Possesso Ingiustificato di Arnesi: Quando un Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Il reato di possesso ingiustificato arnesi da scasso, previsto dall’articolo 707 del Codice Penale, rappresenta una misura di prevenzione contro i reati predatori. Tuttavia, una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale non tanto sulla natura del reato, quanto sui requisiti formali di un ricorso, pena la sua inammissibilità. Vediamo come la mancanza di specificità nei motivi di appello possa chiudere definitivamente le porte della giustizia di legittimità.
Il Contesto del Caso Giudiziario
Il caso analizzato nasce dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello di Catania, che lo aveva condannato per il reato di possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso. L’imputato, trovato in possesso di una cesoia, aveva tentato di difendersi sostenendo che lo strumento non fosse pienamente funzionante e di non ricordare nemmeno di averlo con sé. La Corte d’Appello aveva rigettato tali argomentazioni, ritenendole infondate. Di fronte a questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una generica violazione di legge.
Il Ricorso per possesso ingiustificato arnesi e i motivi di doglianza
Il ricorrente ha basato il suo appello in Cassazione riproponendo le medesime questioni già esaminate e respinte nel grado precedente. In particolare, ha insistito sull’irrilevanza della sua condotta, data la presunta inefficienza dell’arnese e la sua dimenticanza riguardo al possesso dello stesso. Tuttavia, come sottolineato dalla Suprema Corte, il ricorso non conteneva alcun elemento di novità né una critica mirata e specifica alle argomentazioni logico-giuridiche sviluppate nella sentenza d’appello.
La Mancanza di Specificità: una Regola Procedurale Cruciale
Il fulcro della decisione della Cassazione risiede nell’applicazione dell’articolo 591, comma 1, lettera c), del Codice di Procedura Penale. Questa norma sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando mancano i motivi specifici. Un ricorso non può essere una mera ripetizione di quanto già detto; deve, invece, instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi di motivazione. In questo caso, il ricorso è stato giudicato privo di specificità proprio perché non si è confrontato con le ragioni addotte dalla Corte d’Appello, limitandosi a una sterile riproposizione.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione chiara e lineare. I giudici hanno rilevato una totale “mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione”. In altre parole, l’appellante non ha attaccato il ragionamento del giudice d’appello, ma ha semplicemente ripetuto la sua versione dei fatti. La Suprema Corte ha ricordato che la giurisprudenza consolidata considera inammissibile un ricorso che non contenga una critica puntuale e specifica alla sentenza di secondo grado. L’affermazione dell’imputato di “non ricordare” di avere la cesoia, ad esempio, era già stata valutata come inidonea a giustificare o escludere la sua disponibilità dell’oggetto, ma il ricorso non ha offerto nuovi spunti per contestare tale valutazione.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
La decisione in commento ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e pertinente. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza precedente. È necessario analizzare nel dettaglio le motivazioni del giudice e costruire un’argomentazione critica capace di metterle in discussione. La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende sottolinea le conseguenze negative di un’impugnazione presentata senza i necessari requisiti di legge. Questa ordinanza funge da monito per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione accurati e ben argomentati, evitando ricorsi pretestuosi o meramente ripetitivi.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato generico e quindi inammissibile?
Un ricorso è considerato generico quando si limita a riproporre le stesse questioni già decise dal giudice precedente, senza confrontarsi criticamente e specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Qual è il reato di possesso ingiustificato di arnesi da scasso?
È il reato previsto dall’art. 707 del Codice Penale, che punisce chi viene trovato in possesso di strumenti (come grimaldelli, chiavi alterate, cesoie) idonei ad aprire o forzare serrature, senza poterne giustificare la detenzione.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La persona che ha proposto il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46044 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46044 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CATANIA il 03/03/1996
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME SalvatoreCOGNOME
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui genericamentesi deduce la violazione di legge in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato per il reato di cui all’art. 707 cod. pen. contestato, è privo di specificità poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti logici e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte sulla configurabilità del reato di possesso ingiustificato di arnesi idonei allo scasso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata sull’irrilevanza sia delle condizioni in cui si trovava la cesoia, dal momento che non erano tali da impedirne l’uso o da renderla non idonea allo scopo di aprire o forzare serrature, sia della circostanza che l’imputato non ricordasse di averla, non ritenendosi le sue affermazioni idonee a giustificare o escludere la disponibilità a suo carico);
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 5 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente