Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9613 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 9613 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA, contro la sentenza del Tribunale di Enna del 24.5.2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 24.5.2023 il Tribunale di Enna ha dichiarato NOME COGNOME responsabile della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. e, con le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi 6 di arresto oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali, ordinando la confisca e la distruzione di quanto in giudiziale sequestro;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difensore di fiducia che deduce:
2.1 violazione di legge ed omessa motivazione: rileva che i principi di materia di concorso nel reato, con particolare riguardo all’elemento soggettivo, sono applicabili anche alle contravvenzioni, con conseguente necessità che il reo sia consapevole di accompagnarsi a persona già condannata per delitti contro il patrimonio e della disponibilità, da parte di costui, di attrezzi atti allo scas segnala che la motivazione sul punto è totalmente assente essendo invece pacifico che il ricorrente sedeva sul lato destro del sedile posteriore dell’autovettur noleggiata da altri;
2.2 violazione di legge ed omessa motivazione: segnala che il Tribunale ha escluso di poter riconoscere le circostanze attenuanti generiche facendo riferimento al fatto che l’imputato non aveva fornito alcun contributo nel giudizio, tradendo in tal modo i principi in materia di diritto di difesa e, in particolare diritto al silenzio;
2.3 violazione ed omessa motivazione: analogo vizio denunzia per quanto riguarda la esclusione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen avendo il Tribunale evocato la gravità del fatto ma, nel contempo, ritenuto di potersi attestare sul minimo edittale;
2.4 violazione di legge ed omessa motivazione: segnala la improprietà della motivazione, comunque collegata alla mancata collaborazione dell’imputato, utilizzata per negare la fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc pen.;
la Procura AVV_NOTAIO ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l’inammissibilità del ricorso: rileva che la sentenza è adeguatamente motivata quanto al possesso degli arnesi ed alla loro immediata disponibilità ed utilizzabilità; aggiunge che il diniego dell circostanze attenuanti generiche ben può essere motivato anche con l’assenza di elementi suscettibili di positiva valutazione e, così, anche la impossibilità d ritenere la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in primo luogo perché tardivo e, comunque, articolato su censure manifestamente infondate.
1. Sulla tardività del ricorso
La sentenza del Tribunale è stata pronunciata in data 24.5.2023; nell’occasione, il giudice aveva riservato il termine “ordinario” di 15 giorni per deposito della motivazione.
Detto termine era perciò scaduto il giorno 8.6.2023 laddove la sentenza è stata depositata il giorno 31.5.2023 e, pertanto, entro i quindici giorni “di legge o, comunque, riservati con il dispositivo.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 544, comma secondo, e 585, comma primo, lett. c), il termine per impugnare la sentenza era quello di trenta giorni, scaduto perciò 1’8.7.2023 mentre il ricorso è stato depositato soltanto il giorno 18.7.2023.
Né si può ritenere che dovesse applicarsi il disposto di cui al comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen. atteso che il ricorrente era “presente” al processo benché “rinunciante” (ovvero autorizzato ad allontanarsi dall’aula) per la lettura del dispositivo.
A tal proposito occorre ricordare che il comma secondo dell’art. 488, cod. proc. pen. recitava nel senso che “… l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula d’udienza, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore”; questa disposizione, a séguito dell’abrogazione dell’art. 488 ad opera della legge 479 del 1999, era stata trasfusa nell’art. 420-quinques cod. proc. pen.; successivamente, con l’entrata in vigore della legge 67 del 2014 sul processo in absentia, era stata ripresa nel comma terzo dell’art. 420-bis cod. proc. pen. che, dopo aver stabilito che “… nei casi di cui ai commi 1 e 2 l’imputato è rappresentato dal difensore”, aveva precisato che “è altresì rappresentato dal difensore ed è considerato presente l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula d’udienza o che, presente aduna udienza, non compare ad udienze successive”; da ultimo, con l’entrata in vigore del D. Lg.vo 150 del 2022, tale disposizione è stata “trasferita” nella prima parte del comma 2-ter dell’art. 420 cod. proc. pen. nel testo attualmente vigente secondo cui “… salvo che la legge disponga altrimenti, l’imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall’aula o che, presente ad una udienza, non compare alle successive, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore”.
In definitiva, è pacifico che l’imputato presente che si allontani volontariamente dall’aula prima della lettura del dispositivo deve e doveva essere considerato tale.
2. Il ricorso, in ogni caso, è manifestamente infondato.
2.1 NOME COGNOME è stato riconosciuto responsabile, dal Tribunale di Enna, della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen. essendo stato intercettato a bordo di una vettura Fiat Punto insieme ad altri due soggetti, tutti pregiudicati per delitti contro il patrimonio, e colti in possesso di due cacciavite a taglio, considerarsi strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustificano l’attuale destinazione.
L’episodio è stato ricostruito compiutamente dal giudice di merito sulla scorta RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni del teste di COGNOME il quale, sentito in aula, aveva riferito ch intorno alle 9.10, a séguito di una segnalazione del Commissariato di Nicosia circa la sospetta e frequente presenza, nella zona ove erano stati perpetrati diversi furti in abitazione, di una autovettura Fiat Punto di colore bianco (di cui era stata fornita la targa), si era portato sul posto ed aveva intercettato il veicolo con a bordo tre soggetti tra cui lo NOME “passeggero seduto sul lato posteriore destro del veicolo”.
Stante l’atteggiamento dei tre, aveva spiegato l’operante, si era proceduto a perquisizione personale e veicolare che aveva consentito di rinvenire, a bordo della vettura, due cacciativi, due scaldacollo ed un coltello da cucina di cui nessuno dei presenti aveva potuto fornire giustificazione alcuna (era il mese di settembre che non giustificava evidentemente la disponibilità di scaldacollo); nessuno, inoltre, aveva potuto offrire una spiegazione della sua presenza sul posto nei giorni precedenti attestata dai tabulati telefonici oltre che dal GPS di cui era dotata la vettura presa a noleggio.
Tenuto conto del fatto che anche lo NOME annovera precedenti condanne per delitti contro il patrimonio, rileva il collegio che il riferimento, operato n imputazione, alla disciplina del concorso di persone, è in effetti fuorviante poiché tutti e tre gli occupanti il veicolo, ivi compreso lo NOME, annoveravano precedenti per delitti contro il patrimonio o per motivi di lucro, mentre il possesso di oggett atti allo scasso era in realtà riferibile a tutti ed a ciascuno in quanto tutti dovevano considerarsi “possessori” degli strumenti.
A tale conclusione si perviene dalla stessa lettura della sentenza impugnata che ha correttamente sottolineato il contesto in cui era maturata la perquisizione avente ad oggetto una vettura già notata nei giorni precedenti aggirarsi nella zona
dove erano stati commessi furti in abitazione e che, peraltro, era stata noleggiata non potendosi perciò neppure astrattamente ipotizzare (ma, invero, non essendo stato nemmeno allegato) che gli strumenti e gli oggetti rinvenuti al suo interno vi fossero stati collocati da altri.
2.2 Il secondo motivo è manifestamente infondato: se è vero che l’imputato non può essere penalizzato, con il diniego RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche, a causa della scelta (legittima) di non presentarsi al processo e, quindi, di difendersi anche in maniera decisa e persino puntigliosa dalle accuse che gli vengano mosse, è anche vero che altrettanto legittima è la decisione che da questa condotta, ed in mancanza di altri elementi suscettibili di positiva valutazione, ritenga di non poter ricavare alcun dato favorevole per la concessione RAGIONE_SOCIALE circostanze attenuanti generiche (cfr., sul punto, Sez. 2, n. 38388 del 21.4.2017, COGNOME).
Si è anche rilevato che proprio in tema di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, le circostanze attenuanti generiche possono essere negate sulla base della valutazione anche di uno soltanto dei parametri dell’art. 133 cod. pen., con esclusione dei precedenti penali e giudiziari relativi a “delitti determinat da motivi di lucro” o a “contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio”, perché, essendo questi il presupposto per la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. pen., l’applicazione del parametro di cui all’art. 133, comma secondo, n. 2 cod. pen., in relazione a tali reati, comporterebbe la negazione “a priori” RAGIONE_SOCIALE attenuanti generiche (cfr., Sez. 2 – , n. 28752 del 20/07/2020, COGNOME, Rv. 279671 – 01).
2.3 Altrettanto manifestamente infondato è il terzo motivo, avendo la Corte motivato il diniego della applicazione della causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen, con la considerazione della complessiva rilevanza del fatto, evidenziando a tal fine il contesto in cui era maturato l’episodio caratterizzato dalla presenza di tre persone, gravate da precedenti per reati contro il patrimonio o per finalità di lucro, intercettati a bordo di un’autovettura presa a noleggio con cui s aggiravano senza apparente motivo in una zona in cui si erano verificati diversi furti ed in possesso di abiti idonei al travisamento (scaldacollo) e diversi arnesi da scasso; ed è appena il caso di ribadire che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 13 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell’offesa dev’essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all’art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti ( Sez. 6 – , n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01).
2.4 Anche il quarto motivo è manifestamente infondato e, ancor prima, generico o aspecifico non confrontandosi con la motivazione con cui la Corte territoriale, lungi dal trascurare la sollecitazione difensiva, l’ha presa in esame escludendo, tuttavia, con argomentazioni non illogiche o arbitrarie (cfr., pag. 5 della sentenza), di poter accedere alla sostituzione della pena detentiva con quella sostitutiva; è d’altra parte pacifico che la valutazione della sussistenza dei presupposti per l’adozione, ai sensi dell’art. 53, legge 24 novembre 1981 n. 689, di una pena pecuniaria in sostituzione di una detentiva, pur essendo legata ai medesimi criteri previsti dall’art. 133 cod. pen. per la determinazione della pena, non implica necessariamente l’esame di tutti i parametri contemplati nella predetta norma (cfr., tra le altre, Sez. 7 – , n. 32381 del 28/10/2020, Cascio, Rv. 279876 – 01; cfr., anche, Sez. 2 – , n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412 – 01, secondo cui il giudice non deve in ogni caso proporre all’imputato l’applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva).
L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 25.1.2024