Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32582 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32582 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 22 gennaio 2024, rilevando la sussistenza della rituale condizione di procedibilità, ha confermato la pronuncia emessa dal tribunale di Torre Annunziata, riconoscendo COGNOME NOME colpevole di tre fatti di reato di furto, di cui due in abitazione, aggravati ai sensi dell’art. 625, n. 2 e 7 cod pen, condannandolo alla pena di anni cinque’esi sei di reclusione ed €.1500,00 di multa. All’imputato era stato contestato di essersi impossessato di tre biciclette a pedalata assistita, due delle quali introducendosi all’interno di stabili condominiali forzando l’antifurto meccanico, e, quanto all’episodio di cui al capo C, prelevando la bicicletta dagli appositi stalliforzando la catena. All’imputato era stata contestata anche la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale.
Ha proposto ricorso l’imputato. Lamenta, con il primo motivo, vizio di cui all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc. pen. con riferimento alla ammissione della prova testimoniale. L’istruttoria si era svolta attraverso l’ammissione di prova testimoniale ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., ma nel caso di specie il Pubblico Ministero non aveva mai depositato la lista testi ai sensi dell’art. 468 cod. proc. pen. Sul punto, la Corte territoriale aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità che ritiene ammissibile il ricorso al potere Ufficioso di cui all’art. 507 cod. proc. pen.Detto potere, però, può esercitarsi solo nel caso in cui la lista testi sia stata comunque depositata, seppur tardivamente. Il presupposto di applicabilità dell’art. 507 cod. proc. pen., è che sia stata comunque espletata una istruttoria che il giudice ritenga incompleta, disponendo officiosamente la prova ritenuta assolutamente necessaria ai fini del decidere. Nel caso in esame, invece, non vi era stata alcuna istruttoria, avendo il PM omesso di depositare la lista testi.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla ritenuta AA4h, sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 ~1, n.2, contestata per il reato di cui al capo C). Non vi era prova della forzatura dell’antifurto meccanico, poiché il file della video ripresa richiamato dal primo giudice era del tutto ( e non evidenziava alcuna forzatura dell’antifurto. Peraltro, la circostanza non era neppure stata riferita nella denuncia della persona offesa. Secondo la consolidata giurisprudenza della Cortepaggravante poteva considerarsi integrata in caso che vi sia una manomissione della cosa, seguita da una rottura, guasto o danneggiamento, che imponga il relativo ripristino.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
2.La questione proposta con il primo motivo di ricorso è stata da tempo chiarita Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 11227 del 06/11/1992, Marti Rv. 191607 – 01), secondo cui il potere del giudice di disporre anche di uf l’assunzione di nuovi mezzi di prova ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. anche nel caso in cui non vi sia stata in precedenza alcuna “acquisizione delle pr Nell’affermare il principio, le Sezioni unite hanno evidenziato che le parole “ter l’acquisizione delle prove”, con le quali esordisce l’art. 507 cod. proc. pen., il momento dell’istruzione dibattimentale in cui può avvenire l’ammissione d nuove prove e non invece il presupposto per l’esercizio del potere del giudice.
2.1 Ciò posto, è parimenti consolidato il principio secondo cui il potere del giud assumere d’ufficio nuovi mezzi di prova a norma dell’art. 507, cod. proc. pen. essere esercitato anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero p richiedere e da cui sono decadute per omesso tempestivo deposito della lista t ove sussista il requisito della loro assoluta nec (Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, COGNOME COGNOME, COGNOME Rv. 273267 COGNOME – COGNOME 01; Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, COGNOME La COGNOME Gaipa, COGNOME Rv. 270802 COGNOME – COGNOME 01; Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, PM in proc Greco, Rv. 234907 – 01).
3.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Deduce il ricorrent l’insussistenza della circostanza aggravante della violenza sulle cose , configu tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la r guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazio della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzi tali da rendere necessaria un’attività di ripristino per restituire alla “res” funzionalità (ex multis, Sez. 5 – , n. 13431 del 25/02/2022, COGNOME, Rv. 2 – 02; Sez. 5 – , n. 11720 del 29/11/2019, COGNOME, Rv. 279042 – 01). Orbene, sentenza di primo grado, le cui argomentazioni integrano quelle della sentenz appello secondo i noti principi della cd” doppia conforme”, fa espresso riferime quanto dichiarato dalla persona offesa, NOME, in sede di querela sommarie informazioni ( verbali acquisiti con ii consenso delle parti) / secondo cui egli aveva regolarmente bloccato la propria bicicletta mediante un cavo di acciaio mun di chiusura a chiave, e, facendo ritorno nella propria abitazione, aveva consta furto, rilevando che il cavo d’acciaio era stato tranciato. I giudici di merito, danno atto, mediante la coerente valutazione del materiale istruttorio, della sussistenza del presupposto per l’applicabilità della aggravante in parola.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la conda dell’imputato al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in fav della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 21 giugno 2024
COGNOME