Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39933 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39933 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 06/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso presentato da: COGNOME NOME, nato a Potenza il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 26/02/2025 del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Ministero, AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26/02/2025, in esito a giudizio abbreviato, il Tribunale di Novara condannava NOME COGNOME alla pena di euro 115.640,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’articolo 38bis d.lgs. 81/2015 (euro 20 per un totale di 11.564 giorni di somministrazione).
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’articolo 606, lettere b), c) ed e), in riferimento all’articolo 441, comma 5, cod. proc. pen., per avere il giudice fondato il suo convincimento su atti (verbali di s.i.t.) non presenti nell’originario fascicolo del pubblico ministero ed acquisiti di iniziativa.
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 606, lettere b), c) ed e), in riferimento all’articolo 38 d. lgs. 81/2015; il giudice ha usato per la condanna delle valutazioni soggettive degli accertatori come fossero dotate di forza privilegiata, ma in realtà le risultanze del verbale di accertamento sono insufficienti a fornire piena prova di responsabilità.
2.3. Con il terzo lamenta violazione dell’articolo 606, lettere b), c) ed e), in riferimento all’articolo 62bis cod. pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.4. Con il quarto motivo lamenta violazione dell’articolo 606, lettere b), c) ed e), in riferimento all’articolo 81 cod. pen. in relazione al diniego di riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati giudicati con sentenza n. 450/2024.
In data 22 ottobre 2025 l’AVV_NOTAIO, per l’imputato, depositava memoria scritta in cui insisteva per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo Ł manifestamente infondato.
Come noto, il potere di integrazione probatoria ex officio attribuito al giudice dall’art. 441, comma 5, cod. proc. pen., Ł preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all’esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui Ł preordinato il potere previsto dall’art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento (conf.: Sez. 1, n. 42050 del 01/07/2014, Sorgato, Rv. 260514 – 01; Sez. 5, n. 2672 del 22/11/2018, dep. 2019, Rv. 274594 – 01).
In tal senso, il giudice può esercitare un potere di integrazione officiosa delle prove identico a quello previsto dall’art. 507 cod. proc. pen. per il dibattimento e non incontra, quindi, alcun ostacolo nell’acquisizione delle prove ritenute necessarie, essendo, in questa prospettiva, irrilevante che l’azione penale sia stata esercitata in via ordinaria o nella forma della richiesta di giudizio immediato (Sez. 2, n. 40724 del 18/09/2013, Cedrangolo, Rv. 256730 – 01); l’integrazione probatoria disposta dal giudice ai sensi del quinto comma dell’art. 441 cod. proc. pen. può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all’imputato, atteso che gli unici limiti a cui Ł soggetto l’esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità, ai fini della decisione, degli elementi di prova di cui viene ordinata l’assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (Sez. 3, n. 12482 del 16/01/2013, Gambarini, Rv. 255109 – 0).
Tale potere di integrazione probatoria officiosa non necessita di una specifica motivazione e non Ł soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l’indispensabilità dell’approfondimento istruttorio dopo essersi ritirato in camera di consiglio (Sez. 1, Sentenza n. 47710 del 8/06/2015, Bostiog, Rv. 265422 – 01; Sez. 3, n. 4186 del 21/09/2017, dep. 2018, Rv. 272459 – 01).
A compensare tale potere officioso Ł attribuito all’imputato che abbia richiesto il rito speciale senza integrazioni probatorie il diritto alla controprova, nel caso in cui il giudice assuma di ufficio nuovi elementi necessari alla decisione, ma tale potere deve essere tempestivamente esercitato nel corso del giudizio di primo grado, dovendo ritenersi, in assenza di deduzione, completo il quadro processuale utilizzabile ai fini della decisione; ne consegue che Ł preclusa la richiesta di ammissione della prova contraria formulata per la prima volta in grado di appello, che può valere solo come sollecitazione affinchØ il giudice dell’impugnazione si avvalga dei poteri di integrazione probatoria officiosa, qualora ricorra un’ipotesi di assoluta necessità (Sez. 3, n. 56049 del 20/07/2017, Rv. 272426 – 01).
La doglianza, che si limita a contraddire la consolidata giurisprudenza di legittimità senza addurre elementi di novità, Ł pertanto manifestamente infondata.
Il secondo motivo Ł inammissibile per genericità, in quanto omette di confrontarsi criticamente con il provvedimento impugnato, difettando così della necessaria specificità estrinseca.
La sentenza, infatti, non radica il giudizio di colpevolezza su una presunta ‘fede privilegiata’ della deposizione dell’ispettore, ma analizza (pagg. 4-5) il contenuto delle deposizioni dei dipendenti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, i quali affermano concordemente la sussistenza di un rapporto di subordinazione di fatto con la società gestita dall’imputato (“RAGIONE_SOCIALE“).
La censura Ł pertanto generica e inammissibile.
4. Il terzo motivo Ł inammissibile.
La sentenza, nel ritenere insussistente qualsiasi elemento positivo di valutazione ai fini del riconoscimento delle circostanze atipiche, fa buon governo del principio consolidato secondo cui le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale «concessione» del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioŁ tra le circostanze da valutare ai sensi dell’art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una piø incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena” (cfr., Sez. 2, n. 14307 del 14.3.2017, COGNOME; Sez. 2, n. 30228 del 5.6.2014, COGNOME); il loro riconoscimento non costituisce, pertanto, un diritto dell’imputato, conseguente all’assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (v. ex multis sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, n.m.).
Inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all’art. 62bis cod. pen., al giudice di merito non Ł richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201).
Il motivo di ricorso, che si appunta esclusivamente sul comportamento processuale dell’imputato e su una presunta «scarsa pericolosità sociale», Ł pertanto generico.
Il quarto motivo Ł inammissibile.
A pagina 7, la sentenza impugnata rigetta la richiesta di applicazione del reato continuato, ritenendo che tra i delitti che hanno portato alla condanna per il reato di cui all’articolo 316ter cod. pen. e i reati contestati nel presente procedimento non Ł ravvisabile identità del disegno criminoso, posto che tale ultimo reato si inseriva in una progettualità delittuosa autonoma, finalizzata al risparmio di spesa, per cui le due vicende erano solo ‘occasionalmente’ intrecciate.
Tale motivazione non appare manifestamente illogica, in quanto fa buon governo della giurisprudenza di legittimità secondo cui il reato continuato presuppone che l’agente si sia rappresentato e abbia deliberato, almeno nelle linee essenziali, una serie di condotte criminose prima di iniziare l’esecuzione della prima. Questo concetto non va confuso con un generico ‘programma di vita delinquenziale’, che esprime semplicemente la scelta del reo di commettere un numero indefinito di reati. Tale scelta di vita non Ł quindi sufficiente a integrare i presupposti per l’applicazione dell’art. 81 c.p. (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 7243 del 05/11/2024, dep. 2025, Sghairi, n.m.; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615 – 01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156 01).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 06/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME