Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16327 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16327 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/08/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/senti-te le conclusioni del PG e • Ambt,e,t,o , JUR t uR. u>t, c,c,
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 3 agosto 2023 il Tribunale di Sorveglianza Perugia ha ratificato il provvedimento di sospensione cautelativa deg arresti domiciliari ex art.656 comma 10 cod.proc.pen. emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Spoleto in data 13 luglio 2023 nei confront di COGNOME NOMENOME
Al fine di comprendere le doglianze proposte con l’atto di ricorso, occ riepilogare l’iter procedimentale.
2.1 COGNOME NOME è stato raggiunto da affermazione di responsabilità p delitti di rapina aggravata ed altro, con sentenza emessa dalla Corte di Appell Roma in data 12 luglio 2022, divenuta irrevocabile in data 15 dicembre 2022. La pena inflitta è quella di anni nove di reclusione ed euro 3.700,00 di multa. Al momento del passaggio in giudicato della predetta decisione il COGNOME era
regime di arresti domiciliari presso una comunità terapeutica.
2.2 Con provvedimento emesso il 31 gennaio 2023 il Pubblico Ministero competente ha emesso ordine di esecuzione con contestuale sospensione per la prosecuzione della detenzione in regime di arresti domiciliari ex art. 656 comma 10 cod.proc.pen., indicando la pena residua in anni 6 e giorni 26, con trasmiss degli atti al Magistrato di Sorveglianza per la eventuale concessione d liberazione anticipata sul presofferto.
2.2 D Magistrato di Sorveglianza, con la decisione del 13 luglio 2023, ha rilev che il titolo in esecuzione ricomprende un reato di cui all’art.4 bis ord.pen., con entità della pena residua incompatibile con la prosecuzione degli arresti domicil esecutivi. Da ciò è derivata la revoca degli stessi arresti domiciliari.
2.3 D Tribunale, nel valutare le doglianze dell’attuale ricorrente, ha evidenzi sintesi che la decisione emessa dal Magistrato di Sorveglianza rientra n attribuzioni di legge a lui devolute, stante l’entità del residuo pena che – a ragione del titolo di reato in esecuzione e pur computando virtualmente liberazione anticipata – non consente la prosecuzione dei cc.dd. arresti domici esecutivi.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
3.1 Viene evidenziato che l’atto compiuto dal Pubblico Ministero era una ordinanza di sospensione della esecuzione ove si prendeva atto della sottoposizione del ricorrente alla misura degli arresti domiciliari, con richiesta di deliberazione solo sul tema della liberazione anticipata.
A fronte di ciò, il Magistrato prima e il Tribunale poi, avrebbero revocato la misura in atto con applicazione analogica – non consentita – dell’art.51ter ord.pen. .
Non vi è stata, infatti, alcuna violazione del regime degli arresti domiciliari, il che rende illegittima la revoca della misura di favore.
In altre parole, si afferma che al Magistrato di Sorveglianza non spettava alcuna forma di controllo sulla legittimità dell’ordine di sospensione della esecuzione emesso dal Pubblico Ministero.
Peraltro si osserva che la concessione della liberazione anticipata porterebbe a ricalcolare la pena residua e determinerebbe la legittimità della richiesta di misura alternativa.
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
4.1 Occorre partire, nella verifica delle doglianze, da un principio generale, più volte affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui il divieto di sospensione dell’esecuzione delle pene detentive brevi, previsto nei confronti di soggetti che siano stati condannati per taluno dei delitti di cui all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario, è applicabile anche nel caso in cui il condannato per delitto ostativo si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna (v. Sez. I n. 10577 del 15.9.2020, dep.2021, rv 281352).
L’entità della pena residua – pacificamente superiore a quattro anni e la composizione del cumulo – rendevano, pertanto, illegittima la sospensione dell’ordine di esecuzione (provvedimento del PM emesso in data 31 gennaio 2023), in ragione della impossibilità di accedere al beneficio dell’affidamento in prova di cui all’art. 94 del dPR n.309 del 1990, nonché alla particolare ipotesi di sospensione di cui all’art.90 del medesimo dPR o ad altre misure alternative alla detenzione.
4.2 Ciò posto, occorre riflettere – in rapporto ai contenuti del ricorso – sulla esistenza, o meno, del potere del Magistrato di Sorveglianza (cui erano stati
trasmessi gli atti dopo la sospensione ed al fine di valutare la concessione di liberazione anticipata) di intervenire sulla disposta sospensione, così come avvenuto in data 13 luglio 2023.
A tal fine occorre riflettere sul riparto di competenze funzionali (tra Pubblico Ministero, giudice dell’esecuzione, magistratura di sorveglianza) e sulla natura giuridica degli ‘arresti domiciliari esecutivi’ di cui all’art.656 comma 10 cod.proc.pen. .
4.3 Le precedenti decisioni emesse sul tema da questa Corte di legittimità non offrono un panorama univoco sui punti richiamati.
Se da un lato è pacifica la considerazione (v. per tutte Sez. I n. 35791 del 6.7.2021) per cui la permanenza degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza – nel particolare caso di cui all’art.656 comma 10 cod.proc.pen. – non può essere ritenuta e qualificata in termini di misura cautelare (data l’ovvia inconciliabilità tra trattamento cautelare e definitività della sentenza di condanna) dall’altro sono sorte, nei più recenti arresti, incertezze definitorie circa la natura giuridica cui ascrivere detta condizione.
Secondo Sez. I n. 3768 del 26.11.2019, dep.2020, rv 278193, la condizione del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari esecutivi è «da equiparare» a quella della sottoposizione alla misura alternativa della detenzione domiciliare, con conseguente applicazione della disposizione di legge di cui all’art.51 ter ord.pen. (in riferimento alla revoca per condotte violative delle prescrizioni, tenute dal soggetto sottoposto).
Secondo Sez. I n. 32728 del 5.11.2020, rv 279932 non può ritenersi applicabile al soggetto sottoposto agli arresti domiciliari esecutivi la disposizione di legge di cui all’art.51 ter ord.pen. , non versandosi in ipotesi di sottoposizione a misura alternativa, quanto di un trattamento detentivo particolare, in vista della possibile adozione di misura alternativa, che giustifica la competenza del Magistrato di Sorveglianza in chiave cautelare (con revoca del trattamento), lì dove si verifichino condotte incompatibili con la prosecuzione del trattamento.
4.4 La giurisprudenza di cui sopra si è formata soprattutto sul tema della ‘violazione dei limiti’ relativi alla condizione restrittiva ed ha – in ogni caso individuato nel Magistrato di Sorveglianza il soggetto legittimato ad intervenire sull’apprezzamento della violazione, vuoi in chiave di esercizio del potere riconosciuto dall’art.51 ter ord.pen. (con assimilazione della condizione detentiva provvisoria alla misura alternativa della detenzione domiciliare), vuoi in chiave di
esercizio di un generico potere di tipo cautelare rispetto alla decisione fin ammissione o meno alla misura alternativa).
4.5 Tuttavia va rilevato che il caso oggetto del presente giudizio è diverso, p che al COGNOME non risulta imputata alcuna condotta di violazione dei li imposti dal regime detentivo domiciliare. L’intervento del Magistrato Sorveglianza, ratificato dal Tribunale, riguarda l’an della sospensione dell’ordine di esecuzione con prosecuzione degli arresti domiciliari e si pone in termin «rettifica» della decisione emessa dall’organo ‘primario’ della esecuzio rappresentato dal Pubblico Ministero.
4.6 Da qui la necessità di riconoscere – o meno – in capo al Magistrato Sorveglianza il potere di diretto intervento (provvisorio, con posteriore ratifi Tribunale) sulla condizione del soggetto, attraverso la declaratoria di insussist delle condizioni di legge per l’applicazione del particolare regime di cui all’art.656 comma 10 cod.proc.pen. e conseguente ingresso della persona in un Istitut Penitenziario.
Ad avviso del Collegio tale potere va ritenuto sussistente, in ragione complessiva ripartizione di poteri tra i vari soggetti attivi nel procedi esecutivo.
5.1 Sul tema va anzitutto evidenziato che la decisione emessa dal Pubblic Ministero ai sensi dell’art.656 cod.proc.pen., in caso di mancata sospensione titolo esecutivo, pur non essendo impugnabile è sindacabile da parte del giud della esecuzione, come da costante orientamento interpretativo ( v. per tutte I n. 25538 del 10.4.2018, rv 273105 secondo cui il giudice dell’esecuzione n può annullare l’ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero senza contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi, ma deve esclusivamente dichiararlo temporaneamente inefficace per consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di conces di una misura alternativa alla detenzione).
Analogo sindacato, nel caso di avvenuta sospensione del titolo con prosecuzion degli arresti domiciliari, va riconosciuto come sussistente in virtù della neces giurisdizionalità della fase esecutiva (intesa come rispetto del principio di le a fronte di decisione erronea), con attribuzione del relativo potere
magistratura di sorveglianza.
5.2 Ed invero, pur non versandosi – nel caso dell’art.656 comma 10 cod.proc.pen. – in una ipotesi di ‘applicazione provvisoria’ di misura alternativa (posto che la decisione di applicarli è del Pubblico Ministero), è l’intera rado dell’istituto che conduce in simile direzione.
Gli arresti domiciliari esecutivi rappresentano, infatti, una forma particolare e transitoria di esecuzione della pena, finalizzata ad evitare l’ingresso in carcere del soggetto cui risulta applicabile – alle condizioni di legge – una misura alternativa alla detenzione, il che attrae la competenza a valutarne la «legalità», anche in assenza di condotte violative, all’organo giurisdizionale che sulla adozione di misura alternativa risulta essere funzionalmente competente.
In tale direzione interpretativa va altresì rilevato non solo che è lo stesso legislatore ad evocare – nel corpo dell’art. 656 comma 10 cod.proc.pen. – la competenza del magistrato di sorveglianza ai fini «degli adempimenti previsti dall’art.47 ter della legge n.354 del 1975», il che è un chiaro indice di equiparazione tra lo strumento in esame e la misura alternativa corrispondente, ma che in via generale il Magistrato di Sorveglianza è titolare di un ampio potere di verifica della permanenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione già in atto (ai sensi degli artt. 98 comma 5, 99 e 100 del dPR n.230 del 2000).
In conclusione, va affermato il principio di diritto secondo cui è legittimo l’esercizio del potere di sindacato, da parte del Magistrato di Sorveglianza e con posteriore ratifica da parte del Tribunale, circa la legittimità della sospensione del titolo esecutivo deliberata dal Pubblico Ministero ai sensi dell’art.656 comma 10 cod.proc.pen., con rigetto del ricorso.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
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