Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34498 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34498 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GRAVINA DI PUGLIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 7.3.2023 la Corte di Appello di Bari, in parziaìe riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di COGNOME NOME, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di furto in abitazione, aggravati, e di ricettazione, cui, rispettivamente, ai capi A, B, C e D, ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo D, confermando nel resto.
2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1.Col primo motivo deduce violazione di legge e vizio dì motivazione. I giudici di merito – primo grado e secondo grado – hanno errato, entrambi, nella qualificazione giuridica dei reati ascritti al ricorrente dal momento che dall’istruttoria dibattimentale non è giammai emerso che l’autore dei reati di furto fosse da identificare nell’imputato. Le numerose persone offese escusse hanno, infatti, descritto i furti subiti soffermandosi ad indicare le modalità delle azi criminose, riconoscendo i monili d’oro loro sottratti, tanto che in parte sono stat riconsegnati, ma nulla hanno mai riferito in merito all’autore dei furti. Nessuna descrizione fisica, anche sommaria. Sicché, come più correttamente richiesto dalla difesa, i fatti avrebbero dovuto essere, al più, riqualificati nel reato di ricettazio di incauto acquisto, essendo emerso unicamente che l’imputato era colui che portava l’oro presso gli esercizi commerciali. Il ricorrente aveva, in altri termini, sola disponibilità dei proventi del furto ma di certo non vi è prova che lo stesso abbia commesso i furti aggravati contestati.
2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso la configurazione della continuazione con riferimento ai reati di ricettazione di cui alla sentenza del Tribunale di Altamura, pur risultando essi commessi dal 9 gennaio 2012 al Marzo 2012 ovvero nel medesimo arco temporale in cui risultano commessi i furti oggetto del presente procedimento.
Il ricorso è stato trattato – ai sensi dell’art. 23, comma 8, del d. I. n. del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, che continua ad applicarsi, in virtù del comma secondo dell’art. 94 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla I. del 23.2.2024 n. 18, per le impugnazioni
proposte sino al 30.6.2024 – senza l’intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Fondata è la preliminare doglianza che lamenta che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto provato che i reati di furto aggravato di cui a: capi A, 6 e C dovessero ritenersi con certezza ascrivibili al ricorrente sulla sola base delle emergenze in atti, come descritte, nelle rispettive sentenze, dagli stessi giudici. Tali pronunce attestano unicamente che le persone offese hanno indicato le modalità delle condotte e riconosciuto i gioielli a loro sottratti, che si era appurato esse stati dal predetto ceduti presso la gioielleria “RAGIONE_SOCIALE“, come dichiarato dall commesse del negozio.
Il ricorso giustamente dubita della corretta qualificazione giuridica dei fatti, mancanza di elementi certi che depongano per l’inquadramento della condotta dell’imputato – rispetto al quale vi è la sola certezza che egli ha avuto l disponibilità di determinati monili provento di furto ed abbia cercato di trarr profitto dalla loro permuta – nel reato di furto – e non in quello di ricettazio reato, quest’ultimo, peraltro, già ravvisato in relazione ai medesimi furti di cui capi A, B e C, per i quali è residuata condanna (la Corte di appello ha dichiarato la prescrizione dei reati di ricettazione tentata di cui al capo D, e ha al contempo confermato la condanna per i furti in relazione ai medesimi oggetti, laddove, ai sensi dell’art. 648 cod. pen., il reato di ricettazione è configurabile fuori dei cas concorso nel reato presupposto, nel caso di specie i furti. La clausola di riserva contenuta nel primo comma dell’art. 648 cod. pen. esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la condotta d ricettazione costituisce un post factum non punibile).
In mancanza di elementi certi, í fatti ascritti all’imputato, come pi correttamente richiesto dalla difesa, avrebbero dovuto essere, al più, inquadrati nel solo reato di ricettazione, per il quale vi è già stata declaratoria di prescrizione appello, essendo emerso unicamente che l’imputato era colui che portava l’oro presso l’esercizio commerciale per la permuta. Il ricorrente aveva, in altri termini, la sola disponibilità dei proventi del furto ma di certo non vi è prova – secondo quanto affermano le stesse pronunce di merito – che lo stesso abbia commesso i furti aggravati contestati (cfr., tra tante, Sez. 5, n. 19453 del 20/01/2010, Rv. 247138 –
01, che ha affermato che il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione qualora concorrano altri elementi fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte.).
Dalle ragioni sin qui esposte deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per non avere l’imputato commesso i reati di furto, per i quali è residuata condanna.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME per non aver commesso il fatto.
Così deciso il 21/6/2024.