Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31392 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31392 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a CERIGNOLA il 06/10/1995
avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che con l’unico motivo di ricorso proposto è dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle concesse attenuati generiche nella massima estensione e in relazione alla misura della componente pecuniaria della pena irrogata che è stata determinata in misura superiore al minimo edittale;
che la censura è manifestamente infondata poiché i giudici di appello hanno adeguatamente assolto l’onere argomentativo attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti che giustificavano la riduzione ex art. 6 bis cod. pen. in misura inferiore al terzo e lo scostamento della pena pecuniaria dal minimo edittale evidenziando la natura del bene ricettato (un bene mobile registrato), le concrete modalità del fatto e i precedenti penali dell’imputato (pag. 6 e 7 della sentenza impugnata);
che la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e alla determinazione della pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nella specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, COGNOME, Rv. 281217);
che è da ritenere adempiuto l’onere motivazionale in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l’elemento, tra quelli di cui all’art 133 cod. pen., ritenut prevalente, non essendo il giudice tenuto a una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale, è sufficiente che dia l’indicazione, come nel caso in esame, di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ( Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, COGNOME, Rv. 142252, Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 238851-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 259142-01, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 1 luglio 2025.