Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23795 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23795 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME MANTOVA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BOVOLONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 29 novembre 2018, con la quale COGNOME NOME e COGNOME NOME erano stati condannati alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 200 di multa il COGNOME e a mesi otto di reclusione ed euro 100 di multa il COGNOME, in continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Parma con sentenza n.565/2016, con riferimento a due episodi di furto tentato in appartamento in concorso, con violenza sulle cose e relativamente al COGNOME di ulteriore episodio di furto consumato in appartamento in concorso.
2.Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzioNOMErio.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso, che attiene alla misura del trattamento sanzioNOMErio di cui si assume la eccessività, va premesso che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
La pena applicata non è superiore a criteri medi edittali e, in relazione ad essa, non era dunque necessaria un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Al contrario, nella fattispecie, la pena è stata correttamente commisurata in considerazione dei precedenti riportati dai ricorrenti i quali costituiscono indice della loro inclinazione a delinquere.
Per tali ragioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa del Ammende.
Così deciso in Roma il 15 maggio 2024
Il Presidente