Possesso Ingiustificato di Arnesi: Quando un Cacciavite in Auto Costa una Condanna
Il reato di possesso ingiustificato di arnesi da scasso, previsto dall’art. 707 del codice penale, è spesso oggetto di dibattito nelle aule di tribunale. Un oggetto di uso comune, come un cacciavite, può trasformarsi in un corpo di reato a seconda del contesto in cui viene trovato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come le circostanze e la storia personale dell’imputato possano essere decisive per la configurazione di tale illecito.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un uomo condannato in primo e secondo grado alla pena di 8 mesi di reclusione. L’accusa principale, su cui si è concentrato il ricorso, era quella di possesso ingiustificato di un cacciavite. Lo strumento era stato rinvenuto dalle forze dell’ordine all’interno del vano portaoggetti di un’autovettura che l’imputato aveva noleggiato.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione sostenendo di non essere consapevole della presenza del cacciavite nel veicolo, deducendo una violazione di legge e un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello. A suo dire, la semplice presenza dello strumento non era sufficiente a provare la sua colpevolezza.
L’Analisi della Corte e il possesso ingiustificato di arnesi
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come la doglianza fosse manifestamente infondata. Secondo la Corte, il tentativo dell’imputato era quello di sollecitare una nuova e diversa valutazione dei fatti, un’operazione che non è permessa in sede di legittimità, dove il giudizio si limita alla corretta applicazione della legge.
La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d’appello fosse logica, coerente e sufficiente. Essa si integrava perfettamente con quella del giudice di primo grado, creando un quadro probatorio solido contro il ricorrente.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su una valutazione complessiva degli elementi indiziari, che, letti congiuntamente, non lasciavano spazio a dubbi. I punti chiave evidenziati dai giudici sono stati:
1. La modalità di trasporto: Il cacciavite non si trovava in una cassetta degli attrezzi o nel bagagliaio, luoghi deputati al suo trasporto, ma era stato riposto nel vano portaoggetti, un luogo anomalo e facilmente accessibile.
2. La natura del veicolo: L’auto era a noleggio, un dettaglio che, combinato con gli altri elementi, poteva rafforzare il sospetto.
3. I precedenti dell’imputato: L’uomo era già stato condannato in passato per reati contro il patrimonio. Questo elemento, sebbene non possa costituire da solo una prova di colpevolezza, è stato considerato un fattore rilevante nel contesto generale.
4. L’assenza di giustificazioni: L’imputato non ha fornito alcuna spiegazione plausibile o credibile riguardo alla presenza dello strumento nell’abitacolo. Il semplice dichiararsi all’oscuro non è stato ritenuto sufficiente a smontare il quadro accusatorio.
La Corte ha concluso che le censure del ricorrente erano un mero tentativo di ottenere una rilettura dei fatti, cosa preclusa in Cassazione, e ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di possesso ingiustificato di arnesi: il contesto è tutto. Un oggetto potenzialmente innocuo può diventare prova di reato quando le circostanze del suo ritrovamento, unite al profilo del soggetto e all’assenza di spiegazioni logiche, indicano una destinazione illecita. La decisione serve anche da monito: presentare un ricorso in Cassazione basato su argomenti manifestamente infondati non solo è inutile, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Perché il possesso di un cacciavite in auto può costituire reato?
Secondo la Corte, il possesso di un cacciavite diventa reato quando il contesto ne suggerisce un uso illecito. Nel caso specifico, il fatto che si trovasse nel vano portaoggetti di un’auto a noleggio, anziché in una cassetta degli attrezzi, unito ai precedenti penali del soggetto e all’assenza di una spiegazione plausibile, ha integrato gli estremi del reato di possesso ingiustificato di arnesi da scasso (art. 707 c.p.).
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è “inammissibile”?
Significa che la Corte di Cassazione non può esaminare il merito del ricorso, ovvero decidere se le argomentazioni della difesa siano giuste o sbagliate. Ciò avviene quando il ricorso manca dei requisiti formali richiesti dalla legge o, come in questo caso, quando le censure sollevate sono considerate “manifestamente infondate” o mirano a una nuova valutazione dei fatti, compito che spetta ai giudici di primo e secondo grado e non alla Cassazione.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali e a versare una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Questa sanzione viene applicata quando si ritiene che il ricorso sia stato proposto con colpa, ovvero senza una fondata speranza di accoglimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32556 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32556 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha confermato sentenza di condanna alla pena di 8 mesi di reclusione pronunciata dal Tribunale di Ravenna il 29/9/2022 nei confronti di COGNOME NOME in relazione ai reati dì cui agli artt. 337 e 707 cod. pen.
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’art. 707 cod. pen. con riferimento alla mancata consapevolezza del ricorrente circa la presenza nel vano porta oggetti dell’auto di un cacciavite, strumento atto ad aprire e forzare serrature;
Rilevato che la doglianza è manifestamente infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado, con il riferimento alla modalità di trasporto del cacciavite, detenuto nel vano porta oggetti di un’auto noleggiata e non nella cassetta porta attrezzi ovvero nel baule della stessa autovettura, come pure al fatto che il ricorrente, già condannato per reati contro il patrimonio non ha fornito sul punto alcuna spiegazione, ha dato adeguata e coerente risposta alle medesime censure, ora reiterate;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza dì elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/7/2024