Possesso Ingiustificato di Armi: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio cruciale nel diritto processuale penale: il ricorso in sede di legittimità non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti. Il caso in esame riguarda un’impugnazione per possesso ingiustificato di armi e arnesi atti allo scasso, dichiarata inammissibile perché basata su censure già respinte e su una richiesta di rivalutazione delle prove non consentita davanti alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per il possesso di un piede di porco, un cacciavite e un coltello a serramanico. Questi oggetti erano stati rinvenuti all’interno dell’autovettura da lui condotta: i primi due si trovavano nella portiera anteriore sinistra, mentre il coltello era riposto nel vano portaoggetti. L’imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione riguardo a due aspetti fondamentali: l’elemento psicologico del reato e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso
La difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato sulla consapevolezza e volontà dell’imputato di possedere tali oggetti. Inoltre, contestava la decisione di non concedere le attenuanti generiche, ritenendola ingiustificata.
La Decisione della Cassazione sul possesso ingiustificato di armi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda sulla natura del giudizio di legittimità e sulla manifesta infondatezza delle doglianze presentate.
Le Motivazioni dell’Ordinanza
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come le censure mosse dal ricorrente fossero una mera riproposizione di argomenti già vagliati e logicamente respinti dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva chiaramente spiegato le ragioni della condanna, basandosi su elementi di fatto inequivocabili.
In particolare, la Corte ha sottolineato che la collocazione degli arnesi e del coltello li rendeva pienamente visibili e nell’immediata disponibilità del conducente. Il piede di porco e il cacciavite nella portiera del guidatore e il coltello nel portaoggetti erano in posizioni tali da escludere una possibile ignoranza della loro presenza. L’imputato, d’altra parte, non aveva fornito alcuna giustificazione plausibile per il possesso né elementi che potessero far pensare a una sua estraneità.
La Corte ha inoltre ribadito che la negazione delle attenuanti generiche era stata correttamente motivata in base alla gravità del fatto e ai precedenti penali dell’imputato. Il ricorso, insistendo su una diversa valutazione di questi elementi, si risolveva in una richiesta di riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio fondamentale: non ci si può appellare alla Corte di Cassazione per ridiscutere i fatti o la valutazione delle prove operata dai giudici di merito, a meno che la loro motivazione non sia manifestamente illogica o viziata giuridicamente. Nel caso del possesso ingiustificato di armi o arnesi da scasso in un veicolo, la loro immediata disponibilità e visibilità costituisce una prova solida della consapevolezza del conducente. Per evitare una dichiarazione di inammissibilità, un ricorso deve basarsi su vizi di legge specifici e non su una generica contestazione delle conclusioni raggiunte nei precedenti gradi di giudizio.
Perché il ricorso per possesso ingiustificato di armi è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure erano una semplice ripetizione di argomenti già valutati e respinti dalla Corte d’Appello con motivazioni logiche. Inoltre, i motivi si basavano su una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di Corte di Cassazione.
Come ha fatto la Corte a stabilire che l’imputato fosse consapevole di avere gli oggetti illeciti in auto?
La Corte ha ritenuto provata la consapevolezza basandosi sulla posizione degli oggetti: il piede di porco e il cacciavite erano nella portiera anteriore sinistra, visibili e a portata di mano del conducente, mentre il coltello era nel vano portaoggetti, anch’esso nella sua immediata disponibilità.
Perché non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché, secondo la valutazione dei giudici, non sussistevano elementi per giustificarle, tenuto conto della gravità del fatto e dei precedenti penali dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20912 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20912 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di BARI
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME di cui al primo e al secondo motivo di ricorso – nei quali il difensore lamenta rispettivamente vizio di motivazione in relazione all’elemento psicologico del fatto e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche – sono manifestamente infondate, oltre che non consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze in punto di fatto.
Osservato che dette doglianze sono reiterative di profili di censura già vagliati con argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici dalla Corte di appello di Bari nel provvedimento impugnato.
In esso si evidenzia che: – nel caso in esame è provato che il piede di porco e il cacciavite, di cui all’imputazione ex art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, s trovavano nella portiera anteriore sinistra dell’autovettura e, quindi, nell’immediata disponibilità di COGNOME, che non ne poteva ignorare la presenza, essendo pienamente visibili allo stesso, in quanto conducente dell’auto, mentre il coltello a serramanico, di cui alla medesima imputazione, era riposto nel vano portaoggetti del lato destro e quindi sempre nell’immediata disponibilità del suddetto; – COGNOME non giustificava il possesso delle armi e degli arnesi né deduceva circostanze da cui potersi evincere la sua estraneità al possesso; – indipendentemente dalla formale intestazione del veicolo, il possessore ne era COGNOME; – non sussistono elementi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in relazione ad una pena peraltro non discostata eccessivamente dal minimo edittale, che si ritiene congrua tenuto conto della gravità del fatto e dei precedenti penali dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso – nel quale si insiste aspecificamente sull’assenza della prova dell’elemento psicologico e sulla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche – deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.