Potere Discrezionale del Giudice: Quando la Cassazione Non Può Intervenire
Il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena rappresenta uno dei cardini del nostro sistema penale. Tuttavia, i limiti di questo potere e la possibilità di contestarlo in sede di legittimità sono spesso oggetto di dibattito. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i principi consolidati in materia, dichiarando inammissibile un ricorso che mirava a una nuova valutazione della congruità della pena.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato dalla Corte d’Appello, ha presentato ricorso per Cassazione lamentando un’errata applicazione della legge e un vizio di motivazione riguardo al trattamento sanzionatorio. In particolare, il ricorrente contestava la determinazione della pena base, ritenendola eccessiva. L’obiettivo era ottenere una riconsiderazione da parte della Suprema Corte, sperando in una sanzione più mite.
Il Potere Discrezionale del Giudice nella Determinazione della Pena
La Corte di Cassazione ha qualificato il motivo di ricorso come manifestamente infondato, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Secondo la legge, la graduazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la valutazione di attenuanti e aggravanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Questo potere non è arbitrario, ma deve essere esercitato nel rispetto dei criteri guida stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, che impongono al giudice di considerare:
* La gravità del reato (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell’azione).
* La capacità a delinquere del colpevole (motivi a delinquere, carattere, precedenti penali, condotta di vita).
Finché il giudice si attiene a questi parametri e fornisce una motivazione logica e non contraddittoria, la sua valutazione è insindacabile in sede di legittimità.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha sottolineato che il suo ruolo non è quello di un ‘terzo grado’ di giudizio di merito. Non può, quindi, sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato direttamente le prove e le circostanze del caso. Un ricorso in Cassazione che si limiti a criticare la congruità della pena, senza individuare un vizio logico palese o un’errata applicazione della legge, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il giudice d’appello avesse adempiuto correttamente al suo onere motivazionale, facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi per la quantificazione della pena. Il tentativo del ricorrente di sollecitare una nuova valutazione sulla congruità della sanzione è stato respinto, poiché tale operazione non è consentita dalla legge nel giudizio di Cassazione. La decisione, secondo gli Ermellini, non era frutto di arbitrio né di un ragionamento illogico, unici presupposti che avrebbero potuto giustificare un intervento correttivo.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale: la valutazione della pena è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione interviene solo come ‘giudice della legge’, per correggere errori di diritto o vizi logici macroscopici nella motivazione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso contro la misura della pena ha speranze di successo solo se si concentra su profili di illegittimità o manifesta irragionevolezza, non sulla semplice richiesta di una pena più mite.
È possibile contestare in Cassazione la misura di una pena ritenuta troppo alta?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. Non è sufficiente sostenere che la pena sia sproporzionata; è necessario dimostrare che la decisione del giudice di merito è basata su un ragionamento manifestamente illogico, arbitrario o in violazione dei criteri legali stabiliti dagli articoli 132 e 133 del codice penale.
Cosa significa ‘potere discrezionale del giudice’ nella determinazione della pena?
Significa che il giudice, pur dovendo rimanere nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per un certo reato, ha l’autorità di adattare la sanzione al caso concreto, valutando la gravità del fatto e la personalità dell’imputato. Questa scelta deve essere sempre supportata da una motivazione adeguata.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non entra nel merito della questione. La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4443 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4443 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contestano il vizio di violazione di legge ed il vizio di motivazione (art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.) in relazione al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo alla determinazione della pena base, è manifestamente infondato, poiché secondo l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico(Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.);
che nella specie l’onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 16 dicembre 2025
Il Consigliere Estensore
Il Presidente