Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33542 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LA SPEZIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Brescia, in parziale rifo della sentenza del Tribunale di Mantova dell’8 luglio 2019, riconosciuta l’attenu di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla contestata recidiva, ha confer pena di anni uno di reclusione ed euro trecentodieci di multa nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 110 624 bis e 625, co. 1, n. 4 cod.
L’imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso l sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge in ordine trattamento sanzionatorio.
In ordine all’unico motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione de misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell’ampio po discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se valutato intuitivamente e globalmente gli elementi indicati nell’art. 133 cod. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
Il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli confe attraverso l’enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, M Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, 12749 del 19/03/2008, COGNOME, Rv. 239754).
Il sindacato di legittimità sussiste solo quando la quantificazione costitui frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Nella fattispecie in esame, l’entità della pena è stata correttamente giusti con riferimento all’esistenza di plurimi precedenti penali a carico dell’imputata, per fatti commessi successivamente a quello in oggetto. Si tratta di motivazi rispondente ai criteri sopra indicati, non manifestamente arbitraria o illogica.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, no sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa del ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 giugno 2024.