Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22959 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22959 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 10/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/01/1992
avverso la sentenza del 21/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 25 luglio 2024 dal Tribunale locale che aveva condannato Goura
Diop per il reato di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. 309/1990.
2. L’imputato ricorre avverso tale sentenza lamentando, con unico motivo, vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio determinato solo ed esclusivamente
sul numero delle dosi, 24 ovuli contenenti due diversi tipi di droghe pesanti.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e non si confronta con la motivazione esaustiva e congruamente argomentata. La Corte territoriale, invero, ha
dato conto della diversa tipologia di sostanze pesanti detenute, pronte per essere immesse sul mercato e ha, inoltre, posto l’accento sulle precedenti condanne riportate
per il medesimo titolo di reato. Sulla scorta di ciò, rigettata la doglianza, oggi ripropos
ha ritenuto giustificato il “pur minimo” scostamento dal minimo della pena della norma violato, peraltro, ricompreso entro i valori edittali medi.
In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferis attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibil quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogic (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese -4 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. iL 0.
Deciso il 10(m -gio 2025
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