Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21605 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21605 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Ferrara il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/09/2023 del Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc:uratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell’imputato, avvocato NOME COGNOME, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 26 maggio 2023 la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione annullava, con rinvio, l’ordinanza del Tribunale di Ferrara che, qu giudice dell’appello cautelare, aveva confermato la decisione di diniego di rev del sequestro preventivo, adottata dal locale G.u.p nei confronti di NOME COGNOME, imputato del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale.
1.1. Il sequestro ha ad oggetto una somma ingente di denaro, investita titoli finanziari, e determinati assegni circolari, di rilevante numero e im intestati all’imputato.
A lui si contesta, tra l’altro, nella qualità di amministratore della fallita RAGIONE_SOCIALE, di avere erogato, in data anteriore alla dichiarazion fallimento, la somma di sei milioni di euro alla società controllante RAGIONE_SOCIALE, della quale pure l’imputato era legale rappresentante, in restituzio un pregresso finanziamento; restituzione vietata, tuttavia, dalla disciplina postergazione legale di cui all’ad.. 2467 cod. civ., in presenza di un ecce squilibrio, al tempo di erogazione del finanziamento, dell’indebitamento de società rispetto al suo patrimonio netto.
1.2. Nel procedimento, sfociato nella pronuncia di annullamento della Quinta sezione, la difesa aveva chiesto di rivalutare i presupposti del sequestro all dell’esito della consulenza tecnica d’ufficio (c.t.u.) disposta in una parallel civile vedente tra l’imputato e la curatela fallimentare, la quale avrebbe es la situazione di eccessivo squilibrio.
Secondo la sentenza rescindente, la consulenza tecnica costituiva u elemento nuovo, incidente sulla preliminare qualificazione del versamento iniziale da parte di RAGIONE_SOCIALE (per undici milioni e quattrocento euro) come finanziamento rientrante nella disciplina dell’ad. 2467 cod. civ., giudice dell’appello cautelare, nel negare a tale elemento rilevanza, aveva for una motivazione solo apparente (non avendo spiegato quale fossero l’oggetto dell’accertamento tecnico d’ufficio e le sua finalità; quale fosse il quesito quali gli elementi esaminati; rispetto a quali atti di indagine le osservazion consulenza si configurassero come insufficienti ad orientare diversamente giudizio sull’operatività dell’ad. 2467 cod. civ. rispetto alla specifica oper cui si riferiva il decreto di sequestro).
Il Tribunale di Ferrara, quale giudice di rinvio, con l’ordinanza in epig ha nuovamente confermato il diniego di revoca del sequestro.
Il Tribunale riferisce che la c.t.u. (in seno a giudizio di responsa intentato dalla curatela contro gli organi di amministrazione e di controllo d
fallita) era stata disposta per accertare: a) se, alla chiusura dell’esercizio capitale sociale fosse già eroso o comunque si fosse determinata la perdita de quantità operativa; b) l’ammontare dell’eventuale danno conseguente all mancata adozione di una gestione conservativa; c) l’ammontare dei rimborsi non ottenuti dalla società fallita per finanziamenti da essa erogati in favore società controllante.
Il Tribunale riepiloga le risposte della c.t.u., come segue. Sul punto consulente aveva concluso che, né alla data del 31 dicembre 2007, né in dat successiva, il capitale sociale della fallita si era eroso e non si era dete perdita di continuità operativa. Di conseguenza, il danno sub b) era insussist Sul quesito sub c) la risposta sarebbe stata interlocutoria.
Ciò posto, il Tribunale reputa che tali conclusioni – non integralmen recepite, peraltro, dal Tribunale delle imprese di Bologna, che, con sente parziale del 9 dicembre 2021, aveva accolto alcune delle contestazioni riguardo mosse dal consulente di parte della curatela – non tocchino l’esist delle condizioni di applicazione dell’art. 2467 cod. civ., perché il consulent aveva affrontato la questione della postergazione legale del credito d controllante, che esulava dal perimetro del quesito.
Nemmeno implicitamente potrebbe farsi corrispondere, come vorrebbe la difesa, il giudizio di «mancata erosione del capitale sociale al 31/12/200 quello di «squilibrio finanziario», in assenza del quale la postergazione legale opera. L’erosione del capitale si verificherebbe quando le perdite portano riduzione del valore del capitale sociale in misura superiore ad un terzo, a no dell’art. 2446 cod. civ., mentre l’equilibrio finanziario è un indicatore del ra tra entrate e uscite, che fotografa la capacità di far fronte con entrate agli obblighi di pagamento già assunti.
Andava dunque confermata, ora per allora, la situazione di squilibri finanziario della fallita, la quale, nel periodo in considerazione, aveva ripetuta necessità di colmare la carenza di liquidità tramite il rico finanziamento di terzi.
La c.t.u. non induceva a diversa valutazione, e neppure il supplemento d c.t.u. depositato il 31 maggio 2022. Fermo il fatto che il patrimonio conosci del c.t.u. era parziale, non avendo egli potuto visionare l’informativa di della Guardia di finanza, né la documentazione ad essa allegata.
NOME COGNOME ricorre nuovamente per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nell’unico articolato motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 627 cod. proc. pen., nonché l’assenza e apparenza di motivazione.
Il ricorrente richiama le risposte date dalla c.t.u. ai quesiti sub a sostenendo che, con esse, il tecnico avesse inteso escludere a tutto cam qualsivoglia «patologia gestoria» con riferimento alla situazione finanziaria 2006, e quindi anche il preteso eccessivo squilibrio da sovraindebitament presupposto della regola della postergazione, che nemmeno la curatela, attric nel giudizio civile, avrebbe mai invocato.
Il ricorrente assume, poi, che la risposta al terzo quesito non sarebbe s affatto interlocutoria. Per conteggiare l’ammontare dei rimborsi non otten dalla società fallita, per finanziamenti da essa erogati in favore della s controllante, occorreva pregiudizialmente stabilire se il rimborso finanziamento di 11,4 milioni di euro, dalla controllante alla controllata, a natura postergata ex lege, e fosse dunque inesigibile, o se quel finanziamento fosse rimborsabile. A giudizio del ricorrente, la c.t.u. avrebbe aderito alla tesi, come riconosciuto dalla curatela nelle osservazioni alla relazion Tribunale delle imprese d’altra parte, nella sentenza parziale, sarebbe par esso stesso, dall’assunto della lecita compensabilità della somma in questio avendo accertato solo in via residuale importi a credito della fallita ve controllante per finanziamenti non restituiti, e avendo incaricato il consulent approfondire l’indagine sui possibili vantaggi compensativi; al punto che curatela aveva ridotto l’importo della domanda giudiziale ad una misur addirittura inferiore al valore dei beni in sequestro.
Il giudice di rinvio avrebbe infine equivocato sul tenore del supplemento c.t.u., mentre ancora una volta criptico sarebbe il riferimento, ope dall’ordinanza impugnata, ad investigazioni penali di segno decisivo, che no sarebbero entrate nel patrimonio conoscitivo del tecnico nominato dal giudic civile.
In successiva memoria il ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno del proposto ricorso, precisando che ía causa civile dinanzi al Tribun delle imprese di Bologna si è nel frattempo estinta, a norma dell’art. 75, co 1, cod. proc. pen., essendosi la curatela valsa della facoltà di trasferire l civile nel processo penale.
Nella stessa memoria il ricorrente sollecita «l’ufficioso vaglio nomofilatt , con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto». La violazione disciplina della postergazione darebbe luogo, infatti, a diversi schemi di rilev penale, a seconda che nella specie venga in rilievo un finanziamento “in con capitale”, o “in conto futuro aumento di capitale”, rispetto ad un finanziame che si configuri come un mutuo ordinario. La bancarotta fraudolenta distratti ricorrerebbe solo nelle prime due ipotesi; in caso di credito derivant
finanziamento ordinario, quale quello odierno, la restituzione anticipata dare luogo a bancarotta solo preferenziale, fattispecie alla luce della quale ver meno il presupposto del disposto sequestro preventivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va anzitutto ribadito che il ricorso per cassazione contro ordinan emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso, ai sensi dell’art. 325 co proc. pen., solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno d provvedimento del tutto mancante, o privo dei requisiti minimi di coerenza completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (da ultimo, Sez. 2, n. 4973 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01).
Ciò posto, il giudice di rinvio ha colmato il vuoto argomentativo evidenzia dalla sentenza rescindente e ha reso una motivazione non apparente, avendo convenientemente illustrato gli esiti della c.t.u. svoltasi in sede civile e plausibilmente valutato come essa non apporti – al fine di escludere postergazione rilevante ai sensi dell’art. 2467 cod. civ. – elementi né decisi del tutto convincenti, alla luce anche del fatto che la causa civile era, al della pronuncia dell’ordinanza impugnata, ancora pendente.
Tale giudizio non è, in questa sede, tenuto conto dei limiti cognitivi di c citato art. 325, ulteriormente sindacabile.
Va aggiunto che non esiste evidentemente, fuori dei casi previsti dall’art comma 4, cod. proc. pen., qui non ricorrenti, alcun vincolo di conformazion all’accertamento civile di quello distintamente operato in sede penale, che gi tempo si giovava di più ampia piattaforma probatoria e che resta ora, dopo rinuncia agli atti del giudizio civile ai sensi dell’art. 75, comma 1, cod. proc a maggior ragione impregiudicato.
Quanto alla questione di qualificazione giuridica, sollevai:a nella memori essa non può essere risolta in questa sede.
E’ infatti decisiva la considerazione che, suo tramite, viene introdotto procedimento cautelare un tema fattuale (la natura dei finanziamento effettua dalla società controllante a beneficio della fallita) non evidenziato nei suoi di merito. Il giudizio attuale, peraltro, è un giudizio di rinvio, al cu
preclusa la possibilità di dedurre una questione non anticipatamente sottopos alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l’annullamento c rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte del provvedimento nuovamente impugnato (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207-01).
E trattasi di tema fattuale niente affatto scontato. La sentenza di legitt n. 50188 del 2017, che respingeva il ricorso per cassazione avverso la decisio di riesame dell’ordinanza genetica di sequestro, affermava non essere sta contrastato dalla difesa, almeno inizialmente, «il presupposto qualificazione del versamento, comunque, come in conto capitale co l’identica conseguenza che tale contributo, ancora secondo la giurisprudenz civile, non dà luogo ad un credito esigibile, se non per effetto dello scioglim della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, e simile al capitale di rischio che a quello di credito, connotandosi proprio p postergazione della sua restituzione al soddisfacimento dei creditori sociali e la posizione del socio quale residua! daimant».
Segue la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai s dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 20/02/2024