Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1595 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1595 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a COSENZA il 10/01/1994
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 76, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011, alla pena di mesi due di arresto concesse le circostanze attenuanti generiche, disponendo che, a pena espiata, il contravventore sia tradotto nel luogo di rimpatrio.
Considerato che il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod. pen. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché devolve censura in fatto e, comunque, inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sofficiente e non illogica motivazione, con adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. penultima pagina della sentenza di secondo grado).
Considerato, altresì, che la censura investe il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt 132 e 133 cod. pen. , dandone conto con ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio né illogico, posto che l’entità della pena e la misura della stessa derivata all’esito della diminuzione per la concessione delle circostanze attenuanti, fonda su giustificazioni sufficientemente articolate in quanto operano richiamo alle modalità del fatto e alla pericolosità dell’agente con pena di entità già moderata per effetto della concessione delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. (nel senso che la misura della diminuzione della pena, per ciascuna delle circostanze attenuanti applicate, costituisce oggetto di una tipica facoltà discrezionale del giudice di merito, il quale, per adempiere al relativo obbligo di motivazione, non è tenuto ad una analitica enunciazione di tutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola indicazione di quelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede di legittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento : Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016 dep. 2017, S., Rv. 269196 – 01; Sez. 5, n. 5582 del 30/08/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M. GLYPH
c)
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore
Così deciso il 7 dicembre 2023
Il Presidente