Potere discrezionale del giudice: quando la pena non si può contestare
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema penale: il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena. Questa decisione sottolinea i limiti entro cui è possibile contestare una sentenza in sede di legittimità, chiarendo perché non ogni doglianza sulla severità della sanzione può trovare accoglimento. Analizziamo insieme la pronuncia per capire le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione possibile. In sostanza, il ricorrente non contestava la sua colpevolezza, ma riteneva che la pena inflittagli fosse eccessivamente severa e che i giudici di merito non avessero adeguatamente valorizzato gli elementi a suo favore per ridurla al minimo.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti ma convergenti. In primo luogo, i giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era una mera riproduzione delle censure già presentate e respinte nel giudizio d’appello. La Corte territoriale, secondo la Cassazione, aveva già fornito una motivazione corretta e non illogica per giustificare la misura delle attenuanti concesse. In secondo luogo, il ricorso è stato giudicato anche manifestamente infondato nel merito.
Le Motivazioni: Il Potere Discrezionale del Giudice e i Limiti del Ricorso
Il cuore della motivazione risiede nella riaffermazione del consolidato principio giurisprudenziale sul potere discrezionale del giudice di merito. La Corte spiega che la graduazione del trattamento sanzionatorio, che include la fissazione della pena base e la valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nell’ambito esclusivo della discrezionalità del giudice che ha gestito il processo (primo grado e appello). Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
La Corte di Cassazione non è un “terzo giudice di merito” e, pertanto, non può effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena. Il suo compito è verificare la legalità della decisione, ovvero controllare che la determinazione della pena non sia frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento manifestamente illogico. Se la motivazione del giudice di merito è coerente e plausibile, la scelta sull’entità della sanzione diventa insindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, non essendo emerso alcun vizio di questo tipo, la censura è stata respinta.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti pratici. Anzitutto, conferma che un ricorso per cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso sulla severità della pena. Per avere una possibilità di accoglimento, è necessario dimostrare un vizio specifico nella motivazione del giudice, come una palese contraddizione, un’illogicità manifesta o la mancata considerazione di elementi decisivi. In secondo luogo, viene ribadita l’inutilità di riproporre in Cassazione le stesse identiche argomentazioni già valutate e respinte in appello con motivazione adeguata. Una simile strategia conduce quasi inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
No, non è possibile contestare nel merito la quantificazione della pena. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione del giudice è frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico, ma non per una nuova valutazione sulla sua congruità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione ripropone gli stessi motivi già presentati in appello?
Il ricorso viene considerato meramente riproduttivo. Se i motivi erano già stati respinti dalla Corte d’Appello con una motivazione corretta e logica, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
In base a quali criteri il giudice decide l’entità della pena?
Il giudice esercita il proprio potere discrezionale basandosi sui principi indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4456 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4456 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a IVREA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento all’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello ed ivi superati dalla Corte territoriale con corretta e non illogica motivazione (si veda pag. 3 della impugnata sentenza);
che, inoltre, deve evidenziarsi che la medesima censura è anche manifestamente infondata, in quanto, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzioNOMErio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente