Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 3833 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 3833 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/02/2025 della Corte d’appello di Cagliari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità del ricorso; letta la memoria di repliche trasmessa in data 4.11.2025 dalla difesa del ricorrente
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Cagliari ha confermato, per quanto qui di interesse, la sentenza, emessa in data 1.6.2023, con cui il Tribunale Collegiale di Cagliari aveva condannato NOME COGNOME, quale amministratore unico della società RAGIONE_SOCIALE, fallita in data 6.10.2015, per il capo A) dell’imputazione alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni e l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale nonché l’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di cinque anni, assolvendolo invece per il capo B) con la formula ‘perché il fatto non sussiste’. In particolare, la Corte territoriale ha confermat o la responsabilità dell’attuale ricorrente, nella menzionata qualità, per il reato di bancarotta patrimoniale aggravata dalla rilevante gravità del danno patrimoniale in quanto aveva distratto, dal 2007 al 2012 somme di denaro, per un totale di euro 4.460,00, somme che venivano prelevate, con la causale rimborso ai soci (in particolare alla società RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, di cui COGNOME NOME, amministratore unico dal 13.02.2006 al 25.03.2013, deteneva una quota pari al 90% del capitale sociale), in un periodo in cui la società versava in uno stato di dissesto in violazione dell’art. 2467, nr. 1, cod.civ.
L’atto d’impugnazione, circoscritto al capo A) di imputazione, è affidato a sette motivi, di seguito richiamati entro i limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità in ragione dell”irrituale’ – e, dunque, omessa – citazione dell’imputato per l’udienza preliminare e per il dibattimento di primo grado.
Al riguardo, assume che il COGNOME, durante le indagini preliminari, aveva eletto domicilio presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, all’epoca difensore dell’imputato, ma poi revocata con la nomina degli attuali legali. L’avviso di udienza preliminare ed il decreto di rinvio a giudizio erano stati notificati alla predetta AVV_NOTAIO quando questa era sì rimasta domiciliataria, ma non era più difensore in quanto era stata già revocata. La notifica era avvenuta a mezzo EMAIL, forma che, all’epoca, in regime anteriore alla cd. «novella Cartabia », era consentita soltanto nei confronti del difensore. La notifica in oggetto era da reputarsi, pertanto, omessa in modo tale da determinare la carenza radicale degli atti di vocatio in ius , con conseguente nullità assoluta. Vizio che doveva comportare l’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado e di appello, con restituzione degli atti al
pubblico ministero.
2.2. Con il secondo motivo, deduce pure inosservanza di norme processuali poste dagli artt. 522 e 604 cod. proc. pen., per difetto di correlazione tra l’imputazione, che contestava il rimborso al RAGIONE_SOCIALE di finanziamenti concessi a titolo di mutuo, e la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputato sul presupposto che gli stessi fossero conferimenti di capitale di rischio. Divergenza che, censurata con l’appello, la sentenza impugnata aveva erroneamente derubricato a riqualificazione consentita al giudicante.
2.3. Con il terzo motivo censura l’erronea applicazione della legge penale con riguardo agli artt. 216 e 223 l.f. in relazione al fatto che la sentenza impugnata, pur avendo riconosciuto, difformemente da quella di primo grado, che i rimborsi riguardavano finanziamenti concessi alla fallita a titolo di mutuo, aveva ritenuto di poterne predicare la natura distrattiva dalla postergazione discendente dall’art. 2467 cod. civ. la cui violazione, di contro, non producendo un depauperamento
dell’asse patrimoniale della fallita ma solo una alterazione dell’ordine dei crediti, poteva al più assumere rilievo, nel concorso degli altri presupposti, sub specie di bancarotta preferenziale. Ciò secondo quanto desumibile dalla stessa giurisprudenza di legittimità, con la conseguenza che eventuali diverse interpretazioni sul tema dovevano comportare la rimessione alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618, comma 1. c.p.p. per la risoluzione del contrasto così ravvisabile.
2.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, sempre ai sensi dell’ art. 606, comma 1, lett. b, c od. proc. pen., l’erronea applicazione al caso di specie dell’art. 2467 cod. civ. in riferimento all’art. 216. comma 1, L. Fall., laddove la sentenza aveva ritenuto di poter applicare la postergazione così in rilievo anche ai finanziamenti effettuati in favore della RAGIONE_SOCIALE, poi fallita, dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per euro 5.785.000,00, in un periodo anteriore al 18.10.2007, data dell’acquisto immobiliare che quei versamenti concorrevano a finanziare. Ciò in quanto, nel momento genetico così individuato, la RAGIONE_SOCIALE non era gravata da alcuna obbligazione sicché nemmeno potevano in radice riconoscersi ricorrenti i presupposti del menzionato vincolo civilistico. Per altro verso, non poteva trovare adesione, salvo voler riconoscere ex post la postergazione in tutti i casi di rimborsi nei periodi di crisi, l’affermazione, pure contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui «la postergazione è, in particolare, sempre dovuta se, al momento della restituzione, la società versa in una condizione di crisi di liquidità, che, non essendo superabile con il ricorso alle ordinarie fonti di credito, postulerebbe a sua volta un apporto di capitale di rischio».
La corretta valutazione dei temi così evidenziati conduceva quindi ad escludere la bancarotta distrattiva, lasciando al più aperta la prospettiva della preferenziale, da scrutinare, comunque, con apposito giudizio di rinvio.
2.5. Con il quinto motivo, il ricorso deduce la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.) in riferimento alla supposta violazione della regola della postergazione, laddove la sentenza impugnata, pur muovendo dalla premessa che erano in rilievo crediti discendenti da mutuo fatti oggetto di postergazione ex art. 2467 cod. civ., aveva omesso di motivare in ordine alla esistenza di crediti cui il rimborso dei finanziamenti dovesse essere posposto essendosi la Corte limitata ad affermare che la postergazione portava il credito del RAGIONE_SOCIALE ad essere restituibile «soltanto all’esito della liquidazione della società e nei limiti dell’eventuale residuo dopo la soddisfazione degli altri creditori sociali».
2.6. Con il sesto motivo, l’impugnazione deduce l’erronea applicazione della legge penale in riferimento agli artt. 62-bis, 69 e 132 cod. pen., nonché la manifesta
illogicità della motivazione con specifico riguardo alla mancata prevalenza delle circostanze generiche sull’aggravante ritenuta per il danno patrimoniale di rilevante gravità. Ciò in quanto la sentenza non aveva tenuto adeguato conto degli indici a tal fine prospettati, quali la incensuratezza, il buon comportamento processuale ed il coinvolgimento personale dell’imputato nella crisi della fallita con profusione di risorse.
2.7. Con il settimo motivo, il ricorso deduce la mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b, c.p.p.) in riferimento al motivo di appello sulla quantificazione della pena. Laddove, in particolare, la sentenza, limitandosi a richiamare la prossimità della pena al minimo edittale e modulando il trattamento in relazione all’importanza della somma distratta, non si era confrontata con quanto dedotto sul punto con l’atto di appello in ordine, in particolare, al fatto che la condotta complessivamente tenuta dall’imputato, costituita non solo da quelli che sono definiti indebiti prelievi ma da ben più numerosi ed ingenti accrediti, era indice di un dolo tutt’altro che intenso.
Il PG ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Nella memoria di replica la difesa, insistendo per l’accoglimento dei motivi, ha offerto specificazioni in particolare su: a) insussistenza della postergazione in tutti i finanziamenti in rilievo e, comunque, in relazione a quelli anteriori al 18.10.2007, momento in cui, con la conclusione dell’acquisto e del mutuo, sorgeva anche una differenza tra risorse patrimoniali e debito, ad ogni modo limitata ad euro 600.000 pari alla differenza medesima; b) riferibilità della restituzione ai pagamenti non postergati per euro 4.460.000,00, con la conseguenza che il versato non postergato era stato addirittura superiore di euro 725.000,00 rispetto a quanto complessivamente prelevato (5.185.000,00-4.460.000,00=725.000,00).
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sono infondati o inammissibili, nei termini di seguito specificati.
Secondo il primo motivo, la sentenza impugnata e quella di primo grado hanno violato una norma processuale stabilita a pena di nullità in ragione dell”irrituale’ – e, dunque, omessa – citazione dell’imputato per l’udienza preliminare e per il dibattimento di primo grado.
Ciò in quanto l’avviso di udienza preliminare ed il decreto di rinvio a giudizio erano stati notificati a mezzo EMAIL al domicilio eletto presso l’AVV_NOTAIO quando questa era stata già sostituita quale difensore dagli avvocati COGNOME e COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
2.1. Merita chiarirsi che il motivo non contesta il consolidato assunto secondo cui la revoca e la sostituzione dell’originario difensore non travolgono di per sé l’elezione di domicilio che presso il medesimo legale fosse stata fatta in momento precedente.
In altri termini, quello che è dedotto non è un vizio della notifica in relazione al luogo o ai soggetti destinatari bensì con riguardo alla forma della stessa che qui si è realizzata mediante invio a mezzo EMAIL. Secondo il ricorso, anteriormente al D. Lgs. 150/22, la notifica a mezzo PEC era consentita soltanto nei confronti di colui che rivestiva il ruolo di difensore al momento della stessa. Posto che, nel caso di specie, la notifica degli atti di vocatio in ius indicati era avvenuta quando invece l’avvo catessa COGNOME aveva perso il ruolo così richiesto, rimanendo soltanto domiciliataria dell’imputato, la notifica era da reputarsi nulla. Nullità che, riguardando atti di introduzione del giudizio, doveva poi qualificarsi come assoluta e, come tale, deducibile in ogni stato e grado del giudizio.
2.2. Contrariamente all’assunto difensivo, peraltro, la notifica a mezzo EMAIL effettuata al domiciliatario dell’imputato, ove pure privo della qualità attuale di suo difensore, non è affetta da nullità e, tantomeno, da nullità assoluta.
La Corte di legittimità, invero, nel regime previgente alla cd. riforma digitale introdotta dal D. Lgs. 150/22, ha avuto modo di affermare che «E’ consentita la notificazione di atti a mezzo fax o a mezzo pec al difensore domiciliatario dell’imputato, che abbia rinunciato al mandato, nel caso in cui non sia intervenuta una modifica della domiciliazione, in quanto la nomina del difensore, l’elezione di domicilio e le rispettive revoche hanno oggetto e finalità diverse’ (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3568 del 17/09/2018, dep. 24/01/2019., Rv. 274824 -01, pronuncia nella quale si era anche precisato, con indicazione di specifico rilievo ai presenti fini, che il domiciliatario, ex lege o elettivo, rientrava tra le persone diverse dall’imputato nei cui confronti, ai sensi dell’art. 16, comma 4, d.l. n. 179 del 2012, conv. con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012, era permessa la notificazione a mezzo posta elettronica certificata).
2.3. E’ superfluo, ad ogni modo, osservare che l’irregolarità della notifica degli atti introduttivi del giudizio non produce nullità assoluta laddove la forma di
comunicazione sia stata comunque idonea determinare la conoscenza in capo al destinatario.
La giurisprudenza di legittimità è uniforme nel ritenere che «La notificazione del decreto di citazione eseguita con modalità diverse da quelle prescritte, risultate idonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, dà luogo a una nullità generale di tipo intermedio, assoggettata al regime di deducibilità e di sanatorie di cui all’art. 182 e ss. cod. proc. pen.» (Cass., Sez. 3, Sentenza, 10/04/2025, n. 19086, rv. 287992-01, pronuncia con cui la Corte ha escluso la nullità della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza camerale dinanzi al tribunale del riesame effettuata al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. dopo che la parte era stata direttamente informata dagli operanti onerati dell’avvenuta notifica urgente, effettuata sia telefonicamente che tramite mail inviata a mezzo pec istituzionale. Nello stesso senso cfr. ex multis Cass., sentenza n. 6211 del 2010 Rv. 246639 -01; n. 34170 del 2008, Rv. 240705 -01; n. 48610 del 2019, Rv. 277932 -0).
Nel caso di specie, in nessun modo è stato anche soltanto allegato che l’imputato non abbia avuto concreta conoscenza del processo, quando, anzi, lo stesso risulta avere rilasciato procura speciale per l’appello in cui nulla, peraltro, si deduceva sul punto.
2.4. Il motivo, siccome manifestamente infondato, si mostra inammissibile.
3. Il secondo motivo è infondato.
3.1. Merita qui soltanto accennare che la violazione della regola di correlazione tra contestazione e sentenza che è causa di nullità presenta connotazioni strutturali e funzionali insieme, la sua ratio riposando nel pregiudizio delle facoltà difensive.
È stato in tal senso affermato che «l’obbligo di correlazione tra accusa e sentenza è violato non da qualsiasi modificazione rispetto all’accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell’imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell’imputato: la nozione strutturale di “fatto” va coniugata con quella funzionale, fondata sull’esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all’esigenza di evitare che l’imputato sia condannato per un fatto, inteso come episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi» (Sez. 1, Sentenza n. 35574 del 18/06/2013, dep. 27/08/2013, Rv. 257015 -01. Cfr. ex multis Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, dep.
13/10/2010, Rv. 248051 -01; Sez. 5, Sentenza n. 37461 del 22/09/2021, dep. 14/10/2021, Rv. 281930 -01).
Con specifico riguardo al requisito strutturale, è stato anche precisato che «Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l’immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d’effettiva difesa» (Sez. 2, Sentenza n. 10989 del 28/02/2023, dep. 14/03/2023, Rv. 284427 -01. Cfr., altresì, Sez. 2, Sentenza n. 21089 del 29/03/2023, dep. 17/05/2023, Rv. 284713 – 02).
3.2. Nel caso di specie, già difetta proprio ogni eterogeneità strutturale tra il fatto contestato e quello accertato.
Risulta, invero, dalla semplice lettura della imputazione che la stessa fa riferimento esclusivamente al dato descrittivo del rimborso ai soci di determinate somme mediante prelievi effettuati in un periodo in cui la società versava in uno stato di dissesto in violazione dell’art. 2467, nr. 1, cod.civ. Si tratta di descrizione che assolutamente prescinde dalla stessa qualificazione degli originari versamenti e della loro natura (di mutui, generici finanziamenti con o senza interessi, conferimenti in conto futuro aumento di capitale, ecc.), in quanto assume che il regime rilevante ai fini della distrazione discenda dalla loro postergazione.
Consegue che è assolutamente irrilevante che la sentenza di primo grado abbia fatto mostra di qualificare i finanziamenti come versamenti in conto capitale invece che come mutui quando, oltretutto, la reale ratio decidendi è stata posta nel loro assoggettamento alla regola di postergazione che, appunto, già costituiva l’unico fuoco della imputazione.
3.3. Vero è, comunque, che sui temi della qualificazione in oggetto, la parte aveva ampiamente esercitato le proprie difese, come risulta dagli atti e dalla stessa sentenza di primo grado, facendo così difetto anche il profilo funzionale della dedotta violazione. La stessa sentenza di appello, del resto, sotto tale profilo ha rimarcato che «il diritto di difesa non è stato pregiudicato, perché già nel corso del primo grado del giudizio la natura giuridica degli apporti della RAGIONE_SOCIALE aveva formato oggetto di ampia discussione, di cui il Tribunale ha dato conto nelle pagine 30 e seguenti della sentenza impugnata, espressamente
contrapponendo alla propria tesi quella della difesa, secondo cui, appunto, i versamenti contestati erano nient’altro che finanziamenti non postergabili, la cui restituzione, pertanto, ancorché avvenuta durante la vita della RAGIONE_SOCIALE, non poteva integrare gli estremi del reato di bancarotta per distrazione».
4. Il terzo motivo è infondato.
4.1. La sentenza impugnata ha ritenuto che, rispetto al rimborso dei versamenti del RAGIONE_SOCIALE qui in rilievo, operasse la postergazione ai sensi dell’art. 2467 cod. civ. e che «la restituzione al RAGIONE_SOCIALE di finanziamenti, avvenuta in violazione della postergazione, (integrasse), se seguita dal fallimento, gli estremi oggettivi del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione».
Il ricorso, a parte altri aspetti che possono essere meglio trattati unitamente ai motivi successivi, deduce che, a fronte della chiara natura di mutuo riferibile ai versamenti in rilievo, la postergazione, ove pure applicabile alla fattispecie, sia inidonea a qualificare il rimborso eseguito in sua violazione come atto distrattivo invece che, al più, come preferenziale, siccome idoneo ad incidere soltanto sulla gerarchia dei crediti senza recare pregiudizio alla garanzia patrimoniale della massa.
4.2. Nell’esaminare la questione così introdotta, è dato muovere dall’osservazione che non si apprezza, invero, alcun reale contrasto in ordine all’affermazione, in sé considerata, secondo cui «In tema di reati fallimentari, il prelievo di somme di denaro a titolo di restituzione dei versamenti operati dai soci in conto capitale (o indicati con analoga dizione), integra la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione non dando luogo tali versamenti ad un credito esigibile nel corso della vita della società, mentre il prelievo di somme quale restituzione dei versamenti operati dai soci a titolo di mutuo, determinando il sorgere in capo a questi ultimi di un credito chirografario, effettivo ed esigibile, integra la fattispecie di bancarotta preferenziale» (Sez. 5, Sentenza n. 27446 del 08/03/2024, dep. 10/07/2024, Rv. 286623 -01; cfr. nello stesso senso: Cass., n. 32930 del 2021, Rv. 281872 -01; n. 14908 del 2008, Rv. 239487 -01; n. 3880 del 2023, Rv. 284309 -01; n. 1793 del 2012, Rv. 252003 -01; n. 8431 del 2019, Rv. 276031 -01).
Del resto la conclusione è consonante con la premessa offerta dalla giurisprudenza di legittimità civile secondo cui «L’erogazione di somme dai soci alle società da loro partecipate può avvenire a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo per la società di restituire la somma ricevuta ad una determinata scadenza, oppure di versamento destinato a confluire in apposita riserva “in conto capitale”; in
quest’ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del RAGIONE_SOCIALE quale “residual claimant”.» (Cass., Sez. 1 civ., Sentenza n. 7919 del 20/04/2020, Rv. 657564 01).
E, invero, laddove operi liberamente l’autonomia delle parti è consequenziale che i regimi restitutori seguano l’impronta loro impressa dalla conformazione causale che li indirizza ad una restituzione a termine o li riconnette, in modo più o meno diretto ed immediato, alla funzione di conferimento al capitale o, comunque, al patrimonio sociale.
E’ poi questione di fatto o probatoria quella relativa al riconoscimento nel caso concreto della volontà negoziale che ha sorretto le singole operazioni.
4.3. Diverso scenario è quello introdotto dall’art. 2467 cod. civ. che, nel testo vigente all’epoca dei fatti, disponeva:
«Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento».
Il comma 2° dell’articolo in commento, allora, contempla una disciplina che si sovrappone alla autonomia negoziale ed alla sua interpretazione secondo i consueti canoni, siccome volta a porre dei vincoli alla restituzione dei finanziamenti in ragione della loro oggettiva funzione di consolidamento dell’assetto patrimoniale e del capitale societario. Si tratta di regola che è funzionale a contrastare il fenomeno delle società sotto-patrimonializzate che operano in forza di finanziamenti immessi dai soci i quali intendano sottrarli al regime dei capitali di rischio, con pratico intento elusivo di quella che è la sostanza economico-giuridica della operazione.
Proprio per tale scopo la norma prescinde dalla forma che i finanziamenti abbiano assunto («in qualsiasi forma effettuati»), mentre riconnette il vincolo a connotazioni del momento genetico («in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione
finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento») tali da significare il fabbisogno di un apporto non precario al patrimonio.
Merita così adesione, sotto il profilo specificato, l’affermazione secondo cui «La ratio dell’art. 2467 cod. civ. è quella di sottoporre ad una peculiare disciplina di rigore finanziamenti eseguiti in un periodo di delicata tensione finanziaria dell’impresa, concretamente finalizzati a rivitalizzarne le risorse economiche e, dunque, a fronteggiare le criticità di tenuta del capitale, ma suscettibili di essere artificiosamente sottratti dal RAGIONE_SOCIALE erogatore (anche attraverso le appostazioni di bilancio) ai vincoli propri del capitale di rischio, così da renderli restituibili in ogni momento, in pregiudizio degli altri creditori. In altre parole, tali forme di finanziamento, comunque denominate, sono ex lege equiparate agli apporti destinati a capitale e soggiacciono alla regola della postergazione, nel senso che non possono essere retrocesse se non dopo l’integrale soddisfazione degli altri creditori. La restituzione di finanziamenti originariamente collegati alle specifiche esigenze della società, descritte dal comma 2 dell’art. 2467 cod. civ., in violazione del vincolo della postergazione, integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e non di bancarotta preferenziale.’ (Cass., Sez. 5, sentenza del 20/06/2024, n. 29670, Rv. 288014-01, in motivazione; cfr. anche Cass., Sez. 5, sentenza n. 25773 del 20/02/2019, dep. 11/06/2019, Rv. 277577 -01; Sez. 5, sentenza n. 50188 del 10/05/2017, dep. 03/11/2017, Rv. 271775 -01).
Mette conto rimarcare che, al di là dei profili più strettamente dogmatici, su cui infra , analoghi approdi ha conseguito la giurisprudenza di legittimità in sede civile, laddove è stato affermato che «la norma prevista dall’art. 2467 c.c. articola la fattispecie dei “finanziamenti dei soci” nella forma più estesa possibile (“in qualsiasi forma effettuati”), così da includervi senz’altro anche qualunque posizione giuridica soggettiva qualificabile come “diritto di credito” nei confronti della società, indipendentemente dallo schema giuridico utilizzato; – la nozione di “finanziamento dei soci a favore della società” di cui all’art. 2467 c.c. comprende, infatti, come si evince dal secondo comma di tale disposizione, i finanziamenti effettuati “in qualsiasi forma’ e, quindi, ogni atto che comporti un’attribuzione patrimoniale accompagnata dall’obbligo della sua futura restituzione (Cass. n. 3017 del 2019)» (Cass. civ., Sez. I, ordinanza, 31/07/2025, n. 22166; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, ordinanza, 08/07/2025, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Parimenti, come premesso, si tratta di conclusione che prescinde dalla connotazione negoziale dei finanziamenti e che, quindi, in nessun modo confligge con il generale assunto che distingue conferimenti in conto aumento di capitale o simili dai mutui, riconducendo i rimborsi dei primi a distrazione e quella dei secondi a bancarotta preferenziale [sul punto cfr. pure Cass., Sez. 5, sentenza del
20/06/2024, n. 29670, Rv. 288014-01, in motivazione, secondo cui «Non viene pertanto in risalto l’indiscussa distinzione tra versamenti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale e finanziamenti del RAGIONE_SOCIALE a titolo di mutuo, come illustrata dalla recente giurisprudenza di questa Corte ai fini della qualificazione dell’illecito rimborso come bancarotta patrimoniale o bancarotta preferenziale (sez.5, n. 8431 del 01/02/2019, COGNOME, Rv. 276031; in motivazione, sez. 5, n. 39139 del 23/06/2023, Simeone, Rv. 285200; in motivazione, sez. 5, n. 32930 del 21/06/2021, Provvisionato, Rv. 281872), quanto piuttosto rilevano la collocazione temporale e situazionale dell’afflusso di risorse finanziarie assicurato del RAGIONE_SOCIALE, perché il disposto del secondo comma dell’art. 2467 cod. civ. cura di precisare che per finanziamenti dei soci si intendono quelli “in qualsiasi forma effettuati”, locuzione che permette di attribuire alle immissioni di denaro effettuate in un periodo di significativo squilibrio finanziario o di liquidità languente la veste di finanziamenti “sostitutivi del capitale”, assoggettati alla medesima disciplina dei conferimenti o dei versa menti a salvaguardia del capitale di rischio»].
4.4. Tanto considerato in ordine a presupposti ed ambito di applicazione della regola di postergazione dei crediti da finanziamento dei soci, possono meglio considerarsi le questioni: a) se la medesima postergazione confini la possibilità di rimborso alla sola fase della liquidazione; b) se il rimborso attuato in violazione della regola di postergazione integri un fatto distrattivo o se, invece, debba essere qualificato come meramente preferenziale (ovviamente nella ricorrenza degli ulteriori elementi della richiamata fattispecie).
Sul tema la giurisprudenza penale ha consolidato risposte affermative ad entrambe le questioni, nei termini e con gli arresti che si sono appena richiamati.
4.4.1. Merita osservarsi che, in ambito civilistico, la giurisprudenza ha riconosciuto la matrice del vincolo di inesigibilità del rimborso nella situazione di sottocapitalizzazione sottesa ai presupposti descritti dall’art. 2467 cod. civ., in termini indipendenti dalla apertura di un concorso formale tra i creditori.
Ed, invero, seppure nella prospettiva di rimarcare che il vincolo sussiste anche durante la vita della società e non soltanto nella fase della sua liquidazione, il prevalente orientamento registrato in quell’ambito ha ritenuto che «La postergazione disposta dall’art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in
violazione della norma predetta» (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/07/2025, n. 18680. Cfr. nello stesso senso Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 06/11/2023, n. 30725). In altri termini, secondo l’indicazione così ricavabile, la postergazione sorge e opera sino a che persiste la situazione di sottocapitalizzazione a prescindere dalla apertura di una fase liquidatoria concorsuale. Sino a che opera, peraltro, determina un vincolo di inesigibilità anche durante la vita della società.
4.4.2. Il credito postergato ai sensi dell’art. 2467 cod. civ. è, quindi, inesigibile analogamente a quello relativo alla restituzione del versamento in conto capitale. E’ vero, poi, che siffatto versamento è «destinato a confluire in apposita riserva “in conto capitale”; in quest’ultimo caso non nasce un credito esigibile, se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione, connotato dalla postergazione della sua restituzione rispetto al soddisfacimento dei creditori sociali e dalla posizione del RAGIONE_SOCIALE quale “residual claimant”» (Sez. 1 civ., Sentenza n. 7919 del 20/04/2020, Rv. 657564 -01). La stessa giurisprudenza civile di legittimità, peraltro, non manca di evidenziare come, sino a che esiste, il vincolo di postergazione sterilizzi la disponibilità della situazione creditoria, impedendo anche che sia dedotta in compensazione. È stato appunto affermato che «Il rapporto tra l’istituto della postergazione dei crediti da rimborso dei finanziamenti dei soci, regolato dall’art. 2467 cod. civ., e quello della compensazione in sede fallimentare di cui all’art. 56 L. Fall. si pone in termini di ontologica incompatibilità, nel senso che il creditore postergato non può compensare nella predetta sede i crediti di cui al menzionato art. 2467 cod. civ. con gli eventuali debiti verso il fallito, dovendosi ritenere inderogabile la finalità di protezione dei creditori sociali anche rispetto alle ragioni poste a fondamento della possibilità per il creditore in bonis di compensare il proprio diritto con quello del debitore assoggettato alla procedura concorsuale» (Cass. civ., Sez. I, 27/01/2025, n. 1865; cfr. anche Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 08/07/2025, n. 18599, Rv. 674920-01, in motivazione).
4.3.3. La postergazione ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., pertanto, pur non convertendo la natura delle diverse tipologie di finanziamenti in conferimenti in conto capitale, rinviene l’effetto suo proprio nella inesigibilità del credito in modo funzionale al consolidamento della situazione patrimoniale della società, in relazione ad un indebitamento preesistente o ad un’attività in corso di attuazione che tale corroborazione postula. In altri termini, attribuisce al credito un vincolo di indisponibilità in funzione di garanzia della massa indistinta dei crediti incidenti nella sfera patrimoniale della società.
Anche ad assumere che il superamento della postergazione non debba coincidere con il momento del concorso formale dei creditori nella liquidazione finale, lo stesso postula la dimostrazione che le matrici causali del vincolo siano superate, sino a quel momento persistendo la funzione di garanzia che, sul piano strutturale ed operativo, si manifesta nel vincolo di indisponibilità.
Medio tempore , i finanziamenti sono vincolati alla funzione di sostegno del capitale sociale, la loro restituzione rimanendo subordinata alla garanzia patrimoniale della massa. Funzionalizzazione, questa, la quale, sino a che opera, determina ex lege un vincolo di inesigibilità analogo a quello proprio dei versamenti in conto capitale, ponendo il RAGIONE_SOCIALE creditore nella situazione di « residual claimant » . E’ su questa base che, secondo quanto indicato infra , rinviene premessa sistematica la conclusione che il rimborso, provocando il distacco della risorsa finanziaria dalla sua funzione di garanzia patrimoniale, può assumere valenza distrattiva.
4.4. Nel quadro offerto dagli orientamenti maturati in sede civile, questa Corte reputa di dover dare continuità alle linee essenziali dell’orientamento penalistico richiamato, con le specificazioni di seguito offerte.
4.4.1. La postergazione determina una inesigibilità del credito che, in generale, secondo consolidato orientamento di legittimità, segna il confine tra la bancarotta preferenziale e quella patrimoniale. In particolare, è idoneo ad integrare la seconda il rimbo rso di un credito che sia all’attualità inesigibile e che potrebbe rimanere sempre tale, nel senso che si è indicato.
Su tali basi, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «È configurabile il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione a carico dell’amministratore di una società per azioni che procede al rimborso di finanziamenti erogati dai soci in violazione della regola, applicabile nel caso di specie, della postergazione, di cui all’art. 2476 cod. civ., o di versamenti effettuati in conto capitale, in quanto le somme versate devono essere destinate al perseguimento dell’oggetto sociale e possono essere restituite solo quando tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti» (Sez. 5 , Sentenza n. 50188 del 10/05/2017 Cc., dep. 03/11/2017, Rv. 271775 -01. Nello stesso senso Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 20/02/2019, dep. 11/06/2019, Rv. 277577 -01; Sez. 5, Sentenza n. 29670 del 20/06/2024, dep. 19/07/2024, Rv. 288014 -01).
Né il contrasto di orientamenti può essere ravvisato in relazione a recente pronuncia (Cass. pen., Sez. 5, Sentenza del 08/03/2024, n. 27446, Rv. 28662301) la cui stessa massima ufficiale, in conformità del resto al contenuto della decisione, non manifesta univocamente la riferibilità ai casi regolati dall’art. 2467 cod. civ., a fronte di pronunce anche successive di diverso segno.
4.4.2. Il riconoscimento che il rimborso di versamenti o finanziamenti postergati è idoneo ad integrare un indebito distacco di risorse patrimoniali non esaurisce, peraltro, la ricognizione dello stesso elemento oggettivo della bancarotta distrattiva che deve presentare i tratti del reato di pericolo concreto, da apprezzarsi secondo prognosi postuma, denotata anche dalla presenza di indici di fraudolenza.
Vengono così in rilievo distinto i diversi momenti della vicenda.
In particolare, alla stregua della disciplina civilistica, la natura del finanziamento ed il suo assoggettamento alla postergazione sono profili da misurare nel già richiamato momento genetico del finanziamento, che ne segna scopo e oggettivo carattere funzionale. Può qui pretermettersi di approfondire se e quando gli accordi espressi o taciti di dilazione della restituzione possano rilevare quale rinnovazione di siffatta matrice.
Laddove, per le circostanze originarie, il finanziamento sorga soggetto a postergazione, il suo rimborso in tanto è distrattivo in quanto, allorché viene compiuto, non sia superata la situazione di sottocapitalizzazione che ha generato il vincolo e, più ampiamente, sussistano gli indici di fraudolenza che devono connotare la fattispecie.
Reciprocamente, il rimborso, una volta dissoltasi la causa della postergazione, avendo ad oggetto un credito esistente ed esigibile, è destinato a rilevare al più quale pagamento preferenziale.
4.5. In conclusione, il rimborso del credito che avvenga allorché operi la postergazione ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., è idoneo a rilevare quale atto distrattivo nella ricorrenza degli indici di fraudolenza, quale che sia la forma assunta dal versamento originario.
Discende, poi, da quanto premesso che la postergazione prescinde dalla forma del versamento, potendosi applicare anche ai mutui sicché non è dirimente la allegata circostanza che le parti avessero inteso riconoscere alla dazione siffatta natura espressamente sottraendola alla postergazione, in modo, peraltro, intrinsecamente inefficace.
In particolare, la clausola apposta in contabilità ”finanziamento RAGIONE_SOCIALE no clausola di postergazione” , ove pure capace di significare la causa di mutuo del versamento, era inidonea a sterilizzare la operatività della disciplina di cui all’art. 2467 cod. civ., con i contenuti e gli effetti sopra illustrati.
Il motivo dedotto si mostra, pertanto, infondato, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei criteri qui riaffermati.
Il quarto motivo è infondato, ai limiti della inammissibilità per carenza di specificità.
5.1. Come sopra illustrato, secondo il ricorrente, la sentenza non aveva valutato che, ai sensi dell’art. 2467 cod. civ., i presupposti del vincolo dovevano essere vagliati nella fase genetica dei finanziamenti invece che in quella della restituzione. Di rimando, non aveva appunto considerato che, al momento dei versamenti, non ricorrevano né lo squilibrio finanziario né la ragionevole esigenza di un conferimento, posto che: a) sino alla stipula contestuale dell’atto di acquisto dell’immobile e del mutuo, l a RAGIONE_SOCIALE non era gravata da alcuna posizione debitoria; b) dopo tali atti il debito in capo alla stessa si circoscriveva alla differenza tra il mutuo ricevuto e il prezzo di acquisto, pari ad euro 600.000 circa.
5.2. Come già evidenziato nella disamina del motivo precedente, merita adesione la premessa generale secondo cui i presupposti della postergazione del credito di restituzione devono sussistere già al momento del versamento. La loro sopravvenienza non è sufficiente, dovendosi anzi affermare che il rimborso in tanto è distrattivo in quanto persista il vincolo di inesigibilità.
Vero è, comunque, che presupposto autonomo della postergazione, a fianco dell”eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto’ è quello costituito da ‘una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un c onferimento’.
Previsione, quest’ultima, che, avuto riguardo alla menzionata funzione sistematica dell’art. 2467 cod. civ. di contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione, appare tipicamente ravvisabile quando una società, priva di risorse proprie, nasce in modo funzionale ad un progetto, in particolare immobiliare, che richiede un immediato impiego di risorse finanziarie remunerabili soltanto all’esito di un ciclo produttivo e commerciale che ha un arco temporale naturalmente esteso.
5.3. Si tratta di ricostruzione che la sentenza impugnata correttamente applica laddove riconosce in primo luogo rilievo alla situazione di fabbisogno della società nella sua fase costitutiva nella sua proiezione dinamica (v. sentenza impugnata, p. 10: «Il conferimento di capitale di rischio in una società è “ragionevole” non soltanto nei momenti di crisi, quando, ad esempio, dev’essere ricostituito il capitale sociale eroso per perdite, ma anche nella fase della costituzione, in cui la società stessa deve, per avviare la propria attività, porre in essere le prime operazioni economicamente rilevanti, se, essendo dotata di limitate risorse proprie e non essendo in grado di offrire alcuna garanzia, non può fare ricorso a finanziamenti erogati da terzi e deve avvalersi dei contributi dei soci»).
In particolare la sentenza di appello ha evidenziato che «Nella fase del finanziamento da parte della RAGIONE_SOCIALE, pur non essendo gravata da un’esposizione debitoria e non trovandosi, perciò, in difficoltà economiche, doveva pagare circa mezzo milione di euro per non pregiudicare il perfezionamento dell’acquisto del complesso immobiliare, ma disponeva di un capitale sociale irrisorio; non aveva alcuna disponibilità propria perché il mutuo fondiario era ancora di là da venire e certo non avrebbe potuto essere erogato prima del trasferimento del bene da ipotecare, e non era in grado di offrire alcuna garanzia a un eventuale finanziatore terzo, per cui poteva “ragionevolmente” contare soltanto sull’apporto di capitale di rischio da parte dei soci » (v. sentenza impugnata, p. 11).
Del resto, più radicalmente, è di ogni evidenza che, in carenza della dotazione iniziale consentita dal finanziamento del RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE mai avrebbe presentato il merito creditizio e le complessive garanzie per conseguire il mutuo immobiliare. Per altro verso, la Corte di appello risulta avere correttamente attribuito rilievo alla evoluzione diacronica dello squilibrio finanziario della società tra la fase dei versamenti e quella della restituzione. Intervallo, questo, in cui la situazione di fabbisogno si era conservata tanto che «Negli esercizi successivi al primo, la RAGIONE_SOCIALE non riusciva a coprire i costi d’esercizio con i flussi di cassa provenienti dall’attività sociale e si trovava in una condizione di costante crisi di liquidità, che non poteva essere risolta col ricorso agli operatori professionali del mercato del credito, stante l’evidente mancanza dei requisiti di meritevolezza. Va da sé che, in anche in siffatta situazione, sarebbe stato necessario un conferimento di capitale di rischio». Constatazione cui, secondo la sentenza impugnata, consegue che «ai sensi dell’art. 2467 del cod. civ., il finanziamento concesso dalla RAGIONE_SOCIALE, tale restando dal punto di vista della sua natura giuridica, avrebbe potuto essere restituito alla socia soltanto all’esito della liquidazione della società e nei limiti dell’eventuale residuo dopo la soddisfazione degli altri creditori sociali» ( ibidem ).
La motivazione sul tema si salda con quella della sentenza di primo grado, secondo cui la società non solo non aveva mai prodotto proventi capaci di coprire gli oneri finanziari connessi al contratto di mutuo (v. sentenza Tribunale Lanciano, p. 11), ma a far data dal 2011, era stata sempre in situazione di patrimonio netto ampiamente negativo (per oltre 2 milioni di euro: v. sentenza Tribunale Lanciano, p.15). Aveva, peraltro, operato sempre in forza del finanziamento dei soci che, appunto, ne aveva costituito la principale risorsa finanziaria.
Nel quadro così composto deve essere valutata anche l’espressione con cui la Corte territoriale ha affermato che «la postergazione è, in particolare, sempre dovuta se, al momento della restituzione, la società versa in una condizione di crisi di
liquidità, che, non essendo superabile con il ricorso alle ordinarie fonti di credito, postulerebbe a sua volta un apporto di capitale di rischio» (v. sentenza impugnata, p. 11, richiamata specificamente nel terzo motivo di ricorso). Se è vero, come già evidenziato, che la crisi di liquidità al momento del rimborso non è di per sé sufficiente per determinare la postergazione di un credito per un versamento precedentemente effettuato, è altresì dirimente osservare che la sentenza ha dimostrato ampiamente la ricorrenza degli originari presupposti della inesigibilità ai sensi dell’art. 2467 cod. civ. e della loro persistenza nei momenti delle singole restituzioni.
5.4. Il ricorso, laddove argomenta che la società, all’atto della sua costituzione, non aveva alcun indebitamento, nemmeno si confronta specificamente con il profilo normativo così evidenziato e con la correlata linea argomentativa seguita dalle due sentenze di condanna.
Si tratta di aspetto che riproduce la carenza dell’atto di appello che era stata rilevata dalla Corte Territoriale («Al contempo, sembrano non contestare che, nella situazione di sottocapitalizzazione in cui si trovava la RAGIONE_SOCIALE, sarebbe stato “esigibile” (cioè, ragionevole) un apporto di capitale di rischio, tipico o atipico»).
5.5. L’art. 2467 cod. civ. appare correttamente interpretato ed applicato dalla sentenza impugnata con riguardo ai suoi riflessi sulla bancarotta impropria per distrazione. Il motivo, pertanto, deve essere disatteso.
6. Il quinto motivo è infondato.
Il ricorso qui deduce la mancanza di motivazione in quanto la sentenza non aveva valutato se ed a quali crediti esistenti i finanziamenti restituiti dovessero essere in concreto postergati.
L’infondatezza discende pianamente da quanto già osservato.
Che la posizione di “residual claimant” del RAGIONE_SOCIALE creditore, ove pure in astratto superabile prima dell’apertura del concorso formale con gli altri creditori, nel caso di specie non fosse mai stata risolta, è conclusione immediatamente predicabile dai rilievi svolti dalla Corte d’appello sulla persistenza della situazione di fabbisogno finanziario della società fallita. Considerazioni, queste, cui il ricorso nemmeno concretamente replica.
Con il sesto e settimo motivo, che possono essere congiuntamente trattati, il ricorrente si duole della concessione delle circostanze generiche soltanto in equivalenza e del trattamento sanzionatorio modulato su una intensità del dolo erroneamente valutata.
7.1. In generale, questa Corte ha avuto più volte modo di precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti nonché per la loro comparazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819-01, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243-01; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142-01; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, COGNOME, Rv. 255825-01; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, COGNOME, non mass.).
In particolare, il giudice, per assolvere al relativo obbligo di motivazione – non sindacabile in sede di legittimità – è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (ex multis, Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243). Ciò mentre si è pure precisato che non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288).
7.2. Alla stregua delle premesse generali così richiamate, allora, in ordine alla comparazione di circostanze eterogenee, il sindacato di legittimità deve vagliare se i relativi esiti siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, arrestandosi qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza in quanto il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen., l’abbia ritenuta la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena in concreto irrogata
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha offerto una motivazione priva di illogicità manifeste posto che ha, in sostanza, considerato come, da un lato, il comportamento dell’imputato (che aveva conseguito la restituzione di versamenti nel corso di una vicenda che aveva condotto la fallita ad una crisi progressiva e ad
un dissesto poi attestatosi su circa 31 milioni di euro) non esibiva una particolare meritevolezza; dall’altro, come importi distratti ed entità del dissesto delineavano uno scenario in cui la aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità assumeva valenza pregnante.
7.3. In ordine alla quantificazione della pena, la sentenza impugnata, osservato che la stessa era ‘più prossima al minimo che al massimo edittale’, ha parametrato il trattamento a importanza della somma distratta e imponenza del passivo fallimentare, nonché ad intensità del dolo, desunta dalle modalità e dalla reiterazione della condotta, considerando che ‘il COGNOME ha dotato la RAGIONE_SOCIALE di un patrimonio totalmente inadeguato al progetto imprenditoriale che avrebbe dovuto realizzare; ha, per compensare tale deficit, depredato il patrimonio della RAGIONE_SOCIALE e non ha mancato di recuperare, per quanto possibile, con prelevamenti, reiterati per anni, dalle casse sociali, i finanziamenti erogati, il tutto in spregio degli interessi dei creditori sociali’.
A fronte del rilievo che, effettivamente, il trattamento era ampiamente inferiore alla media edittale come sopra definita, quella offerta dalla sentenza impugnata si mostra argomentazione che risponde a criteri logici, non scalfiti dalle prospettazioni del ricorrente. Il motivo, per l’effetto, è inammissibile.
Il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 12/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente COGNOME