuto conto del fatto che la data di tale licenziamento
coincideva con quella del ricorrente, che, come detto, si allontanava dall’Italia il 28 dicembre 2021, lo stesso giorno della scomparsa della vittima.
Né possono assumere rilievo, in senso favorevole all’indagato, le dichiarazioni rese da NOME COGNOME, nelle date del 22 aprile 2022, del 5 maggio 2022, del 14 maggio 2022 e del 17 aprile 2023.
cuttLi (1′; ektrcde AgA 74-)
Invero, allo stato, deve ritenersi altamente probabile – pur non essendo state chiarite le ragioni di tale comportamento – che NOME COGNOME, allo scopo di eludere le investigazioni svolte nei confronti di NOME, ometteva di riferire circostanze utili all’accertamento dei fatti, tra le quali il ritrovamento tracce ematiche nel container dove l’imputato e la vittima alloggiavano, impedendo, in tal modo, di attivare tempestivamente le indagini sulla scomparsa di NOME; il che rende scarsamente credibili le dichiarazioni rese dalla stessa COGNOME sulla sequenza degli eventi che precedevano la scoperta del cadavere della vittima, avvenuta 1’8 febbraio 2022.
2.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza dei primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente.
Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il terzo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano, in senso sfavorevole all’indagato, la rivisitazione del giudizio di gravità indiziaria formulato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che non era consentita alla luce delle incertezze indiziarie relative alle cause della morte di NOME, non superabili sulla base della consulenza tecnica del Pubblico ministero svolta dalla AVV_NOTAIO.
Osserva il Collegio che l’assunto difensivo è smentito dalle emergenze indiziarie, atteso che le conclusioni della AVV_NOTAIOssa COGNOME erano corroborate dagli esiti delle attività di repertazione compiuta, nella prima fase delle indagini preliminari, dai militari della Stazione dei Carabinieri di Contursi Terme.
Si consideri, in proposito, che, nella relazione di consulenza del 23 gennaio 2023, richiamata a pagina 2 dell’ordinanza impugnata, si evidenziava che la morte di NOME – collocata cronologicamente tra il 10 e il 30 dicembre 2021 – era stata causata da un «evento omicidiario con numerose lesioni da tagliente presenti ai resti cutanei del torace, sventramento di addome, decapitazione e frattura traumatica mentoniera sinistra e ossa nasali e frattura traumatica di piatti tibiale destro».
Quanto alla collocazione cronologica della morte di NOME tra il 10 e il 30 dicembre 2021, secondo quanto riferito nel passaggio espositivo
immediatamente successivo a quello citato, anch’esso contenuto a pagina 2 del provvedimento impugnato, la stessa derivava dalla «presenza di numerosissime larve di mosca carnaria [..1», che facevano «propendere per una morte risalente ad almeno 40 – 60 giorni dal ritrovamento del cadavere», che avveniva 1’8 febbraio 2022.
Le conclusioni del consulente tecnico venivano correttamente correlate dal Tribunale del riesame di Salerno agli esiti delle attività di repertazione eseguite nella prima fase delle indagini preliminari, tra le quali si richiamava il rinvenimento di copiose tracce ematiche della vittima all’interno del container dove viveva con l’indagato, ubicato nell’azienda zootecnica di NOME COGNOME, denominata “RAGIONE_SOCIALE“, in cui entrambi i soggetti, di nazionalità indiana, lavoravano come operai.
Le conclusioni della AVV_NOTAIOssa COGNOME, inoltre, si ritenevano corroborate dal rinvenimento di tracce ematiche della vittima all’interno del portabagagli dell’autovettura Alfa Romeo GT, targata TARGA_VEICOLO, abitualmente utilizzata da NOME COGNOME, che confermava l’assunto accusatorio, secondo cui l’indagato, dopo avere eseguito l’omicidio, aveva caricato il cadavere del connazionale sul suo veicolo ed era andato a gettarlo da un cavalcavia, ubicato lungo la INDIRIZZO.
Nella stessa direzione indiziaria, si muoveva il repertamento di tracce ematiche della vittima su di un pantalone rinvenuto nell’autovettura dell’indagato, che confermava il trasposto del cadavere a bordo del veicolo del ricorrente, prima di gettarlo dal cavalcavia sopra indicato.
Questi correlati elementi indiziari convergevano univocamente nei confronti di NOME e inducevano a ritenere dimostrati sia il luogo dove l’omicidio di NOME era stato commesso dall’imputato, sia le cause della morte della persona offesa, sia le modalità con cui il ricorrente, dopo avere trasportato il cadavere della vittima a bordo della sua autovettura, se ne liberava, gettandolo da un cavalcavia.
3.1. In questa cornice, l’ipotesi alternativa, prospettata in termini meramente ipotetici dalla difesa di NOME, finalizzata a escludere il coinvolgimento dell’indagato nell’omicidio di NOME, oltre che smentita dalle emergenze indiziarie, si sarebbe inevitabilmente posta in contrasto con la giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «In tema di valutazione della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile, ponendosi, in caso contrario, tale dato come mero indizio da valutare insieme con gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 6, n. 5905 del
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29/11/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 252066 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, COGNOME, Rv. 272995 – 01).
Questo orientamento, del resto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, in tema di ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime di esperienza, che si attaglia perfettamente al caso di specie, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «Nella valutazione probatoria giudiziaria – così come, secondo la più moderna epistemologia, in ogni procedimento di accertamento (scientifico, storico, etc.) – è corretto e legittimo fare ricorso alla verosimiglianza ed alle massime di esperienza, ma, affinché il giudizio di verosimiglianza conferisca al dato preso in esame valore di prova, è necessario che si possa escludere plausibilmente ogni alternativa spiegazione che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile. Ove così non sia, il suddetto dato si pone semplicemente come indizio da valutare insieme a tutti gli altri elementi risultanti dagli atti» (Sez. 1, n. 4652 del 21/10/2004, dep. 2005, Sala, Rv. 230873 – 01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220 – 01).
3.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza del terzo motivo di ricorso.
Dall’infondatezza dei primi tre motivi discende l’infondatezza del quarto motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata, per non avere la decisione in esame dato adeguato conto delle ragioni che permettevano la rivisitazione del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di NOME COGNOME dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Salerno, che non era consentita alla luce delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, che erano state illegittimamente svalutate dal Tribunale del riesame di Salerno.
Osserva il Collegio che, sulla base di una valutazione non illogica, il Tribunale del riesame di Salerno non riteneva decisive o comunque utili ai fini della ricostruzione dell’omicidio di NOME le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Invero, queste deposizioni, in linea con quanto si è affermato a proposito delle dichiarazioni rese da NOME COGNOME nel paragrafo 2.1, cui si rinvia, erano GLYPH cl-CALk,,, inficiate da numerose e, allo stato, insuperabili contraddizioni, tanto è vero che, dopo la loro acquisizione in sede di indagine difensive, il Pubblico ministero procedeva all’esame di tali soggetti quali persone indiziate del delitto di cui
all’ad, 378 cod. pen., commesso per favorire l’elusione delle attività di indagine da parte di NOME.
Passando a considerare gli ulteriori soggetti richiamati dalla difesa del ricorrente, deve osservarsi che NOME COGNOME veniva esaminata il 27 maggio 2022 in sede di indagini difensive e il 15 aprile 2023 dal Pubblico ministero, che la interrogava con l’assistenza di un difensore, essendo l’esaminata indiziata del reato di cui all’art. 378 cod. pen.
Analogo giudizio deve essere espresso per le dichiarazioni di NOME COGNOME, esaminata il 27 maggio 2022 in sede di indagini difensive e il 15 aprile 2023 dal Pubblico ministero, che la interrogava con l’assistenza di un difensore, essendo l’esaminata indiziata del favoreggiamento personale dell’indagato.
Considerazioni analoghe valgono per le dichiarazioni di NOME COGNOME, esaminata 11. giugno 2022 in sede di indagini difensive e il 17 aprile 2023 dal Pubblico ministero, che la interrogava con l’assistenza di un difensore, essendo anch’ella indiziata del delitto di cui all’art. 378 cod. pen.
Occorre, infine, considerare le dichiarazioni di NOME COGNOME, esaminato il 3 giugno 2022 in sede di indagini difensive e, successivamente, dal Pubblico ministero, che lo sottoponeva a interrogatorio con l’assistenza di un difensore, essendo anche tale soggetto indiziato del favoreggiamento personale dell’indagato.
Si trae, in questo modo, conferma del fatto che, allo stato, tenuto conto dell’elevata probabilità che le dichiarazioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME fossero inattendibili, essendo finalizzate a favorire l’elusione delle investigazioni da parte del ricorrente, le stesse non potevano ritenersi utili alla ricostruzione dell’omicidio di NOME, in linea con quanto affermato, non illogicamente, dal Tribunale del riesame di Salerno.
Queste ragioni impongono di ribadire l’infondatezza del quarto motivo di ricorso.
Deve ritenersi infondato anche il quinto motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che imponevano la rivisitazione del giudizio di gravità indiziaria formulato nei confronti di NOME, che non era consentita alla luce delle incertezze probatorie, che avrebbero dovuto essere interpretate favor rei, non essendosi raggiunta, anche tenuto conto delle dichiarazioni di NOME COGNOME, la prova della data di commissione dell’omicidio.
Si tratta, a ben vedere, di una censura difensiva, incentrata sulla valenza
indiziaria delle dichiarazioni di NOME COGNOME, che veniva prospettata in termini sovrapponibili a quelle proposte con il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 2, 2.1 e 4, ai quali occorre rinviare per la compiuta ricognizione delle ragioni che impongono di ritenerla infondata.
Queste ragioni impongono di ritenere infondato il quinto motivo di ricorso.
6. Deve, infine, ritenersi inammissibile il sesto motivo di ricorso, con cui si deduceva la violazione di legge dell’ordinanza impugnata, per essere stata la misura custodiale carceraria applicata a NOME disposta senza tenere conto degli elementi sintomatici della pericolosità sociale dell’indagato, necessari per valutare la ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che era stata affermata dal Tribunale del riesame di Salerno in assenza di indici concreti che inducessero a ritenere sussistenti le esigenze cautelari richiamate nel provvedimento censurato.
Osserva il Collegio che le condizioni nelle quali si concretizzavano i comportamenti criminosi contestati a NOME e la particolare efferatezza dell’aggressione mortale da NOME – su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 3 e 3.1, cui si deve rinviare – rendevano evidente la sua elevata pericolosità sociale. Tali modalità, oggettivamente brutali, giustificavano il giudizio di elevato pericolo di reiterazione del reato contestato all’indagato al capo 1, rilevante ai sensi dell’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., conformemente ai parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità consolidata, che appaiono correttamente applicati dal Tribunale del riesame di Salerno (tra le altre, Sez. 2, n. 9501 del 23/02/2016, COGNOME, Rv. 267785 01; Sez. 2, n. 51843 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 258070 – 01; Sez. 4, n. 6797 del 24/01/2013, COGNOME, Rv. 254936 – 01).
Il Tribunale del riesame di Salerno, al contempo, escludeva la possibilità di confinare la condotta aggressiva del ricorrente in un contesto di episodicità comportamentale, tenuto conto degli elementi indiziari acquisiti, che non consentivano di ritenere occasionale l’aggressione mortale oggetto di contestazione e imponevano di escludere il limitato disvalore penale degli accadimenti criminosi, presupposto dalla doglianza in esame. Si evidenziava, in particolare, nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 49 dell’ordinanza impugnata, che «a fronte di condotte allarmanti come quelle in contestazione, essendo la situazione fattuale rimasta immutata, nel senso che non è stata documentata una modifica della situazione di fatto in cui è maturata l’azione omicidiaria, ben potrebbe l’indagato reiterare condotte analoghe a quelle in contestazione».
Le condotte illecite del ricorrente, pertanto, venivano correttamente ritenute pericolose e connotate da attualità, rendendo, sotto questo profilo, non illogico il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Salerno sull’adeguatezza del regime carcerario a contenere il rischio di recidiva di NOME, che veniva valutato alla luce delle emergenze concrete, che appaiono vagliate in termini congrui.
Ne discende conclusivamente che, sulla base di un percorso argomentativo congruo e rispettoso delle emergenze indiziarie, il Tribunale del riesame di Salerno riteneva che non fossero stati acquisiti elementi processuali da cui potere desumere che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure differenti da quella carceraria.
Queste ragioni impongono di ritenere inammissibile il sesto motivo di ricorso.
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di rigettare il ricorso proposto da NOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Consegue, infine, a tali statuizioni che, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento sia trasmessa al competente Tribunale del riesame di Salerno, affinché provveda in conformità di quanto stabilito dall’art. 92 disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 92 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 13 febbraio 2024.