Possesso Ingiustificato Strumenti: Quando è Reato Anche Senza Utilizzo
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un tema di grande interesse pratico: il reato di possesso ingiustificato strumenti da scasso. La pronuncia chiarisce in modo definitivo che, per essere condannati, non è necessario aver effettivamente utilizzato tali oggetti. Approfondiamo la decisione per comprendere meglio i principi applicati dai giudici.
I Fatti del Caso e il Ricorso in Cassazione
Il caso nasce dal ricorso di un uomo, condannato nei primi due gradi di giudizio per una contravvenzione legata al possesso non giustificato di strumenti idonei allo scasso. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due argomenti principali:
1. Contestazione della responsabilità penale: Secondo la difesa, non essendoci prova dell’effettivo utilizzo degli strumenti rinvenuti, non si poteva configurare il reato.
2. Violazione di legge sulla pena: L’imputato lamentava un’errata e immotivata determinazione della sanzione, ritenendola eccessiva.
La Corte di Cassazione è stata quindi chiamata a valutare la fondatezza di tali doglianze.
La Decisione della Corte sul Possesso Ingiustificato Strumenti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Con una motivazione chiara e lineare, i giudici hanno smontato entrambe le argomentazioni difensive, ribadendo principi consolidati nella giurisprudenza penale.
Le Motivazioni della Sentenza
L’ordinanza si sofferma su due punti cardine che meritano un’analisi dettagliata.
L’Irrilevanza dell’Uso Effettivo degli Strumenti
Il primo motivo di ricorso è stato respinto con fermezza. La Corte ha spiegato che, ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato contestata, è del tutto irrilevante che gli strumenti idonei allo scasso siano stati effettivamente utilizzati. Ciò che conta, per la legge, è la mancata giustificazione del loro possesso. Il reato si perfeziona nel momento in cui una persona viene trovata in possesso di tali oggetti senza essere in grado di fornire una spiegazione lecita e plausibile per la loro detenzione. L’anticipazione della tutela penale a uno stadio precedente all’uso è volta a prevenire la commissione di reati più gravi contro il patrimonio.
La Discrezionalità del Giudice nella Determinazione della Pena
Anche il secondo motivo è stato giudicato infondato. La Cassazione ha ricordato che la graduazione della pena rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito. Tale potere deve essere esercitato nel rispetto dei criteri fissati dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che tengono conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Inoltre, la Corte ha specificato che l’obbligo di motivazione del giudice è adeguatamente assolto anche con l’uso di espressioni sintetiche come «pena congrua» o «pena equa». Una motivazione specifica e dettagliata diventa necessaria solo quando la pena inflitta è di gran lunga superiore alla misura media edittale. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva persino offerto una motivazione più approfondita, sottolineando l’intensità del dolo e le modalità dell’azione, rendendo la censura del ricorrente del tutto priva di pregio.
Conclusioni
La decisione in esame consolida due importanti principi di diritto penale. In primo luogo, il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso ha natura di pericolo e la sua consumazione non richiede l’effettivo compimento di un’azione lesiva. La semplice detenzione non giustificata è sufficiente a far scattare la responsabilità penale. In secondo luogo, viene confermata l’ampia discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena, con un obbligo di motivazione che si considera soddisfatto, nella maggior parte dei casi, anche con formule sintetiche che attestino l’adeguatezza della sanzione al caso concreto.
Per essere condannati per possesso ingiustificato di strumenti da scasso è necessario averli effettivamente utilizzati?
No. Secondo la Corte di Cassazione, per l’integrazione di questa contravvenzione è sufficiente la mancata giustificazione del possesso degli strumenti, non essendo richiesto il loro effettivo utilizzo.
Come deve motivare il giudice la quantità della pena inflitta?
Il giudice ha un potere discrezionale e, secondo l’orientamento consolidato, è sufficiente che utilizzi espressioni come «pena congrua» o «pena equa», a meno che la pena non sia di gran lunga superiore alla media. In quel caso, è necessaria una spiegazione più dettagliata.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento esaminato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 901 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 901 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il 24/08/1988
avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
•
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si contesta l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per la contravvenzione contestata, è manifestamente infondato poiché non è necessario ai fini dell’integrazione della fattispecie che gli strumenti idonei allo scasso rinvenuti nella disponibilità dell’imputato, siano stati effettivamente utilizzat essendo sufficiente la mancata giustificazione del possesso degli stessi (cfr. pp. i2);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della pena, peraltro ridotta con la sentenza impugnata, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, p. 3, ove si sottolinea l’intensità del dolo e le modalità dell’azione);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024
Il Consi GLYPH estensore GLYPH
Il Presidente