Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32581 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32581 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza dell Corte di Appello di Roma emessa il 17 gennaio 2024 con la quale, previ riqualificazione del fatto contestatogli nella ipotesi lieve di cui all’art. 73, DPR 309/1990, era stata confermata la penale responsabilità del ricorrent rideterminata la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed €.3.066,00 di m
L’esponente lamenta, con unico motivo, vizio di motivazione in relazione a diniego, da parte della Corte territoriale, della richiesta di messa alla pr applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, di cui all quater cod. proc. pen, e all’art. 58 della L.689 del 1981, introdotto dal d.lg del 10 ottobre 2022. Si duole inoltre della eccessività della pena inflitta: a della riqualificazione del fatto, la Corte aveva fissato la pena base di anni tr maggiore del minimo edittale di sei mesi, senza tenere conto della giovane dell’imputato e delle sue condizioni personali e sociali.
Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
E’ principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità che l’am dell’imputato maggiorenne alla messa alla prova è subordinata al vaglio discr del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico, insindacabile legittimità se sorretto da adeguata motivazione, condotto sulla scorta dei indicatori desunti dall’art. 133 cod. pen., inerenti sia alle modalità della con personalità del reo, sulla cui base ritenere che l’imputato si asterrà dal ulteriori reati (Sez. 6 – n. 37346 del 14/09/2022, COGNOME, GLYPH Rv. 283883 – 01. Sez. 4 – , n. 8158 del 13/02/2020, COGNOME, Rv. 278602 – 01). Si è chiarito che anche la presenza di un precedente penale specifico può discrezionalmente considerata dal giudice circostanza valorizza bile in senso nella stima della prognosi (Sez. 4, n. 9581 del 26/11/2015 , Quiroz, Rv. 2662 E, quanto alle pene sostitutive, si è parimenti recentemente ribadito ch di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice, anche a seguito dell introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, è vincolato nell’eserci potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di le (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031 – 01; vedasi Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Rv. 263558 – 01).
Tanto premesso, la Corte territoriale ha rilevato che il COGNOME era grav precedenti specifici in materia di stupefacenti; che la condotta di cessione, aveva riportato ulteriore condanna, era stata posta in essere dopo che l’im stato ristretto agli arresti domiciliari per oltre tre anni; che il predet violato le prescrizioni impostegli, determinando l’inasprimento della misura. I merito hanno quindi adeguatamente sottolineato la negativa personalità dell’i argomentando in modo congruo il diniego del beneficio: in particolare, hanno d logicamente osservato che l’accertata violazione delle prescrizioni durante il cui era stato ristretto agli arresti domiciliari non consentivano di form prognosi favorevole.
Stesse considerazioni si impongono in ordine alla dosimetria della pena.V ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il qua suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’art. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Il giudice d esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l’enuncia sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nel pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gaspar 239754.) Nel caso di specie, l’entità della pena irrogata è stata correttamente in riferimento alla personalità dell’imputato ed al carattere professionale d di spaccio esercitata. Deve inoltre sottolinearsi che la pena è stata irroga non superiore alla media edittale e, in relazione ad essa, non era dunque un’argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 3 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozz Rv. 265283 – 01).
Alla luce delle considerazioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inam Segue per legge la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processua una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragio esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 21 giugno 2024
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