Il Potere Istruttorio del Giudice: Quando il Tribunale Può Cercare Nuove Prove
Nel processo penale, il giudice non è un mero arbitro passivo delle prove presentate dalle parti. La legge gli conferisce strumenti attivi per la ricerca della verità. Un caso recente, deciso dalla Corte di Cassazione, ha riaffermato l’importanza e l’ampiezza del potere istruttorio del giudice, delineato dall’articolo 507 del codice di procedura penale. Questa ordinanza offre uno spunto cruciale per comprendere quando e perché un giudice può intervenire per acquisire nuove prove, anche sopperendo a una mancanza delle parti processuali.
Il Caso: Un Ricorso contro l’Acquisizione di una Testimonianza Decisiva
Un individuo, condannato in appello per tentato furto aggravato, ha presentato ricorso in Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la presunta illegittimità dell’acquisizione della testimonianza di un Brigadiere, disposta d’ufficio dal giudice ai sensi dell’art. 507 c.p.p. Secondo la difesa, tale iniziativa avrebbe violato le regole processuali. La testimonianza in questione si era rivelata decisiva per la condanna, poiché un altro teste non era stato in grado di riconoscere con certezza l’imputato durante un’individuazione fotografica.
Il Potere Istruttorio del Giudice secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. La decisione si basa su principi giurisprudenziali consolidati, in particolare una pronuncia delle Sezioni Unite, che chiariscono la natura e la funzione del potere istruttorio del giudice.
La Supplenza all’Inerzia delle Parti
La Corte ha ribadito un principio fondamentale: il giudice può esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 c.p.p., anche in relazione a prove che le parti avrebbero potuto richiedere ma non hanno richiesto. Questo potere diventa un dovere quando le lacune o la contraddittorietà del quadro probatorio non consentono di arrivare a una decisione. In sostanza, il giudice può e deve intervenire per sanare l’inerzia delle parti se ciò è necessario per la completezza del giudizio.
L’Accertamento della Verità come Obiettivo Primario
L’ordinanza sottolinea che la finalità di questa norma è funzionale al “migliore accertamento della verità”. Questo obiettivo è un corollario naturale del principio di obbligatorietà dell’azione penale. Il processo non può concludersi con un’incertezza probatoria solo perché le parti non hanno fornito tutti gli elementi necessari. Il giudice ha la responsabilità di garantire che la decisione finale sia basata su un quadro cognitivo il più completo possibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha giudicato il ricorso inammissibile perché le argomentazioni della difesa si ponevano in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri: la decisività della prova e la necessità di superare le lacune probatorie. Nel caso specifico, la testimonianza del Brigadiere era implicitamente ritenuta decisiva, dato che l’altro testimone non aveva fornito un riconoscimento certo. Il potere-dovere del giudice di attivare l’art. 507 c.p.p. si giustifica proprio in queste situazioni, dove senza un intervento istruttorio d’ufficio, il giudizio non potrebbe raggiungere una conclusione fondata. L’esercizio di tale potere non è arbitrario, ma finalizzato a garantire una decisione giusta e completa.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza. Essa conferma che il giudice nel processo penale ha un ruolo attivo nella ricerca della verità. Il potere istruttorio del giudice non è uno strumento eccezionale, ma una risorsa ordinaria per assicurare che la giustizia sia amministrata sulla base di un accertamento dei fatti il più possibile completo e attendibile. Per gli operatori del diritto, questa decisione ribadisce che le strategie processuali delle parti non possono paralizzare la capacità del giudice di giungere a una decisione equa, riaffermando la centralità del principio di accertamento della verità materiale.
Un giudice può disporre l’assunzione di una prova che le parti non hanno richiesto?
Sì, secondo l’art. 507 del codice di procedura penale e la giurisprudenza consolidata, il giudice può esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, anche con riferimento a quelle che le parti avrebbero potuto richiedere ma non hanno fatto.
Qual è lo scopo del potere istruttorio del giudice?
Lo scopo è superare le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio per consentire la decidibilità del giudizio. Questo potere è funzionale al migliore accertamento della verità, che è un corollario del principio di obbligatorietà dell’azione penale.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene giudicato manifestamente infondato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26075 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26075 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SANT’OMERO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che nell’interesse di NOME è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello dell’Aquila, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625 n. 7 cod. pen.;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso -che deduce vizio di motivazione in ordine all’acquisizione della testimonianza del Brigadiere COGNOME ex art. 507 cod. proc. pen.- è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, posto che «il giudice può esercitare il potere di disporre d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 cod. proc. pen., anche con riferimento a quelle prove che le parti avrebbero potuto richiedere e non hanno richiesto» (Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, Rv. 234907 – 01); che, in motivazione, è fatto implicito riferimento al carattere decisivo della testimonianza dell’COGNOME, dato che l’altro teste non era stato in grado di riconoscere l’imputato in sede di individuazione fotografica; che, come affermato da questa Corte, il «potere – dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativa ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen. è esercitabi anche in funzione di supplenza dell’inerzia delle parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentano la decidibilità del giudizio» (Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 276217 – 01, dove, in motivazione, la Corte ha precisato che la completezza dei dati cognitivi è funzionale al migliore accertamento della verità, naturale corollario del principio di obbligatorietà dell’azione penale).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.