Potere Discrezionale del Giudice: Quando la Cassazione non può modificare la pena
Il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena rappresenta uno dei cardini del nostro sistema penale. Significa che, entro i limiti fissati dalla legge, il magistrato ha la facoltà di quantificare la sanzione in base alla gravità del reato e alla personalità del colpevole. Ma fino a che punto questa discrezionalità può essere contestata? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 40287/2025) offre un chiaro esempio dei limiti del sindacato di legittimità su tale aspetto, dichiarando inammissibile un ricorso che mirava proprio a ottenere una nuova valutazione sulla misura della pena.
I Fatti del Caso: Una Rapina e la Richiesta di Sconto di Pena
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un uomo condannato per rapina. La difesa non contestava la colpevolezza, ma un aspetto specifico della sentenza della Corte d’Appello: la mancata applicazione nella sua massima estensione della circostanza attenuante della lieve entità del fatto. In altre parole, l’imputato sosteneva di meritare uno sconto di pena maggiore di quello concesso, lamentando un vizio nella motivazione dei giudici di secondo grado.
La questione approda quindi dinanzi alla Suprema Corte, chiamata a decidere non sulla colpevolezza o sull’entità della pena, ma sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito dalla Corte d’Appello nel quantificare la riduzione per l’attenuante.
La Decisione della Corte: Il Potere Discrezionale del Giudice è Sovrano
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: la graduazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la quantificazione degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito.
Questo potere, esercitato nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 132 e 133 del Codice Penale, non può essere oggetto di una nuova valutazione da parte della Corte di Cassazione. Il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito; il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove e i fatti.
Le Motivazioni della Sentenza
L’ordinanza chiarisce in modo puntuale le ragioni della sua decisione, fondandole su due pilastri argomentativi.
Il Principio Consolidato della Giurisprudenza
La Corte richiama numerosi precedenti conformi, sottolineando come sia pacifico che la censura mirante a una nuova valutazione sulla congruità della pena sia preclusa in sede di legittimità. L’unico limite al potere discrezionale del giudice è rappresentato dall’arbitrio o dal ragionamento palesemente illogico. Se la motivazione della sentenza impugnata spiega in modo coerente perché è stata applicata una certa pena o una certa riduzione per un’attenuante, la Cassazione non può intervenire.
L’Applicazione al Caso Concreto
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse adempiuto correttamente al proprio onere motivazionale. La sentenza di secondo grado aveva giustificato la riduzione per l’attenuante della lieve entità in misura inferiore al massimo (un terzo) spiegando che le connotazioni di modesta gravità del fatto erano già state in parte considerate per la concessione delle attenuanti generiche. Questo ragionamento è stato giudicato congruo e privo di illogicità, rendendo il ricorso infondato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza conferma che la strategia difensiva di impugnare una sentenza in Cassazione unicamente per ottenere una pena più mite, senza evidenziare un vero e proprio vizio logico nella motivazione, è destinata al fallimento. Il potere discrezionale del giudice di merito è ampio e protetto, a condizione che sia esercitato attraverso una motivazione adeguata. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso devono concentrarsi su reali errori di diritto o su palesi illogicità argomentative, piuttosto che su una generica richiesta di ricalcolo della pena. Per i cittadini, questa pronuncia ribadisce che la quantificazione della sanzione è un’attività complessa, affidata alla valutazione ponderata del giudice che ha una conoscenza diretta e completa del processo.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza solo perché si ritiene la pena troppo alta?
No, la valutazione sulla congruità della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione può intervenire solo se la determinazione della pena è frutto di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario, non per ricalcolare la sanzione.
In che misura il giudice deve applicare una circostanza attenuante?
Il giudice ha il potere discrezionale di graduare la riduzione di pena derivante da un’attenuante. Può quindi applicarla in misura inferiore al massimo previsto dalla legge (solitamente un terzo), a condizione che fornisca una motivazione adeguata e non illogica per la sua scelta.
Cosa significa che un ricorso è ‘manifestamente infondato’?
Significa che le ragioni dell’impugnazione sono così evidentemente prive di fondamento giuridico che la Corte di Cassazione può dichiararlo inammissibile senza nemmeno entrare nel merito della questione, come è accaduto nel caso esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40287 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40287 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CODIGORO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante della lieve entità della rapina nella sua massima estensione, risulta manifestamente infondato, in quanto secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione del trattamento sanzioNOMErio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio dinanzi a questa Corte non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.);
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare la pag. 4 della sentenza impugnata, ove si è giustificata la riduzione per l’attenuante suddetta in misura inferiore ad un terzo alla luce del fatto che le connotazioni di modesta gravità del fatto siano già state parzialmente valorizzate anche ai fini della concessione delle attenuanti generiche);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 4 Novembre 2025.