Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25451 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25451 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a HUNEODOARA (ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento al reato di cui all’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 e rinvio per rideterminazione della pena per il reato di cui all’art. 707 cod. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata nel preambolo la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Pescara aveva riconosciuto NOME COGNOME colpevole sia del reato di cui all’art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011 – per avere contravvenuto all’obbligo, impostogli dall’avviso orale del Questore di Chieti, di non possedere o utilizzare apparecchi di comunicazione
radiotrasmittente – sia del reato di cui all’art. 707 cod. pen. – per essere stat colto in possesso di strumenti atti ad aprire o forzare serrature, dopo la condanna per delitti determinati a motivi di lucro.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo denuncia violazione degli artt. 3 e 76 d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023.
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il reato in stridente contrato con il principio – affermato dalla Consulta con riferimento ai telefoni cellulari ma estensibile a qualunque strumento di comunicazione, comprese le radio portatili ricetrasmittenti – secondo cui non è consentito al Questore inserire tra le prescizioni dell’avviso orale il divieto di possedere ed utilizzare siffatti apparecchi, trattandosi di statuizione che, incidendo sulla liber di comunicazione, deve essere necessariamente assunta, secondo la previsione dell’art. 15 della Costituzione, dall’Autorità giudiziaria in via esclusiva.
2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 707 cod. pen. nonché vizio di motivazione con riferimento all’uso lecito degli strumenti rivenuti nell’autovettura dell’imputato
La sentenza impugnata ha ritenuto penalmente rilevante la relazione dell’imputato con gli oggetti indicati nel capo di imputazione, nonostante si trattasse di strumenti detenuti all’interno del veicolo per fronteggiare esigenze tecniche o guasti di natura meccanica e di uso comune e non specificamente adoperati per forzare le serrature.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo è infondato.
1.1. La sentenza n. 2 del 2023 della Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, del dec:reto legislativ settembre 2011, n. 159 «nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparat di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l’utilizzo», inserendo la relativa prescrizione nell’avviso orale ove sussistano le condizioni di cui ai commi 1 e 3-bis della medesima disposizione.
Come traspare dal dispositivo e confermato dalla motivazione, la Consulta non ha inteso censurare il potere del questore di vietare il possesso e uso di tutti gli oggetti indicati nell’art. 3, comma 4, cod. antimafia («qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori
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per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati a fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, armi a modesta capacit offensiva, riproduzioni di armi di qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducent armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di nebulizzare liquidi miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi delle fiamme, nonché programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi.») ma, coerentemente al thema decidendum, come delimitato dalle questioni di illegittimità costituzionale sollevate, ha limitato il suo intervento demolitor all’inibizione del possesso e dell’uso di telefoni mobili o c:ellulari, in quan pacificamente ritenuti dal diritto vivente rientranti nella categoria degli “apparat di comunicazione radiotrasmittente”.
Solo con riferimento ai telefoni mobili o cellulari, il divieto di possesso e uso imposto dal questore ai destinatari della misura di prevenzione personale, in assenza delle condizioni indicate dall’art. 15 Cost., dà luogo ad una lesione del diritto fondamentale alla libertà e segretezza della corrispondenza tutelato dalla norma costituzionale perché, a differenza degli altri oggetti dell’elenco non sono «univocamente e abitualmente destinati ad un determinato scopo criminoso, e tali anche da evidenziare una specifica volontà di usare la tecnologia per danneggiare le indagini di polizia o sfuggire ai relativi controlli», ma, sono, al contra «universalmente diffusi in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale».
Precisa sul punto la sentenza in esame «le regole attinenti al mezzo che, per comunicare, venga di volta in volta utilizzato sono cosa in sé diversa dalla disciplina relativa al diritto fondamentale ora in esame: anzi, sempre in termini generali, ben può dirsi che limitazioni relative all’uso di un determinato mezzo o strumento non necessariamente si convertono in restrizioni al diritto fondamentale che l’impiego di quel mezzo o strumento consenta, per avventura, di soddisfare. Esiste tuttavia un limite, superato il quale la disciplina che incide sul mezzo – in ragione del particolare rilievo che questo riveste a livello relazionale e sociale finisce per penetrare all’interno del nucleo essenziale del diritto, determinando evidenti ricadute restrittive sulla libertà tutelata dalla Costituzione. Esattamente questo accade, in forza di ciò che l’art. 3, comma 4, cod. antimafia consente di fare al questore, oltretutto in una materia, quella delle misure di prevenzione, di particolare delicatezza, perché finalizzata a consentire forme di controllo, per il futuro, sulla pericolosità sociale di un determinato soggetto, ma non deputate alla punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato (di recente, sentenza n. 180
del 2022). Le esigenze di prevenzione ben possono giustificare incisive misure restrittive, quali quelle che il questore può assumere sulla base dell’art. 3, comma 4, cod. antimafia, ma non possono che assoggettarsi all’evocato imperativo costituzionale. È difficile pensare che il divieto di possesso e uso di un telefono mobile – considerata l’universale diffusione attuale di questo strumento, in ogni ambito della vita lavorativa, familiare e personale – non si traduca in un limite alla libertà di comunicare, «spazio vitale che circonda la persona» (sentenze n. 81 del 1993 366 del 1991), in quanto attinente alla sua dimensione sociale e relazionale. Da questo punto di vista, il telefono cellulare ha assunto un ruolo non paragonabile a quello degli altri strumenti evocati dai rimettenti. Rivelerebbe, inoltre, un senso d’irrealtà l’obiezione per cui la libertà di comunicare, privata del telefono mobile, ben potrebbe ancora oggi essere soddisfatta attraverso mezzi diversi, come gli apparati di telefonia fissa».
In altri termini, la libertà di comunicare non con qualsiasi apparato di comunicazione, ma proprio con l’uso telefoni mobili o cellulari,, a causa della loro diffusione, è inviolabile e, per tale peculiare ragione, prosegue la sentenza in esame « non può subire restrizioni, se non in ragione della necessità di soddisfare un interesse pubblico costituzionalmente rilevante, «sennpreché l’intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell’interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell’autorità giudiziaria» (ancora sentenza n. 366 del 1991; nello stesso senso, sentenza n. 81 del 1993). Le esigenze di prevenzione e difesa sociale ben possono giustificare, si è detto, misure restrittive, e queste possono incidere anche su diritti fondamentali. Ma, proprio ove ciò accada, le garanzie costituzionali reclamano osservanza. Nel caso della disposizione censurata ciò non avviene: la misura limitativa non è disposta con atto motivato dell’autorità giudiziaria, bensì, direttamente, dall’autorità amministrativa, cui è attribuito perciò un potere autonomo e discrezionale, senza nemmeno la necessità di successiva comunicazione all’autorità giudiziaria (per un’analoga fattispecie, pure oggetto di pronuncia di illegittimità costituzionale, sentenza n. 100 del 1968)».
1.2. In conclusione, l’avviso orale può continuare ad imporre legittimamente il divieto de quo con riferimento a diversi “apparati di comunicazione” diversi dai “telefoni mobili o cellulari” (sono espressamente citati nel corpo della sentenza del Giudice delle leggi “i walkie-talkie e simili”) purché, come le due ricetrasmittenti rinvenute nella disponibilità dell’odierno ricorrente, caratterizzati da un livello diffusione limitato ed idonei al compimento di attività illecite alla cui prevenzione mira la misura applicata.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
1. L’art. 707 cod. pen. prevede che «chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi genuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione, è punito con l’arresto d sei mesi a due anni».
Dal testo di tale disposizione si ricava perciò che, in presenza del dato soggettivo costituito dalle menzionate qualità personali dell’agente (l’essere stato condannato in via definitiva per delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio) e del dato oggettivo costituito dal possesso dei menzionati oggetti (chiavi alterate o contraffatte, ovvero chiavi genuine o strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature), la prova della giustificazione attuale e lecita degli stessi deve essere fornita dall’imputato, essendo la pubblica accusa esente dall’onere di dare la prova della destinazione illecita dei medesimi.
Dalla stessa disposizione si desume altresì che, per pervenire a una pronuncia assolutoria, è necessaria la prova piena che l’agente, nel momento in cui venne sorpreso in possesso degli oggetti in considerazione, aveva la necessità o, comunque, un giusto motivo di portarli con sé per servirsene, o per essersene poco prima servito, per un uso legittimo. 5 In proposito, la Cori:e di cassazione ha affermato il principio secondo cui, in tema di possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, previsto dall’art. 707 cod. pen., è sufficiente, ai fini della configurabil del reato, il suddetto possesso o la loro immediata disponibilità, incombendo all’imputato l’obbligo di dare una seria giustificazione della destinazione attuale e lecita degli strumenti rinvenuti presso di lui (Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268410-01; Sez. 5, n. 1304 del 14/11/1985, dep. 1986, COGNOME, Rv. 171854-01; Sez. 5, n. 8315 del 06/06/1984, COGNOME, Rv. 166010-01; Sez. 6, n. 478 del 01/12/1971, COGNOME, Rv. 119942-01).
Affinché possa valere a integrare la necessaria prova piena, la giustificazione “tardiva” (rispetto al momento della sorpresa “in flagranza”) – pur possibile e legittima, nell’esercizio del diritto di difesa 6 dell’imputato – debba essere resa dallo stesso imputato in un momento in cui ne sia ancora possibile la verifica, nel senso della possibilità di verificare che, in quel momento in cui l’agente fu colto in possesso dell’arnese da scasso, esso fosse effettivamente destinato, o fosse stato poco prima effettivamente destinato, a un uso legittimo. Tale possibilità di verifica è infatti necessaria, tenuto conto del fatto che l’imputato, diversamente dal
testimone, non ha l’obbligo di dire la verità, ma ha anzi il diritto, oltre che di tacer anche di mentire nel processo, senza che da ciò possano derivargli conseguenze negative. Si deve pertanto ritenere che una spiegazione “tardiva”, se resa dall’imputato in un momento in cui essa non è più verificabile, nei termini che si sono detti, non è in sé idonea a integrare la giustificazione richiesta dall’art. 707 cod. pen. al fine di escludere la rilevanza penale del possesso degli oggetti (idonei ad aprire o a sforzare serrature) che sono indicati nello stesso articolo.
Il Collegio ritiene altresì opportuno ribadire che, poiché, come si è ricordato, la giustificazione del possesso di tali strumenti deve essere relativa alla loro «attuale destinazione», all’imputato è richiesto di spiegare a cosa gli servissero quegli strumenti nel momento in cui fu fermato e non di dare una spiegazione (quand’anche plausibile) sull’utilizzo che, in genere, veniva fatto degli stessi strumenti, con la conseguenza che il semplice fatto di svolgere un’attività lavorativa che, in astratto, può giustificare l’uso di un determinato strumento non ne rende lecito il porto al di fuori dei casi di immediata utilizzazione dello stesso in detta attività (Sez. 2, n. 3742 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 285802 – 01; Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, COGNOME, Rv. 268410 – 01).
2.2. In sintonia con gli esposti principi, la Corte distrettuale ha ritenut decisivo ai fini dell’affermazione della responsabilità l’accertata disponibilità i capo all’imputato, pluripregiudicato per reati determinati da motivi di lucro, di una pluralità di arnesi atti allo scasso (un taglierino, un cacciavite, chiave artigianal solitamente unizzate per forzare porte e finestre, due paia di guanti), prontamente utilizzabili in relazione al luogo dive erano custoditi (cruscotto dell’auto) in assenza di valide giustificazioni fornite in occasione del controllo.
3. Per quanto sin qui evidenziato, il ricorso va rigettato
Segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il processuali. ricorrente al pagamento delle spese
Così deciso, in Roma 16 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente