Possesso Segni Distintivi: Quando i Precedenti Penali Contano
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso di possesso di segni distintivi contraffatti, confermando la condanna di un imputato e dichiarando il suo ricorso inammissibile. La decisione offre spunti importanti sulla valutazione delle attenuanti generiche e sul ruolo dei precedenti penali nel giudizio del magistrato. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno, successivamente confermata dalla Corte di Appello di Firenze. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato previsto dall’art. 497-ter del codice penale, ovvero per il possesso illecito di segni distintivi contraffatti appartenenti a corpi di polizia o ad altre autorità pubbliche. A seguito della conferma della condanna in appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione.
Le Ragioni del Ricorso: il possesso segni distintivi e le attenuanti
L’imputato ha basato il suo ricorso su due motivi principali:
1. Inoffensività della condotta: Sosteneva che la mera detenzione dei segni distintivi non costituisse un comportamento concretamente offensivo e, pertanto, non dovesse essere punita.
2. Mancata concessione delle attenuanti generiche: Lamentava il fatto che i giudici di merito non avessero riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte ha ritenuto l’argomentazione dell’inoffensività del possesso segni distintivi palesemente infondata, richiamando le motivazioni già espresse dalla Corte di merito.
Sul secondo punto, relativo alle attenuanti generiche, la Corte ha fornito una spiegazione più dettagliata, ribadendo principi consolidati in giurisprudenza. Ha chiarito che la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche costituisce un “giudizio di fatto” riservato al giudice di merito. Tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che la motivazione sia logica, non contraddittoria e dia conto degli elementi considerati decisivi.
In particolare, la Corte ha sottolineato che, per negare le attenuanti, non è necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo. È sufficiente che faccia riferimento agli elementi ritenuti preponderanti. Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva correttamente motivato il diniego delle attenuanti basandosi sui precedenti penali dell’imputato, un elemento considerato decisivo e sufficiente a giustificare la decisione.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due importanti principi. In primo luogo, il reato di possesso di segni distintivi contraffatti si configura con la semplice detenzione, essendo ritenuta di per sé una condotta pericolosa per l’ordine pubblico e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. In secondo luogo, riafferma l’ampia discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti generiche. Un passato criminale, attestato da precedenti penali, rappresenta un fattore legittimo e spesso determinante per negare un trattamento sanzionatorio più mite. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, rendendo definitiva la sua condanna.
La semplice detenzione di segni distintivi contraffatti è considerata un reato?
Sì, la sentenza conferma che il reato previsto dall’art. 497-ter del codice penale si configura con la mera detenzione dei segni, respingendo la tesi difensiva della presunta inoffensività della condotta.
Può un giudice negare le attenuanti generiche basandosi solo sui precedenti penali dell’imputato?
Sì, la Corte di Cassazione ha stabilito che è sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento a elementi ritenuti decisivi, come i precedenti penali, per motivare il diniego delle attenuanti generiche, senza dover analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.
Quali sono le conseguenze se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37007 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37007 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a IMPERIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/04/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Livorno dell’i dicembre 2020 che aveva affermato la penale di responsabilità di NOME per il reato di cui all’art. 497-ter cod. pen., condannandolo alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo del ricorso dell’imputato, che sostiene l’inoffensività della mera detenzione dei segni distintivi, è manifestamente infondato per le ragioni già indicate dalla Corte di merito;
che il secondo motivo è manifestamente infondato, poiché, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 13 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, in particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli fac riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli alt disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte di merito ha specificamente motivato facendo riferimento ai precedenti penali dell’imputato;
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 08/10/2025.