Potere discrezionale del giudice: quando la pena non si può contestare in Cassazione
Il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema sanzionatorio penale. Ma quali sono i limiti di questo potere e quando è possibile contestare una pena ritenuta eccessiva? Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per chiarire i confini del sindacato di legittimità sulla quantificazione della sanzione, confermando un orientamento consolidato.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di ricettazione di particolare tenuità, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava l’eccessività della pena inflitta. A suo dire, la Corte d’Appello non aveva motivato adeguatamente la quantificazione della sanzione, commettendo una violazione di legge. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la pena fosse sproporzionata rispetto alla gravità del fatto commesso.
La decisione della Cassazione e i limiti al sindacato
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. La decisione si basa su un principio cardine del diritto processuale penale: la valutazione sulla congruità della pena è un’attività che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Questo potere non è assoluto, ma deve essere esercitato seguendo i criteri indicati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di tenere conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del reo.
Le motivazioni della Corte
La Cassazione ha chiarito che il suo ruolo nel giudizio di legittimità non è quello di effettuare una nuova valutazione dei fatti o di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria. Pertanto, una censura che mira semplicemente a ottenere una ‘nuova valutazione’ della congruità della pena, senza dimostrare che la decisione del giudice di merito sia stata il frutto di un palese arbitrio o di un ragionamento illogico, non può trovare accoglimento. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse già esaminato e correttamente disatteso le censure dell’imputato, esercitando il proprio potere discrezionale in modo conforme ai principi di legge. Il ricorso è stato quindi considerato un tentativo di rimettere in discussione una valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale per chiunque si approcci al processo penale. La battaglia per ottenere una pena più mite si combatte principalmente nei gradi di merito, dove il giudice ha il pieno potere di valutare le prove e le circostanze del caso per graduare la sanzione. Il ricorso in Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di giudizio per rinegoziare l’entità della pena, a meno che non si riesca a dimostrare un vizio logico macroscopico o una palese violazione dei criteri legali nella motivazione del giudice. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Può la Corte di Cassazione modificare una pena ritenuta troppo alta dall’imputato?
No, la Corte di Cassazione non può, di regola, riesaminare l’adeguatezza della pena. Questo compito spetta al giudice di merito. La Cassazione interviene solo se la determinazione della pena è il risultato di un ragionamento palesemente illogico o arbitrario.
Che cos’è il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena?
È il potere, conferito dalla legge (artt. 132 e 133 del codice penale), che permette al giudice di stabilire l’entità della pena all’interno dei limiti edittali, basandosi sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere del colpevole.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
La sentenza impugnata diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, come stabilito in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41112 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41112 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta eccessività della pena irrogata per la commissione del reato di ricettazione di particolare tenuità, oltre che reiterativo di profili di censura già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, risulta manifestamente infondato, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 12 settembre 2025.