Possesso Ingiustificato di Grimaldelli: Quando è un Reato Autonomo dal Furto?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 43194/2023, ha affrontato un interessante caso riguardante il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e la sua autonomia rispetto al reato di furto aggravato. La pronuncia chiarisce un principio fondamentale: possedere un arsenale di attrezzi da scasso non è una mera preparazione al furto, ma può costituire un illecito a sé stante. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza del Tribunale di Rimini, che aveva condannato un individuo per due distinti reati: furto aggravato (capo a) e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (capo b). Successivamente, la Corte d’Appello di Bologna aveva parzialmente riformato la sentenza, escludendo la recidiva e riconoscendo le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle aggravanti, ma confermando la responsabilità penale per entrambi i reati, uniti dal vincolo della continuazione.
I Motivi del Ricorso e il Possesso Ingiustificato di Grimaldelli
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due principali motivi:
1. Assorbimento del Reato: Si contestava la mancata applicazione del principio di assorbimento, secondo cui il reato di possesso di grimaldelli (capo b) avrebbe dovuto essere considerato parte integrante del più grave reato di furto (capo a), e non un illecito autonomo. La difesa sosteneva che gli strumenti fossero unicamente finalizzati alla commissione del furto.
2. Bilanciamento delle Circostanze: Si lamentava il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, chiedendo un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, confermando di fatto la condanna decisa nei gradi di merito e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso inammissibile perché riproponeva questioni già esaminate e correttamente respinte dalla Corte d’Appello. Il punto centrale della motivazione risiede nella constatazione che la grande quantità e varietà di attrezzi rinvenuti (“la stessa congerie di attrezzi”) rendeva oggettivamente impossibile sostenere che fossero destinati unicamente a commettere i furti specifici per cui era stata pronunciata condanna. Tale circostanza, secondo i giudici, dimostrava una predisposizione a commettere un numero indefinito di reati contro il patrimonio, giustificando l’autonomia del reato di possesso ingiustificato di grimaldelli.
Anche il secondo motivo è stato giudicato inammissibile. La Corte ha ribadito che la valutazione del trattamento punitivo e il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. In sede di legittimità, tale valutazione non può essere riesaminata, a meno che non sia basata su una motivazione manifestamente illogica, vizio che non è stato riscontrato nel caso di specie.
Le Conclusioni
Questa ordinanza consolida un principio di notevole importanza pratica: il reato di possesso ingiustificato di strumenti da scasso non è un semplice “accessorio” del furto. Quando la dotazione di strumenti è sproporzionata rispetto al singolo episodio criminoso, essa rivela una pericolosità sociale autonoma e una programmata dedizione ad attività illecite. La decisione sottolinea come la legge punisca non solo il reato consumato, ma anche la creazione di un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, rappresentato dalla disponibilità di un vero e proprio “kit” da scassinatore.
Il possesso di strumenti da scasso è sempre assorbito nel reato di furto?
No. La Corte ha stabilito che se la quantità e la varietà degli strumenti (“congerie di attrezzi”) sono tali da indicare un’impossibilità oggettiva che fossero destinati solo ai furti specifici contestati, il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli rimane autonomo e non viene assorbito.
È possibile contestare in Cassazione la valutazione del giudice sulle circostanze attenuanti?
Generalmente no. La valutazione del trattamento sanzionatorio e il bilanciamento delle circostanze sono una prerogativa del giudice di merito. Tale decisione non è sindacabile in Cassazione se supportata da una motivazione adeguata e non illogica, come nel caso esaminato.
Qual è la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna definitiva del ricorrente. Inoltre, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43194 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43194 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: SCRINIC TIMUR nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
– che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha parzialmente riformato, escludendo la recidiva, la sentenza del Tribunale di Rimini del 13 maggio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato di furto aggravato (capo a) e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli (capo b) e, applicate le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo motivo di ricorso dell’imputato, che si duole della violazione di legge e della illogicità della motivazione circa il mancato accoglimento della richiesta di assorbimento del reato di cui al capo b) nel reato di cui al capo a), è inammissibile, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, oltre a non essere scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che è la stessa congerie di attrezzi rinvenuti a dare conto della oggettiva impossibilità di impiego di tutti gli attrezzi solo per commettere i furti contestazione (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato);
che il secondo motivo di ricorso dell’imputato, che denunzia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti in contestazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da adeguata e non illogica motivazione (si veda pag. 4 della sentenza della Corte territoriale);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 04/10/2023. GLYPH