Potere discrezionale del giudice: quando la valutazione del merito è insindacabile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il potere discrezionale del giudice di merito, se esercitato in modo logico e conforme alla legge, non può essere oggetto di una nuova valutazione in sede di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso dichiarato inammissibile, in cui si contestavano la valutazione sulla recidiva e la quantificazione della pena.
I fatti del caso
Un soggetto veniva condannato dal Tribunale di Roma alla pena di dieci mesi di reclusione. La sentenza di primo grado aveva ritenuto sussistente la recidiva contestata. L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, sollevando tre motivi principali:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. L’erronea valutazione della sussistenza della recidiva.
3. L’inadeguata determinazione della pena.
In sostanza, tutte le censure miravano a criticare le valutazioni di merito compiute dal giudice, chiedendo alla Corte di Cassazione una riconsiderazione degli elementi di fatto.
L’analisi del potere discrezionale del giudice in Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla distinzione netta tra il giudizio di merito, che valuta i fatti, e il giudizio di legittimità, che controlla la corretta applicazione della legge.
I giudici hanno chiarito che le doglianze erano manifestamente infondate. Il giudice di merito, infatti, aveva fornito una risposta adeguata e non illogica a tutte le questioni sollevate. In particolare:
* Sulla recidiva e i precedenti penali: Il riferimento ai precedenti penali dell’imputato è stato ritenuto sufficiente a giustificare sia la decisione sulla recidiva sia la quantificazione della pena. Questa valutazione rientra pienamente nel potere discrezionale del giudice.
* Sui criteri di determinazione della pena (art. 133 c.p.): La Corte territoriale aveva correttamente considerato, oltre ai precedenti, anche le specifiche modalità della condotta. Il fatto che l’imputato fosse tornato sul luogo del reato dopo un breve periodo, senza giustificazione, è stato un elemento di valutazione coerente e adeguato. Anche in questo caso, si tratta di un corretto esercizio del potere discrezionale.
Le motivazioni della decisione
La Corte Suprema ha sottolineato che il ricorso era inammissibile perché le censure, pur presentate come violazioni di legge, erano in realtà tentativi di sollecitare una diversa e alternativa lettura dei fatti. Questo tipo di rivalutazione è preclusa in sede di legittimità. Il compito della Cassazione non è riesaminare le prove, ma verificare che il giudice di merito abbia seguito un percorso logico-giuridico corretto per arrivare alla sua decisione.
La motivazione del giudice di primo grado, basata sulla mancanza di elementi positivi di valutazione e sui precedenti penali, è stata ritenuta adeguata e corretta. Pertanto, l’esercizio del potere discrezionale nel determinare la pena è stato considerato insindacabile.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma che il potere discrezionale del giudice di merito è un pilastro del processo penale. Finché la motivazione di una sentenza è logica, coerente e non viola palesemente la legge, la Corte di Cassazione non interverrà per sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha gestito il processo. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che i ricorsi devono concentrarsi su vizi di legittimità reali (errori nell’applicazione delle norme o motivazioni palesemente illogiche o inesistenti), piuttosto che tentare di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda.
Quando il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la pronuncia, un ricorso è inammissibile quando i criteri di giudizio applicati dal giudice di merito sono corretti e le censure sollevate sono manifestamente infondate o mirano a ottenere una diversa e alternativa lettura dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
È possibile contestare in Cassazione il modo in cui un giudice ha determinato la pena?
È possibile solo se la motivazione del giudice è manifestamente illogica o viola la legge. Se il giudice fornisce una giustificazione coerente e adeguata per la sua decisione, basata su elementi come i precedenti penali o le modalità della condotta, il suo potere discrezionale è considerato legittimamente esercitato e la decisione non è sindacabile in Cassazione.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa, al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21718 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21718 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, con sentenza pronunciata il 24 gennaio 2024, ritenuta la recidiva contestata, ha condannato NOME COGNOME, alla pena di mesi dieci di reclusione in relazione ai reati di cui agli artt. 20 D.Lvo n. 30 del 2007;
Rilevato che con i tre morivi di ricorso e con la memoria pervenuta il 23/3/2024 si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen., alla ritenuta sussistenza della recidiva e quanto alla determinazione della pena;
Rilevato che le doglianze oggetto del primo motivo di ricorso sono manifestamente infondate in quanto, con il riferimento ai precedenti penali il giudice di merito ha reso una risposta adeguata e comunque non manifestamente illogica della valutazione in concreto effettuata e del corretto esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto sul punto;
Rilevato che ad analoghe conclusioni si deve pervenire in merito alle ulteriori doglianze in quanto la Corte territoriale, con il riferimento ai precedenti pregiudizi penali e alle modalità della condotta (essere ritornato dopo un brevissimo periodo di tempo senza fornire alcuna giustificazione plausibile e nonostante fosse stato accompagnato e “visto partire”) ha dato coerente e adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nell’applicazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01);
Rilevato che la censura oggetto del terzo motivo di ricorso è manifestamente infondata anche in considerazione del fatto che nella motivazione resa sul punto il giudice di appello, facendo riferimento alla mancanza di elementi positivi di valutazione, ha dato adeguato e corretto conto dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice di merito nella determinazione della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818);
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto i criteri di giudizio applicati sono corretti e le censure sono pertanto manifestamente infondate e comunque tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024