Potere discrezionale del giudice: quando la Cassazione non può intervenire
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cardine del nostro sistema processuale penale: il potere discrezionale del giudice di merito nella determinazione della pena. Quando questa valutazione è logica e ben motivata, non può essere messa in discussione davanti alla Suprema Corte. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire i limiti del ricorso per Cassazione in materia di sanzioni penali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato, condannato sia in primo grado che in appello per un reato previsto dal D.Lgs. 30/2007. L’unica doglianza sollevata dal ricorrente riguardava quella che riteneva essere un’eccessiva severità della pena inflittagli, contestando anche il modo in cui i giudici di merito avevano bilanciato le circostanze aggravanti e attenuanti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo ‘manifestamente infondato’. La decisione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la quantificazione della pena e il bilanciamento delle circostanze sono attività che rientrano pienamente nel potere discrezionale del giudice di merito.
Le Motivazioni: il potere discrezionale del giudice di merito
I giudici della Suprema Corte hanno spiegato che il loro ruolo, in ‘sede di legittimità’, non è quello di sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di primo e secondo grado. Il compito della Cassazione è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva esercitato il suo potere in modo ‘congruo e logico’. La decisione di non ridurre la pena e di non operare un diverso bilanciamento delle circostanze era stata giustificata in modo esplicito facendo riferimento a due elementi chiave:
1. I precedenti penali: L’imputato aveva a suo carico numerosi e specifici precedenti penali, un fattore che il giudice può legittimamente considerare per valutare la gravità della condotta e la personalità del reo.
2. L’assenza di elementi positivi: Non erano emersi, né erano stati indicati nel ricorso, elementi favorevoli all’imputato (come un comportamento collaborativo o un percorso di ravvedimento) che potessero giustificare una mitigazione della pena.
Di fronte a una motivazione così ancorata ai fatti e alla storia personale dell’imputato, la Cassazione ha concluso che la valutazione del giudice di merito era ‘incensurabile’, ovvero non criticabile sotto il profilo della legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale: non ci si può rivolgere alla Corte di Cassazione sperando in una semplice ‘rivalutazione’ della pena ritenuta troppo aspra. Il ricorso è ammissibile solo se si dimostra che il giudice di merito ha commesso un errore di diritto o ha fornito una motivazione palesemente illogica o contraddittoria. In assenza di tali vizi, il potere discrezionale del giudice nella commisurazione della sanzione rimane sovrano. La decisione comporta, per il ricorrente, non solo la conferma della condanna ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione contro la severità di una pena è considerato inammissibile?
Un ricorso è considerato inammissibile quando critica valutazioni che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, come la quantificazione della pena, e la decisione impugnata è basata su una motivazione logica, congrua e non contraddittoria, come nel caso di valutazione dei precedenti penali.
Quali elementi considera un giudice nell’usare il suo potere discrezionale per decidere una pena?
Il giudice considera vari elementi, tra cui i precedenti penali (anche specifici) dell’imputato e l’eventuale presenza di elementi positivi che possano giustificare una mitigazione della sanzione. La valutazione deve essere esercitata in modo congruo e logico.
Cosa significa che la valutazione del giudice di merito è “incensurabile in sede di legittimità”?
Significa che la Corte di Cassazione, che è un giudice di legittimità, non può riesaminare o modificare la decisione discrezionale presa dal giudice di merito (come l’ammontare della pena), a meno che tale decisione non sia viziata da un errore di diritto o da una motivazione manifestamente illogica o assente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23303 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23303 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 20 comma 14 d. Igs. n. 30 del 2007;
considerato che il motivo unico di ricorso, con il quale si censura l’eccessività del trattamento sanzionatorio ed il giudizio di comparazione tra circostanze, è manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte: va osservato, invero, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato, come nel caso di specie, congruamente e logicamente, con specifico riferimento ai numerosi precedenti penali anche specifici riportati dall’imputato, ed all’assenza di positivi elementi (neppure evocati in ricorso) valorizzabili ai fini della mitigazione della dosimetria sanzionatoria, o di un diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze, è incensurabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al Pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/05/2024