Possesso Ingiustificato di Grimaldelli: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 2389/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sul reato di possesso ingiustificato di grimaldelli e sui limiti dell’impugnazione in sede di legittimità. Il caso analizza la condanna di due individui, già noti per reati contro il patrimonio, trovati in possesso di strumenti atti allo scasso. La Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il loro ricorso, ribadisce principi consolidati sulla valutazione della prova e sulla specificità dei motivi di appello.
I Fatti del Caso: Attrezzi Sospetti e Precedenti Penali
Due persone venivano condannate in primo grado dal Tribunale di Ferrara per la contravvenzione prevista dall’art. 707 del codice penale. Tale norma punisce chi, avendo riportato condanne per delitti determinati da motivi di lucro o per reati contro il patrimonio, viene sorpreso in possesso di chiavi alterate o di strumenti idonei ad aprire o a forzare serrature, dei quali non sia in grado di giustificare la destinazione.
La Corte di Appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado. Gli imputati, allora, proponevano ricorso per Cassazione con un unico atto, lamentando un’errata valutazione della prova riguardo alla loro responsabilità. La loro tesi difensiva si basava sull’affermazione che gli attrezzi sequestrati fossero destinati a una lecita attività lavorativa.
La Decisione della Cassazione sul possesso ingiustificato di grimaldelli
La Suprema Corte ha rigettato le argomentazioni difensive, dichiarando i ricorsi inammissibili per diversi motivi concorrenti, che meritano un’analisi approfondita.
Ricorso Generico e Reiterativo
In primo luogo, la Cassazione ha qualificato le censure come “reiterative e generiche”. Questo significa che gli imputati si sono limitati a riproporre le stesse questioni già sollevate e puntualmente respinte dalla Corte di Appello, senza introdurre nuovi e specifici argomenti di diritto che potessero mettere in discussione la logicità della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma deve concentrarsi su precise violazioni di legge o vizi di motivazione.
L’Insostenibilità della Tesi Difensiva
La Corte di merito aveva già ampiamente smontato la tesi della destinazione degli attrezzi a un’attività lavorativa. Gli elementi a carico degli imputati erano infatti solidi e convergenti:
1. La codetenzione degli attrezzi: Gli strumenti erano nella disponibilità di entrambi.
2. L’attitudine allo scasso: La natura stessa degli oggetti non lasciava dubbi sulla loro potenziale finalità illecita.
3. Il presupposto soggettivo: Entrambi i ricorrenti avevano precedenti penali specifici per reati contro il patrimonio, elemento che integra la fattispecie dell’art. 707 c.p.
Questi fattori, letti congiuntamente, rendevano la giustificazione fornita del tutto inattendibile.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
I giudici hanno anche confermato la decisione di non concedere le attenuanti generiche. La motivazione risiede nell’assenza totale di “elementi positivi” a favore degli imputati e in una “condotta processuale priva di segni di rimeditazione dell’accaduto”. In altre parole, non solo mancavano circostanze favorevoli, ma il comportamento tenuto durante il processo non ha mostrato alcun segno di ravvedimento, rendendo immeritata qualsiasi riduzione di pena.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Suprema Corte si fondano sul principio che il giudizio di legittimità non può riesaminare la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito, a meno che la motivazione della sentenza impugnata non sia manifestamente illogica o contraddittoria. In questo caso, la Corte di Appello aveva fornito una spiegazione coerente e completa delle ragioni per cui riteneva provata la colpevolezza e inattendibile la versione della difesa. La ricorrenza dei presupposti del reato (precedenti penali e possesso di strumenti idonei allo scasso) e l’assenza di una giustificazione plausibile hanno costituito il fondamento logico-giuridico della condanna, insindacabile in sede di Cassazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale: per contestare una condanna in Cassazione non è sufficiente riproporre le medesime argomentazioni difensive già respinte nei gradi di merito. È necessario, invece, individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, come errori di diritto o difetti logici evidenti nella motivazione. Per quanto riguarda il reato di possesso ingiustificato di grimaldelli, la pronuncia conferma che la presenza di precedenti specifici per reati contro il patrimonio, unita al possesso di attrezzi idonei allo scasso, crea una forte presunzione di colpevolezza che può essere superata solo da una giustificazione seria, credibile e riscontrabile, onere che nel caso di specie non è stato assolto.
Quando il possesso di attrezzi da scasso costituisce reato ai sensi dell’art. 707 c.p.?
Il possesso di attrezzi da scasso costituisce reato quando chi li detiene ha precedenti condanne per delitti motivati da lucro o per reati contro il patrimonio e non è in grado di fornire una giustificazione plausibile sulla loro legittima destinazione.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché considerato generico e reiterativo, in quanto si limitava a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza sollevare specifiche questioni di legittimità o vizi di motivazione della sentenza impugnata.
È possibile ottenere le attenuanti generiche in un caso di possesso ingiustificato di grimaldelli?
Sulla base di questa ordinanza, la concessione delle attenuanti generiche è stata esclusa a causa dell’assenza di elementi positivi a favore degli imputati e di una condotta processuale che non mostrava alcun segno di ravvedimento o di riconsiderazione del proprio comportamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2389 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2389 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
NOME n. a Imola il DATA_NASCITA
NOME n. a Castelfranco Emilia il 6/471982
avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bologna in data 13/12/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti;
-sentita la relazione della Consigliera NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Ferrara che, in data 24/2/2020, aveva riconosciuto gli imputati colpevoli del di cui all’art. 707 cod.pen., condannandoli alla pena ritenuta di giustizia.
I ricorsi, proposti con unico atto e comuni motivi, sono inarnmissibili. Le censure deducono l’erronea valutazione della prova in punto di responsabilità dei prevenuti hann carattere reiterativo e generico, avendo la Corte di merito evaso puntualmente le doglian difensive in questa sede riproposte, evidenziando la codetenzione degli attrezzi sequestra la loro attitudine allo scasso e la ricorrenza del presupposto integrativo della contravvenz ovvero le pregresse condanne per reati contro il patrimonio che mibtano a carico di entramb i ricorrenti. Ha, inoltre, ampiamente illustrato le ragioni che rendono inattendibile la te destinazione degli attrezzi ad una lecita attività lavorativa (pag. 3).
2.1 I giudici territoriali hanno, inoltre, escluso la possibilità di riconoscere le generiche segnalando l’assenza di elementi positivi e una condotta processuale priva di segn
di rimeditazione dell’accaduto, esprimendo una valutazione insuscettibile di censura in ques sede.
Alla stregua delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere dichiar inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dell sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023
La Consigliera estensore
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Il Presidente