Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40751 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40751 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Taormina il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 15/12/2023 della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le richieste del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili; sentite le conclusioni del difensore della parte civile RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso e la liquidazione delle spese di costituzione nel presente grado di giudizio, come da nota allegata, con distrazione in favore del medesimo difensore; sentite le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per il ricorrente NOME COGNOME, nonchØ, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, per il ricorrente NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso e la declaratoria di prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 15 febbraio 2023 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha rideterminato la pena irrogata a NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, confermando nel resto la condanna nei loro confronti per i reati di cui agli artt. 81, 110 e 640, secondo comma, cod. pen., come rispettivamente ascritti ai capi E) (COGNOME), F) (COGNOME), G) ed H) (COGNOME) e J) (COGNOME).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i suddetti imputati, formulando i motivi di censura di seguito sinteticamente esposti, nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Ricorso di NOME COGNOME
3.1. Violazione dell’art. 157 cod. pen.
La prescrizione del delitto in contestazione, commesso nel febbraio 2016, sarebbe
maturata prima della pronuncia di appello, non essendo applicabile la diversa disciplina prevista dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3.
3.2. Violazione dell’art. 507 cod. proc. pen.
A fronte del mancato deposito da parte del Pubblico Ministero della propria lista di testimoni, il Tribunale avrebbe irritualmente esercitato i propri poteri ex art. 507 cod. proc. pen. (non potendo configurarsi un’attività integrativa di una piattaforma istruttoria completamente mancante) e senza motivare in merito all’assoluta necessita di procedere in tal senso.
3.3. Violazione dell’art. 234 cod. pen.
I files contenenti le videoriprese non sarebbero utilizzabili, in assenza di perizia ad hoc , e la Corte avrebbe erroneamente disatteso il relativo motivo di gravame, supponendo la natura di prova documentale, laddove invece la testimonianza degli operanti si sarebbe basata proprio su quelle registrazioni.
3.4. Violazione dell’art. 640 cod. pen. e correlati vizi di motivazione.
La ribadita responsabilità concorsuale degli imputati non terrebbe conto delle dichiarazioni della teste COGNOME, che ha negato qualsiasi accordo fraudolento.
3.5. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
4.1. Violazione dell’art. 157 cod. pen. (motivo formulato in termini di pressochØ palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.1).
4.2. Violazione dell’art. 507 cod. proc. pen. (motivo formulato in termini di pressochØ palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.2).
4.3. Violazione dell’art. 234 cod. pen. (motivo formulato in termini di pressochØ palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.3).
4.4. Violazione dell’art. 640 cod. pen. e correlati vizi di motivazione (motivo formulato in termini di pressochØ palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.4).
4.5. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione, con riferimento alla ancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo formulato in termini di pressochØ palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.5).
Ricorso di NOME COGNOME (AVV_NOTAIO)
5.1. Violazione degli artt. 125, comma 3, e 507 cod. proc. pen. e 151 disp.att. cod. proc. pen.
L’ordinanza ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., in difetto della minima motivazione in merito alla assoluta necessità e alla decisività di assunzione delle prove costituirebbe di fatto una mera, irrituale remissione in termini dell’Ufficio inottemperante ai propri oneri di tempestivo deposito. Ciò apparirebbe ancora piø chiaramente dal concreto espletamento dell’attività istruttoria, completamente delegato al Pubblico Ministero, senza la minima indicazione da parte del Giudice circa le circostanze riguardo alle quali i testi avrebbero dovuto essere sentiti.
5.2. Violazione dell’art. 234 cod. proc. pen. e inutilizzabilità delle riprese.
Al contrario delle videoriprese presso il distributore Q8 di Letojanni, debitamente autorizzate ed espletate dalla polizia giudiziaria, quelle relative al distributore Agip di Taormina deriverebbero dal sistema di videosorveglianza del gestore privato e sarebbero state in qualche modo copiate dagli operanti, senza che – in assenza della minima documentazione dell’attività di indagine sul punto – nulla risulti di tale acquisizione e neppure della fisica consistenza della registrazione originale. L’inopinata restituzione di quest’ultima
al titolare avrebbe impedito, in ordine alla prova documentale di tipo informatico, il pieno dispiegarsi del contraddittorio tecnico (da garantirsi, al contrario, mediante estrazione di una copia 1:1, sigillata con codice hash ).
5.3. Violazione degli artt. 640, comma 2, cod. pen. e 125, comma 3, 192 e 546 cod. proc. pen., in relazione all’affermazione di responsabilità per il capo e) .
La posizione del ricorrente sarebbe stata immotivatamente appiattita su quella di altri coimputati, dal momento che nØ le riprese video (pur inutilizzabili), nØ le dichiarazioni degli operanti avrebbero mai evidenziato una condotta di COGNOME di ricezione di denaro ovvero di carburante per la propria autovettura, come invece rilevato per altri (ed anzi la teste COGNOME esclude nel suo caso condotte truffaldine).
5.4. Violazione di legge e carenza della motivazione, con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonostante ampio motivo di appello, con cui la Corte di merito non si sarebbe minimamente misurata.
Ricorso di NOME COGNOME
6.1. Violazione dell’art. 157 cod. pen. (motivo formulato in termini di pressochØ palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.1).
6.2. Violazione dell’art. 507 cod. proc. pen. (motivo formulato in termini di pressochØ palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.2).
6.3. Violazione dell’art. 234 cod. pen. (motivo formulato in termini di pressochØ palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.3).
6.4. Violazione dell’art. 640 cod. pen. e correlati vizi di motivazione (motivo formulato in termini di pressochØ palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.4).
6.5. Violazione di legge e correlati vizi di motivazione, con riferimento alla ancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (motivo formulato in termini di pressochØ palmare sovrapponibilità al motivo di cui al precedente paragrafo 3.5).
Ricorso di NOME COGNOME
7.1. Violazione dell’art. 640, comma 2, n. 1, cod. pen. in relazione alla qualifica di ente pubblico della società RAGIONE_SOCIALE.
La persone offesa, soggetto di diritto privato, per struttura giuridica e regime normativo, non potrebbe essere qualificata come ente pubblico sulla sola base dello svolgimento di funzioni strumentali al perseguimento di interessi generali, se non mediante un’estensione analogica in malam partem . Il reato contestato, una volta derubricato come truffa non aggravata, risulterebbe improcedibile per difetto di querela.
7.2. Violazione degli artt. 81, 110 e 640, comma 2, n. 1, cod. pen. e degli artt. 192 e 197bis , comma 6, cod. proc. pen. e mancanza della motivazione, in relazione alla ribadita affermazione di responsabilità per il capo J).
L’apparato argomentativo posto dalla Corte di appello a fondamento della pronuncia di condanna risulterebbe del tutto inadeguato, avendo pretermesso un compiuto esame delle deduzioni difensive in tema di non riconducibilità al ricorrente, dipendente di RAGIONE_SOCIALE, delle dinamiche relative agli appartenenti a RAGIONE_SOCIALE, così sovrapponendo figure aziendali affatto differenti, senza offrire elementi concreti a riprova di condotte truffaldine sorrette dal dolo (specifico, procedendosi per l’ipotesi aggravata). In particolare, gli operanti avrebbero riferito genericamente in ordine al contesto investigativo, senza particolari riferimenti a COGNOME (o a un qualche collegamento funzionale con le condotte dei computati giudicati separatamente) e la deposizione di COGNOME, che aveva definito ex art. 444 cod. proc. pen. la propria posizione in ordine ai medesimi fatti, non sarebbe stata debitamente vagliata, vieppiø in assenza dei necessari riscontri.
7.3. Violazione dell’art. 62bis cod. pen. e correlati vizi di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, giustificata con mera formula di stile.
7.4. Violazione dell’art. 131bis cod. pen. e apparenza della motivazione, poichØ, pur in presenza di fatti non abituali connotati da una minima offensività, la Corte di appello si sarebbe espressa sul punto in termini apodittici, richiamando la presunta sistematicità della condotta e la spregiudicatezza dell’imputato.
7.5. Violazione degli artt. 535 e 539, comma 2, cod. proc. pen., con riferimento alla condanna a un’incongrua provvisionale e alla rifusione delle spese di parte civile, la cui determinazione non sarebbe stata minimamente motivata.
7.6. Violazione dell’art. 157 cod. pen., essendo maturata la prescrizione nel corso del precedente grado di giudizio, in relazione a un fatto protratto sino a marzo 2016.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perchØ proposti con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Quanto, in primo luogo, alla dedotta violazione dell’art. 507 cod. proc. pen., il Collegio intende ribadire il consolidato orientamento secondo cui il potere del giudice di disporre anche d’ufficio l’assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 507 cod. proc. pen., deve essere esercitato, a pena di nullità della sentenza, anche con riferimento ai testimoni del pubblico ministero, non citati per l’inerzia della parte, atteso che, tale poteredovere non ha carattere eccezionale, ma Ł ampio e ha natura suppletiva (Sez. 2, n. 46147 del 10/10/2019, COGNOME, Rv. 277591-01; Sez. 6, n. 25770 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 276217-01; Sez. 4, n. 22033 del 12/04/2018, COGNOME, Rv. 273267-01; Sez. 5, n. 32017 del 16/03/2018, COGNOME, Rv. 273643-01; Sez. 3, n. 38222 del 25/05/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 270802-01; Sez. 1, n. 29490 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256116-01; Sez. 5, n. 23436 del 20/04/2001, COGNOME, Rv. 219441-01; cfr. anche Sez. U, n. 41281 del 17/10/2006, COGNOME, Rv. 234907-01. Risulta del tutto superato il contrario, risalente indirizzo espresso da Sez. 3, n. 28371 del 28/05/2013, COGNOME, Rv. 256904-01; Sez. 5, n. 15631 del 01/12/2004, dep. 2005, Canzi, Rv. 232156-01).
Anzi, alla luce dell’obbligo per il giudice, a pena di nullità della sentenza, di acquisire anche d’ufficio, in virtø dei poteri conferitigli, ex art. 507 cod. proc. pen., i mezzi di prova indispensabili per la decisione, non essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta tra disporre i necessari accertamenti ed il proscioglimento dell’imputato, il Tribunale, al contrario delle tesi difensive, avrebbe dovuto motivare specificamente in ordine al mancato esercizio di tale potere-dovere (Sez. 2, n. 35742 del 28/09/2020, COGNOME, Rv. 280358-01; Sez. 3, n. 10488 del 17/02/2016, COGNOME, Rv. 266492-01; Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, COGNOME, Rv. 258115-01;Sez. 6, n. 25157 del 11/06/2010, COGNOME, Rv. 247785-01).
Risulta, dunque, corretto l’operato del Tribunale, che, preso atto della mancata presenza in atti di una lista dei testi indicati dal pubblico ministero (e, a fronte di documentazione rilevante contra reos ), ha esercitato il proprio potere-dovere di integrazione probatoria. Come sottolineato nella sentenza impugnata, i testi escussi erano «gli operanti di P.G. direttamente coinvolti nelle operazioni», di modo che apparivano chiare, anche per le difese, le circostanze su cui costoro sarebbero stati chiamati a deporre. D’altronde, la dedotta violazione delle regole per l’esame dibattimentale del testimone non dà luogo nØ alla sanzione di inutilizzabilità, poichØ si tratta di prova assunta non in violazione di divieti posti
dalla legge, ma con modalità diverse da quelle prescritte, nØ ad una ipotesi di nullità, atteso che l’inosservanza delle norme indicate non Ł riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate dall’art. 178 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 51740 del 03/12/2013, COGNOME, Rv. 258114-01, proprio relativa a fattispecie in cui l’esame di un testimone disposto ex art. 507 cod. proc. pen. era stato condotto dal pubblico ministero e non dal giudice. In senso conforme, cfr. Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, COGNOME, Rv. 271883-01).
Sono, quindi, manifestamente infondati il secondo motivo dei ricorsi sottoscritti dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME, COGNOME e COGNOME e del primo motivo del ricorso di COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO.
Relativamente a tutte le doglianze in ordine alla dedotta inutilizzabilità dei files contenenti le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, si osserva come non sia sufficiente allegare la pretesa irregolarità di un accertamento informatico, senza indicare poi la concreta incidenza negativa sugli esiti dimostrativi di una specifica (e, nel caso di specie, non sempre dedotta) violazione formale di protocolli o di buone regole dell’arte, priva di per sØ di sanzione processuale (cfr. Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, COGNOME, Rv. 282072-01; Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, COGNOME, Rv. 266477-01. Secondo Sez. 5, n. 27918 del 25/05/2021, COGNOME Aracri, Rv. 281603-01, icasticamente: «Le difese non possono limitarsi a introdurre, in astratto, un generico sospetto di manomissione, ma devono dimostrarla nel concreto». D’altronde, Sez. 3, n. 37644 del 28/05/2015, R., Rv. 26518001, ha condivisibilmente rilevato come la disciplina codicistica in tema di acquisizione e conservazione dei dati informatici originali e la conformità ed immodificabilità delle copie estratte per evitare il rischio di alterazioni non imponga misure e procedure tipizzate e, in particolare, l’apposizione di un codice hash . In termini anche Sez. 1, n. 20136 del 14/02/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 2, n. 30554 del 06/06/2024, COGNOME, non mass.).
Le piø articolate considerazioni svolte sul punto nel ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO si scontrano – con quanto ne consegue ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. – con la sinteticità del profilo di gravame a suo tempo sollevato (pp. 3-4), relativo unicamente alla necessità di estrapolare i dati mediante perizia (nØ, dallo stralcio della deposizione di COGNOME, emerge con chiarezza la restituzione del dispositivo di registrazione originale).
Devono, dunque, ritenersi generici, nei termini suindicati, il terzo motivo dei ricorsi sottoscritti dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME, COGNOME e COGNOME e il secondo motivo del ricorso di COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO.
In ordine alla qualificazione del fatto e in particolare alla sussistenza della fattispecie circostanziale di cui all’art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen., Ł sufficiente richiamare la mai scalfita linea interpretativa secondo cui, ai fini dell’applicazione della suddetta aggravante, anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come pubblici, in presenza dei seguenti requisiti, indicati dal legislatore all’art. 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163:
a) la personalità giuridica;
l’istituzione dell’ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale;
il finanziamento della attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di piø della metà dei membri dell’organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza (Sez. 2, n. 20683 del 13/05/2022, COGNOME, Rv.
283406-01; Sez. 2, n. 29709 del 19/04/2017, Ferrara, Rv. 270665-01; Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, COGNOME, Rv. 270518-01).
Il primo motivo di ricorso di COGNOME, che richiama giurisprudenza civile e amministrativa che non tiene conto delle peculiarità giuspenalistiche, non offre specifiche circostanze che escludano il possesso dei suddetti requisiti in capo alla società partecipata RAGIONE_SOCIALE, preposta alla raccolta, trattamento e smaltimento di rifiuti (come ribadito, viceversa, nella sentenza di appello, p. 14, e in quella del Tribunale, p. 24) e risulta, pertanto, insuperabilmente generico e, comunque, manifestamente infondato.
La doppia conforme motivazione dei giudici di merito ha ravvisato la prova dei fatti ascritti agli odierni ricorrenti, innanzitutto, nel «raffronto tra le immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza e la documentazione contabile acquisita. Invero, l’importo leggibile nella colonnina del distributore indicante di volta in volta i litri di carburante erogati e l’importo dovuto confrontato con le bollette di carico ha dato prova delle singole eccedenze registrate contabilmente» (sentenza di appello, p. 12; cfr. anche sentenza di primo grado, pp. 10-14).
Con questo nitido percorso argomentativo, tutti i ricorrenti evitano di misurarsi, reiterando censure sulla asserita inconcludenza delle deposizioni dei militari e sulla valenza e decisività delle dichiarazioni di COGNOME (del resto, pienamente utilizzabili, dato che l’imputato in un procedimento connesso o collegato ha piena capacità di testimoniare, essendo stata nel frattempo pronunciata sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., irrevocabile – secondo la sentenza di primo grado, p. 13 – il 24 aprile 2018; cfr. Sez. 4, n. 35585 del 12/05/2017, Schettino, Rv. 270778-01; Sez. 4, n. 10346 del 18/02/2009, COGNOME, Rv. 242981-01).
Sono, dunque, generici il quarto motivo dei ricorsi sottoscritti dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME, COGNOME e COGNOME, il terzo motivo del ricorso di COGNOME a firma dell’AVV_NOTAIO e il secondo motivo del ricorso di COGNOME (altresì manifestamente infondato, per quel che attiene alla operatività dell’art. 197bis cod. proc. pen.).
Per quel che concerne le circostanze attenuanti generiche, il Tribunale ha affermato che non erano «emersi elementi di positività idonei a indurre all’applicazione» dell’art. 62bis cod. pen. e i giudici di appello hanno confermato tali conclusioni sia per COGNOME, COGNOME e COGNOME (precisando che «gli stessi appellanti si limitano a una censura totalmente generica senza prospettare alcunchØ che possa indurre questa Corte a rivedere sul punto la decisione assunte dal primo Giudice», p. 12), sia, in termini analoghi, per COGNOME (p. 15).
La medesima aspecificità che aveva connotato gli atti di gravame Ł stata reiterata anche in sede di legittimità, per quanto riguarda il quinto motivo dei ricorsi sottoscritti dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME, COGNOME e COGNOME e il terzo motivo del ricorso di COGNOME (che si soffermano sugli approdi di dottrina e giurisprudenza, continuando a non indicare valide ragioni che impongano una speciale diminuzione della pena).
Il quarto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO per COGNOME riporta un accenno al non irrilevante importo complessivo del danno arrecato alla persona offesa e alla incensuratezza dell’imputato. Nondimeno, tali elementi, mai sottoposti alla valutazione dei giudici di merito unitamente a tutti gli ulteriori profili di fatto, non possono essere dedotti e valutati per la prima volta nel giudizio per cassazione.
Tutti i suddetti profili di censura risultano, pertanto, non consentiti e, comunque, generici e manifestamente infondati.
La Corte territoriale ha argomentatamente escluso la particolare tenuità del fatto ascritto a COGNOME, stigmatizzando, nella pienezza della giurisdizione di merito, la
sistematicità della condotta e la spregiudicatezza dell’abuso del possesso delle carte di pagamento fornite dal datore di lavoro. considerazioni, con ogni evidenza, non possono essere qualificate come «meramente assertive», come fa il ricorrente, che omette di considerare come la commissione di piø reati riuniti sotto il vincolo della continuazione ben possa essere valutata, secondo un’analisi prettamente fattuale, come indice di abitualità (cfr. Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01) e, comunque, non offre elementi di segno contrario rispetto alla decisione dei giudici messinesi.
Il quarto motivo articolato da COGNOME risulta, quindi, non consentito, generico e, comunque, manifestamente infondato.
Analogamente, sono proposti in maniera oltremodo generica il primo motivo dei ricorsi sottoscritti dall’AVV_NOTAIO nell’interesse di COGNOME, COGNOME e COGNOME e il settimo motivo del ricorso di COGNOME, in ordine alla asserita estinzione dei delitti per intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello.
Invero, gli atti di impugnazione difettano completamente di una compiuta rappresentazione dell’intera sequela procedimentale, con particolare attenzione ai rilevanti periodi di sospensione (almeno 453 giorni, secondo il computo – non contestato e neppure preso in considerazione dai ricorrenti – del Tribunale, p. 10, in relazione ad episodi accertati a far data dal gennaio 2016, p. 22).
L’eccezione di prescrizione, il cui accertamento non Ł frutto del mero computo aritmetico sul calendario, Ł, quindi, prima ancora che manifestamente infondata, totalmente aspecifica (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 277495-01; sugli oneri di allegazione in ordine al computo del decorso del termine, cfr. Sez. 3, n. 4422 del 18/12/2024, dep. 2025, COGNOME, Rv. 287428-01; Sez. 3, n. 27061 del 05/03/2014, COGNOME, Rv. 259181-01).
In merito, infine, alle doglianze avanzate da COGNOME per quel che attiene alle statuizioni civili, Ł sufficiente osservare come, da un lato, non sia impugnabile con ricorso per cassazione la concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, COGNOME, Rv. 277773-02; Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, COGNOME, Rv. 277711-01) e, dall’altro, appaia s sicuramente congruo e conforme ai parametri tabellari (dei quali non si contesta specificamente la violazione) l’importo di euro 946, liquidato per le spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita Ato Me 4.
Tutti i ricorsi, in conclusione, devono essere dichiarati inammissibili.
10.1. Da tale declaratoria, si ricava l’inidoneità dei ricorsi stessi a introdurre ritualmente il giudizio di impugnazione, instaurando un valido rapporto processuale, attesa la già intervenuta formazione del cosiddetto ‘giudicato sostanziale’. Resta, dunque, preclusa la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., quali la prescrizione del reato maturata successivamente alla data della sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; conformi, Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, COGNOME, Rv. 219531-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME, Rv. 231164-01, e Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, COGNOME, Rv. 239400-01; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818-01; Sez. U, Sentenza n. 40150 del 21/06/2018, COGNOME, Rv. 273551-01).
10.2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in
favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
10.3. Consegue altresì la condanna dell’imputato NOME COGNOME alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, costituita nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, in relazione all’attività svolta, da distrarsi a favore dell’AVV_NOTAIO, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE, che liquida a favore dell’AVV_NOTAIO, che ha dichiarato di essere antistatario, in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME