Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8662 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 8662  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato in Colombia il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 13.10.2023 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa de plano in data 13.10.2023 il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’istanza di riesame presentata da NOME COGNOME della misura cautelare della custodia in carcere disposta nei suoi confronti dal Gip con provvedimento del 27.9.2023, rilevando che si trattasse della seconda istanza per avere l’indagato proposto analogo ricorso dichiarato inammissibile con ordinanza del 6.10.2023 in quanto inoltrato presso un errato
indirizzo di posta elettronica, e che perciò il ricorrente avesse consumato il suo potere di impugnazione.
2. Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 309 cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità dell’istanza di riesame depositata in data 12.10.2023 rilevando di aver ricevuto l’ordinanza contenente la misura coercitiva debitamente tradotta, così come disposto dal Gip con provvedimento del 4.10.2023, in lingua spagnola il 6.10.2023, data dalla quale decorrono i termini per la sua impugnazione. Deduce pertanto che l’istanza in esame è da considerarsi nuova atteso che la precedente istanza di riesame effettuata in data 5 ottobre e depositata il successivo 6 ottobre aveva ad oggetto l’ordinanza in lingua italiana, non compresa dal destinatario come appurato dal GIP durante l’interrogatorio di garanzia 
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso in esame si incentra sulla problematica della consumazione del potere di impugnazione venendo con esso censurate le divergenti conclusioni raggiunte dal Tribunale capitolino in ordine alla tardività della seconda istanza di riesame proposta dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza con cui è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.
Assume il ricorrente che solo a seguito della notifica della ordinanza cautelare tradotta in lingua spagnola, disposta dal Gip dopo il suo interrogatorio, egli abbia potuto ritualmente impugnare la misura coercitiva pronunciata nei suoi confronti, dovendo il termine per l’impugnativa essere computato dalla nuova notifica del provvedimento di custodia cautelare in quanto l’unico redatto in lingua a lui conosciuta, e non dalla precedente.
Manca, tuttavia, di tale assunto qualsivoglia evidenza.
A fronte del fatto, incontrovertibilmente attestato dagli atti presenti nel fascicolo processuale, che il NOME risulta essere stato tratto in arresto in data 26.9.2023, stante la sua pregressa condizione di latitante, in forza di MAE, provvedimento questo che a norma dell’art. 28, secondo comma L. 22.4.2005 deve essere tradotto nella lingua dello Stato di esecuzione, non emerge dal provvedimento allegato all’impugnativa in esame, costituito da un’annotazione del Gip in calce all’istanza difensiva avente ad oggetto la declaratoria di inefficacia della misura applicata, che l’ordinanza applicativa non fosse stata, così come dedotto in ricorso, tradotta, venendo invece ivi disposta la notifica “dell’ordinanza
in lingua spagnola, se non ancora effettuata” (cfr. provvedimento del Gip pre il Tribunale di Roma in data 4.10.2023).
Quantunque il principio formalmente invocato, secondo il quale il termine pe l’impugnazione di un provvedimento pronunciato nei confronti di imputato alloglotta decorra dalla notifica dello stesso provvedimento in lingua a lui non sia in discussione, incombeva sulla difesa la puntuale dimostrazione che prima ordinanza, a seguito della quale il difensore aveva già proposto istanz riesame in data 6.10.2023 dichiarata dal Tribunale adito inammissibile, fosse pr di traduzione e che la successiva ordinanza, di cui nell’istanza di riesame nep viene indicata la data di notifica, tale non potendosi ritenere la menzione del e dell’anno “10.2023” senza menzione del giorno, fosse in lingua madre.
La assoluta genericità sia dell’istanza rivolta ai giudici del riesame in or momento in cui l’ordinanza che si assume tradotta in lingua spagnola sia notificata al prevenuto, sia RAGIONE_SOCIALE censure articolate al riguardo nella presen di legittimità, impongono, in difetto di elementi concretamente idonei a confu la consumazione del potere di impugnazione in capo al difensore affermato da Tribunale capitolino, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Segue a tale esito, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALE del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione de causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE de RAGIONE_SOCIALE, equitativamente fissata come in dispositivo.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorren la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter d att. cod. proc. pen.
Così deciso il 11.1.2024