Potere discrezionale del giudice: quando la decisione sulla pena è definitiva?
Il potere discrezionale del giudice nella determinazione della sanzione penale rappresenta uno dei pilastri del nostro sistema giudiziario. Tuttavia, quali sono i limiti di questa discrezionalità e quando può essere contestata davanti alla Corte di Cassazione? Una recente ordinanza della Suprema Corte fa luce su questo tema, chiarendo i confini del sindacato di legittimità sulle scelte sanzionatorie del giudice di merito.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato, condannato dalla Corte di Appello di Firenze per alcuni reati di furto. La Corte territoriale, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado (dichiarando il non doversi procedere per alcuni capi d’imputazione), aveva confermato la condanna per i reati residui, rideterminando la pena.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando due vizi principali nella decisione d’appello.
I Motivi del Ricorso: Attenuanti e Pene Sostitutive
I motivi del ricorso si concentravano su due aspetti cruciali del trattamento sanzionatorio:
1. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: La difesa sosteneva un’erronea applicazione della legge penale e un vizio di motivazione nel negare all’imputato il beneficio di una riduzione di pena.
2. Diniego della sostituzione della pena detentiva: Si contestava la decisione di non sostituire la pena detentiva con la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Entrambe le censure chiamavano in causa il corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.
Il Limite del Potere discrezionale del giudice secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo chiarimenti fondamentali sui limiti del proprio controllo. Gli Ermellini hanno ribadito che le decisioni relative al trattamento sanzionatorio sono rimesse alla discrezionalità del giudice di merito. Questo potere, tuttavia, non è assoluto, ma deve essere esercitato in modo logico e non arbitrario.
La Corte Suprema può intervenire solo se la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente illogica o contraddittoria, oppure se la decisione è frutto di un puro arbitrio. Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno riscontrato che la Corte d’Appello aveva fornito una giustificazione adeguata e coerente per le sue scelte.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato che la determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche sono valutazioni di merito che sfuggono al sindacato di legittimità se, come nel caso esaminato, la decisione è supportata da una motivazione logica. La Corte d’Appello aveva adeguatamente considerato gli elementi del caso per negare le attenuanti.
Allo stesso modo, per quanto riguarda le pene sostitutive, la Suprema Corte ha sottolineato che, anche dopo le recenti riforme normative (D.Lgs. 150/2022), la scelta del giudice resta vincolata ai criteri dell’art. 133 del codice penale, tra cui la gravità del fatto. La Corte territoriale aveva correttamente motivato il diniego della sostituzione della pena proprio in base alla gravità dei reati commessi, esercitando in modo legittimo il proprio potere discrezionale. Poiché la motivazione era congrua e priva di vizi logici, non vi era spazio per un intervento della Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un principio consolidato: non è sufficiente lamentare la severità di una pena per ottenere una sua riforma in Cassazione. Il ricorso deve evidenziare un vizio di legge o un’illogicità manifesta nella motivazione del giudice di merito. Il potere discrezionale del giudice, se esercitato correttamente e supportato da una giustificazione coerente, rende la decisione sul trattamento sanzionatorio definitiva e non contestabile in sede di legittimità. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando la valutazione del giudice sulla pena diventa incontestabile in Cassazione?
La valutazione del giudice sulla determinazione della pena diventa incontestabile in sede di legittimità (Corte di Cassazione) quando non è frutto di arbitrio ed è supportata da una motivazione non manifestamente illogica. La Cassazione non può riesaminare il merito della decisione, ma solo controllarne la legalità e la logicità.
Il giudice è obbligato a concedere le pene sostitutive alla detenzione, come la detenzione domiciliare?
No, il giudice non è obbligato. La concessione di pene sostitutive è un esercizio del suo potere discrezionale, vincolato alla valutazione dei criteri stabiliti dall’art. 133 del codice penale, come la gravità del reato. Se il diniego è adeguatamente motivato, come nel caso di specie, la decisione non è censurabile in Cassazione.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti (mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e diniego delle pene sostitutive) riguardavano valutazioni di merito rimesse alla discrezionalità del giudice. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente motivato le proprie decisioni, senza illogicità o arbitrarietà, rendendo le censure non ammissibili in sede di legittimità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11063 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11063 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ANDRIA il 17/10/1987
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia emessa dal locale Tribunale in data 26/10/2017 – per aver dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputato in ordine ai capi b) limitatamente al furto in danno di COGNOME NOME, c), e) e f), perché l’azione non poteva essere proseguita per mancanza di querela, nonché in ordine al capo d) perché estinto per intervenuta prescrizione – ha rideterminato la pena irrogata per i furti residui di cui al capo b) e confermato nel resto la sentenza impugnata.
In data 27/11/2024, è pervenuta memoria difensiva, a firma dell’avv. NOME COGNOME che insiste nelle ragioni a sostegno del ricorso.
I motivi sollevati (Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nonché in relazione all’invocata sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare) non sono consentiti in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che, essendo questo naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (pp. 22 e 23 sent. app.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Quanto al secondo motivo, giova ricordare che, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice resta vincolato nell’esercizio del suo potere discrezionale alla valutazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sicché il suo giudizio, se sul punto adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità (Sez. 3, n. 9708 del 16/02/2024, Tornese, Rv. 286031). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei predetti canoni ermeneutici, escludendo di poter disporre la conversione della pena detentiva con particolare riguardo alla gravità dei fatti commessi (p. 23 sent. app.).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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