Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24207 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a SEREGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sen Tribunale di Monza che ha dichiarato COGNOME NOME responsabile del reato di cui all’a n. 2 cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione i trattamento sanzioNOMErio.
Il ricorso è inammissibile.
Va infatti ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati n cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice del meri la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche s eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. ( del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena è stata irrogata in misura non superiore alla media edittale e, in relaz non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice ( 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Il sindacato di legittimità è infatti ammissibile solo quando la quantificazione frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, l’entità della pena irrogata è stata correttame in riferimento alla personalità dell’imputato, gravato da plurimi precedenti penal non trascurabile dei beni trafugati.
Né appare obbligatorio che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi dedotti dalla parte, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli rit comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazio
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla C ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29 maggio 2024
Il Cons’gliere estensore
Il Pr idente