Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1339 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1339 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 25/02/1973
avverso la sentenza del 15/06/2022 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Lecce del 2 ottobre 2014, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui COGNOME COGNOME era stato condannato alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattordicimila di multa in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione presso la propria abitazione di 28 dosi medie giornaliere di eroina e di gr. 1.060 di marijuana corrispondenti a 3.390 dosi medie giornaliere).
Il Quarta, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, relativo all’entità eccessiva della pena irrogata, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. :36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in considerazione dell’elevata entità di stupefacenti di 1:ipo diverso detenuti presso la propria abitazione.
Il ricorrente non si confronta con l’ampio apparato argomenta tivo della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado (alla cui motivazione la Corte leccese si è riportata), limitandosi a prospettare la presunta carenza dell’apparato argomentativo; né illustra le ragioni per le quali, a suo avviso, si sarebbe dovuta irrogare una pena di entità inferiore.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 5 ottobre 2023.